Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16299 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17922/2022 R.G., proposto da
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME DE NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME
NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME DI NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. C NOME COGNOME in virtù di procure su fogli separati da intendersi apposte in calce al ricorso;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti-
nonché sul ricorso successivo,
proposto da
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME ; rappresentat i e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procure su foglio separato;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 279/2022 del la CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 16 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati tra il 1979 e il 1997.
Con sentenza n. 16302 del 2016, depositata il 2 settembre 2016, il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione.
La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza n. 279/2022, depositata il 16 gennaio 2022, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli attori soccombenti.
3.A. Per la cassazione di questa sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME hanno proposto ricorso con atto notificato il giorno 11 luglio 2022, sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri in epigrafe, chiedendo anche la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
3.B. Con distinto atto, notificato il giorno 15 luglio 2022, hanno proposto ricorso per la cassazione della medesima sentenza anche i dottori NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; anche a questo ricorso hanno resistito, con distinto controricorso, le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo altresì la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ..
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME hanno depositato memoria, con la quale, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, hanno preso posizione sui presupposti (che reputano insussistenti, richiamando l’ordinanza n .21/03/2022, n. 9101 di questa Corte) della condanna ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
Ciò posto in via preliminare, può passarsi all’esame dei ricorsi.
A.1. Con l’unico motivo del ricorso (che assume natura oggettiva di ricorso principale) proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (direttiva nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; D.Leg.vo n.257/1991, Legge n.370/1999; art. 2935 c.c.».
La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto prescritto il diritto azionato dai ricorrenti, individuando il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
I ricorrenti, con gli argomenti svolti nel ricorso e ulteriormente illustrati in memoria, sostengono: che la legge n. 370/1999 non può essere considerato atto idoneo a consentire la trasposizione integrale e corretta, nell’ordinamento interno , delle disposizioni comunitarie contenute nelle direttive sui medici specialzzandi, essendo destinata a produrre effetti nei confronti di una platea di beneficiari costituita esclusivamente dai destinatari del giudicato amministrativo formatosi a seguito delle sentenze del TAR Lazio indicate espressamente nell’art. 11, comma 1, della stessa legge; che l’obbligo dello Stato Italiano di recepire le direttive comunitarie in questione, stabilito inizialmente nel 31 dicembre 1982, si è protratto sino al 20 ottobre 2007, data di entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE, sicché fino a detta data era lecito attendersi dallo stesso Stato Italiano l’emanazione di un atto di recepimento completo ed integrale delle direttive comunitarie e non solo un atto di recepimento parziale delle stesse, quale la Legge n. 370/1999; e che, alla luce dei principi di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale, affermati dalla giurisprudenza unionale, nonché della regola di cui all’art. 2935 cod. civ., il termine prescrizionale non
sarebbe iniziato a decorrere se non dal momento della completa trasposizione delle direttive.
A.1.1. Il ricorso è inammissibile, a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
A.1.1.a. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis , Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass. 07/08/2023, n. 24029; Cass. 06/12/2023, n. 34212; Cass. 30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024, n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass. 05/04/2024, n.9168).
A.1.1.b. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012) .
A.1.1.c. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti qua li: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale d ella prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l’interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
A.1.1.d. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che , a séguito dell’intervento con il quale il legislatore dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione
satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
A.1.1.e. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
A.1.1.f. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, può concludersi che la statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti con capofila NOME COGNOME (originari attori), in accoglimento dell ‘ eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio (sollevata dalle amministrazioni convenute), è stata correttamente assunta dal giudice del merito, conformandosi, in piena
legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘ diritto vivente ‘ .
L’unico motivo e con esso l’intero ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ex art. 360bis n.1 cod. proc. civ..
A.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , avuto riguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del 2014, vigente ratione temporis .
A.3. I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
A.3.1. Ciò, in ragione della circostanza che le censure proposte -come si è veduto, inammissibili ex art. 360bis n.1 cod. proc. civ. -, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma che si stima equo, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., determinare nella misura della metà dei compensi calcolati sulle spese processuali, come liquidati in dispositivo
(Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Poiché i ricorrenti, in memoria, hanno richiamato l ‘ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 per inferirne la persistente ‘ disputabilità ‘ della questione della prescrizione, va al riguardo ricordato che alla detta ordinanza interlocutoria ha fatto seguito, ormai da tempo, la decisione definitiva resa da Cass. n. 28130 del 2022.
A.4. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Passando al ricorso successivo (che assume natura oggettiva di ricorso incidentale), proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME va dato atto che essi, in data 7 aprile 2025, hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso digitalmente sottoscritta sia da loro personalmente che dal loro difensore;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare, con riguardo ad essi, l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
le spese del medesimo giudizio concernenti i relativi rapporti processuali possono essere compensate nella misura di due terzi; a norma dell’art.39 1, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza dell’accettazione della controparte, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni statali controricorrenti, del residuo terzo, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Paolo Tommaso AntonioCOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME Bianchi NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Enrico Michele GaetanoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME De NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, Monti NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Natale NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 34.200,00 oltre le spese prenotate a debito.
Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro
17.100,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Compensa le relative spese nella misura di due terzi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni statali controricorrenti il residuo terzo, che liquida in Euro 900,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione