Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16137 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie -medici specializzandi – prescrizione del diritto – decorrenza – condanna per lite temeraria.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 12669/22 proposto da:
-) Sannasardo NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) Risaliti NOMECOGNOME COGNOME Domenico, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME (cognome) NOME (nome) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, Savoia NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Fausto TommasoCOGNOME Stefano, Strano NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Università, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege
all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 dicembre 2021 n. 8140; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 10.11.2020 n. 15798 il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 9.12.2021 n. 8140 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da:
-) NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato per primo, il 20 maggio 2022, e quindi da qualificare ricorso principale);
-) NOME COGNOME ed altre 26 parti, con ricorso unitario fondato su un motivo (ricorso successivo notificato l’8 giugno 2022).
Le Amministrazioni sopra indicate hanno resistito con due separati controricorsi.
I ricorrenti successivi hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso successivo dev’essere riunito a quello principale.
Con l’unico motivo del proprio ricorso NOME COGNOME deduce che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
Sostiene che la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando lo Stato italiano non avesse dato completa e puntuale attuazione alla Direttiva 1982/76, e tale adempimento non si verificò prima del 20.10.2007.
L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni del ricorrente.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai c orsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il
diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è no to, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza COGNOME (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che:
(a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso:
(b) l’accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell’Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddetta violazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).
N ella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui l’odierno ricorrente frequentò la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto .
NOME COGNOME frequentò il corso di specializzazione dal 1984 al 1988, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da dieci anni, e la Direttiva 82/76 era in vigore da tre anni, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano.
1.3. Infatti la (in allora) Comunità Economica Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per ‘ agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico ‘, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.
La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una ‘formazione specializzata’.
L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.
L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un ‘Allegato’, contenente le ‘ caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti ‘.
L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale ‘ forma oggetto di una adeguata remunerazione ‘. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi ‘ entro e non oltre il 31 dicembre 1982 ‘.
Pertanto:
(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982;
(b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;
(c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi . E’ dunque insostenibile la tesi invocata da l ricorrente, secondo cui in subiecta materia egli non avrebbe potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano.
1.4. Né può condividersi la tesi, pure sostenuta dal ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione.
Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione.
Ed il diritto al risarcimento del danno di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata sogge tta, ma solo all’art. 1226 c.c..
1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazione di obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quo del decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciter nella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d. ‘tassa sulle società’ di cui all’art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259).
1.6. L’istanza di rimessione della questione dell’ exordium praescriptionis alla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri prospetta una censura analoga a quella proposta da NOME COGNOME ed è infondato per le medesime ragioni, ivi comprese quelle concernenti l’istanza di rimessione alla Corte di giustizia.
La richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. formulata dalla difesa erariale è manifestamente fondata.
Al momento in cui gli odierni ricorrenti proposero il loro ricorso per cassazione (2022) la questione dell’ exordium praescriptionis era stata già risolta da questa Corte da undici anni (a partire dalle note sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), e ribadita in (almeno) trecentosessantaquattro decisioni successive.
Da questa imponente produzione giurisprudenziale tutti i ricorrenti (principale e successivi) hanno mostrato di non tenere conto, nemmeno per confutarne a ragione veduta gli argomenti.
3.1. Il difensore dei ricorrenti successivi, inoltre, ha già proposto e si è già visto rigettare da questa Corte centosessantaquattro impugnazioni di identico contenuto, sostenute con identici argomenti e proposte in identica fattispecie. La difesa dei ricorrenti successivi, incurante delle ragioni già affermate da questa Corte e del suddetto orientamento più che consolidato, ha continuato ostinatamente a coltivare una pretesa infondata per il diritto, per la logica e
sinanche per il buon senso, in virtù di quanto esposto in particolare nei precedenti §§ 1.3-1.5.
3.2. In conclusione, reputa la Corte che proporre una impugnazione basata su argomenti già ritenuti infondati dal giudice di legittimità con orientamento consolidato, e soprattutto dopo che tre centinaia di identici ricorsi in identiche fattispecie sono già stati rigettati, costituisca un abuso del processo, tanto evidente quanto ingiustificabile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
4.1. Il valore della causa, per i ricorrenti successivi, viene determinato in base al valore della domanda più elevata, maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 10 c.p.c..
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile sia il ricorso principale che il ricorso sucessivo;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.500, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000 ex art. 96 c.p.c.;
(-) condanna Risaliti NOME, Rocca Giorgio Domenico, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME (cognome) NOME (nome), COGNOME AntonioCOGNOME NOMECOGNOME Savoia NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME TommasoCOGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 30.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna Risaliti NOME, Rocca Giorgio Domenico, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME (cognome) NOME (nome), COGNOME AntonioCOGNOME NOMECOGNOME Savoia NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME TommasoCOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Claudio, in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 16.000 ex art. 96 c.p.c.;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della