Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 192 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 192 Anno 2023
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28978-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA;
– intimati – avverso la sentenza n. 2577/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2021 n. 28978 sez. M3 – ud. 11-10-2022
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Considerato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio la Pres del Consiglio dei ministri e il RAGIONE_SOCIALE, es essersi laureati in medicina per poi conseguire la specializzazione in generale, il primo, in Anestesia e Rianimazione, la seconda, tra il 1985: chiedevano la condanna delle controparti al pagamento di una so equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di RAGIONE_SOCIALE scuola di specializzazione, quale successivamente prevista dal agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, e infine regolata dalla legge n. 370 del 1999 dal d.lgs. n. 368 del 1999;
la Corte di appello, disattendendo il gravame avverso la decisi Tribunale, dichiarava l’intervenuta prescrizione;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari ri articolando un motivo unico;
le amministrazioni sono rimaste intimate nonostante le rituali notifi
Rilevato che
con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicaz artt. 5 e 189, Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE CE, 10, Cost., 19, comma 1 sull’Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione E delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, del Protocollo n. degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebb nell’affermare l’intervenuta prescrizione facendola decorrere da un m antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell’evento da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell’incertezza no giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudizia Corte di giustizia dell’Unione Europea sull’effettività del rimedio giur in tal modo perimetrato quando la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE situazione tut
è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimat giurisdizione interna sussistente;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 proc. civ.;
Ritenuto che
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adem soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destin disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante da esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento onerava RAGIONE_SOCIALE reazione i pretermessi, innescando la decorrenza es prescrizionale;
il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1, cod. pr questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento d da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle dir 75/362/CEE e n. 82/76/CEE – poi riprese nel testo unico comunitario del n. 16, e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai specializzazione universitari, con “acquis” recepito in Italia solo con 257 del 1991 – si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto f compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entra vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, il cui a riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse da amministrativo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/20 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribad manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di dell’Unione Europea RAGIONE_SOCIALE questione se il termine di prescrizione del risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n 1999, ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legitt individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infa prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dell comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione 13/12/2021, n. 39421);
del resto, l’impossibilità di far valere il diritto – alla quale l civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE decorr prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che o l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventual giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione del quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresen mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del decennale di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno deri tardiva ed incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano r incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittim natura RAGIONE_SOCIALE responsabilità dello Stato e al giudice interno giurisdizione);
e a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso d giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, atto idoneo a interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo pe legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per f innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 de
poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatt interesse legittimo e diritto soggettivo – la prima azione risulta str pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto a che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione dell giurisdizionale;
non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell’amministraz P.RAGIONE_SOCIALE.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pa dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022.