Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 141 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 141 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Medici specializzandi ─ Risarcimento danni da mancata attuazione direttive comunitarie -Prescrizione ─ Decorrenza -Fatti interruttivi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10606/2021 R.G. proposto da Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: EMAIL, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Laura, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME PasqualeCOGNOME Pavia NOMECOGNOME FernandoCOGNOME COGNOME Grazia nella qualità di erede del Dott. COGNOME NOME, COGNOME Marina, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e nei confronti di
Caradonna NOME
-intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4964/2020, depositata il 15 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 3 agosto 2011 gli odierni ricorrenti, medici specializzati, convennero davanti al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91 .
Con sentenza n. 16524 del 2014 il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione, sul presupposto che la relativa
decorrenza fosse segnata dalla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritenne infatti che l’ultimo atto interruttivo andava individuato nell’atto con il quale, in data 25 -26 maggio 2000, gli istanti avevano notificato i ricorsi davanti al Tar del Lazio per contestare il decreto ministeriale attuativo della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed escluse che potesse operare la sospensione del termine durante la pendenza dei relativi giudizi amministrativi, essendo stati questi successivamente dichiarati estinti per perenzione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4964/2020, depositata il 15 ottobre 2020, ha riformato tale decisione ritenendo che, come sostenuto dagli appellanti, costituissero validi atti interruttivi almeno le ordinanze nn. 555 e 556, rese all’esito delle camere di consiglio del 12 gennaio e del 22 marzo 2004, con cui il Tar Lazio, nei giudizi predetti, aveva ritenuto infondati i primi tre motivi di impugnazione ed aveva altresì ─ in relazione al motivo afferente alla mancata assegnazione del punteggio attribuito ai titoli di specializzazione «pre-comunitari » ─ sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Cost., con conseguente sospensione dei giudizi in corso e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento in favore degli appellanti dell’importo di € 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora.
Avverso tale decisione la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri propongono ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono, con controricorso, i dottori COGNOME COGNOME
COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché la Sig.ra NOME COGNOME quale erede del dott. NOME COGNOME proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, gli ultime tre dei quali condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale .
Le dottoresse COGNOME e COGNOME non svolgono difese nella presente sede.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
L’Amministrazione ricorrente e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.
In data 24 novembre 2023 è stata depositata istanza con la quale i ricorrenti chiedono un rinvio della trattazione in attesa della decisione della Corte EDU su ricorsi relative alle medesime questioni oggetto della controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale le Amministrazioni ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione del combinato disposto degli artt. 1173, 2043, 2934, 2935, 2945, secondo comma, 2946 del codice civile, nonché dell’art. 2947 c.c. », per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito effetto sospensivo alla pendenza del giudizio amministrativo fino alla pronuncia delle menzionate ordinanze, essendo queste meri provvedimenti interlocutori, privi di idoneità al giudicato e successivamente caducati dalla perenzione dei giudizi per inattività delle parti.
Con il primo motivo del ricorso incidentale i medici sopra indicati denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 1224 c.c.; omessa pronuncia in ordine alla domanda di
riconoscimento del maggior danno».
Gli altri tre motivi, come detto, sono condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
Con essi i predetti ricorrenti incidentali deducono rispettivamente:
─ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. » per avere la Corte d’appello omesso di considerare , ai fini dell’art. 2945, secondo comma, c.c., il periodo di tempo intercorso tra l’avvio del precedente contenzioso amministrativo, vertente sulla tutela del medesimo diritto azionato nel presente processo, e la pronuncia della Corte Costituzionale in esso intervenuta, prima della dichiarazione di perenzione del processo amministrativo medesimo; sostengono che l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione deve ritenersi cessato non prima della pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che, se esso è da riconoscersi in riferimento al perdurare di un processo fino alla emanazione di un provvedimento decisorio, insuscettibile di essere travolto dalla successiva estinzione del processo medesimo, tanto più tale effetto interruttivo-sospensivo non può che riconoscersi operante fino alla pronunzia della Corte Costituzionale che intervenga nell’arco di un processo, poi estinto per inerzia delle parti;
─ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. » per avere la Corte d’appello omesso di considerare i l pur invocato valore interruttivo della prescrizione da attribuirsi, comunque, all’istanza di fissazione di udienza del 21 novembre 2007 presentata dai ricorrenti nei giudizi pendenti al T.A.R. del Lazio;
─ « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. » per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito al la legge
n. 370 del 1999 rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.
4. Le questioni poste dal primo motivo del ricorso principale e dal secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale sono state esaminate e decise dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento a ricorsi che riguardavano vicende pienamente sovrapponibili, con le sentenze ─ entrambe deliberate nella stessa udienza del 22 marzo 2022 ─ n. 17619 del 31/05/2022 e n. 18642 del 09/06/2022, le cui ampie motivazioni ─ alle quali in questa sede può farsi rimando ─ possono così sintetizzarsi:
la prescrizione del diritto dei medici controricorrenti, che hanno conseguito le rispettive specializzazioni nell’arco di tempo compreso tra il 1983 e il 1994, ad agire nei confronti dello Stato italiano per ottenere il risarcimento loro spettante per la ritardata attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE disciplinanti l’attività di formazione mirata al conseguimento dei diplomi ha durata decennale;
il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 che riconosce loro, all’art. 11, il diritto all’indennizzo;
il decorso del predetto termine è stato interrotto, con effetto sospensivo permanente, dalla proposizione dei ricorsi al TAR intervenuta nel 2000;
l’effetto interruttivo permanente è stato caducato dal sopravvenire della perenzione nel 2010;
l’effetto sospensivo o interruttivo permanente della prescrizione non può ritenersi sottratto alla caducazione derivante dalla perenzione e protratto fino al 2004 in ragione della intervenuta pronuncia delle ordinanze del Tar del 2004, prive di contenuto decisorio;
né la ripresa del corso della prescrizione può ancorarsi alla data di pubblicazione della ordinanza della Corte costituzionale n. 269 del 23 giugno 2005, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, priva di incidenza sulle sorti del giudizio a quo ;
neppure possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione le istanze di fissazione udienza del 2007, non aventi valore di costituzione in mora. Trattandosi di istanze endoprocessuali volte a provocare un’attività del giudice su impulso di parte, da un lato non contengono una esplicita manifestazione di volontà tesa all’esercizio del diritto soggettivo, dall’altro, sono esclusivamente indirizzate al giudice, e non anche all’Amministrazione parte del giudizio.
La memoria che, come detto, è stata depositata dai controricorrenti, ricorrenti incidentali , ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motiv i. Tanto meno può trovare accoglimento l’istanza di rinvio in attesa della decisione della Corte EDU sui ricorsi che si dice essere stati proposti contenenti le ivi esposte «argomentazioni a censura delle posizioni assunte dalle Sezioni Unite a censura delle posizioni assunte dalle Sezioni Unite», non trovando tale richiesta alcun fondamento nel sistema.
Alla luce dei suesposti principi ─ che peraltro, in punto di termini e decorrenza della prescrizione, danno continuità ad un già più che consolidato indirizzo (v. Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019) ─ deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento l’unico
motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso principale, mentre devono considerarsi infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale e inammissibile, ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., il quarto motivo.
Il ricorso incidentale va quindi in definitiva rigettato mentre, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con il rigetto dell’appello proposto dai medici di cui in epigrafe avverso la sentenza di primo grado.
Avuto riguardo all’esito alterno del giudizio di merito ed alla peculiarità delle questioni poste, decise solo in corso di causa dalle Sezioni Unite, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito rigetta l’appello proposto dagli odierni controricorrenti ed intimati avverso la sentenza di primo grado. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di secondo grado e quelle del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza