Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3233  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18032/2021 R.G., proposto da:
COGNOME  NOMENOME  COGNOME  NOMENOME  COGNOME  NOMENOME  COGNOME NOME, COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME,  COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME,  COGNOME  NOME ;  domiciliati  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE ( ), che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in
persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Presidente  del  RAGIONE_SOCIALE pro  tempore ; elettivamente  domiciliati  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 19716/2019  del  TRIBUNALE  di  ROMA, depositata il 14 ottobre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli  odierni  ricorrenti,  insieme  ad  altri,  convennero  davanti  al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione  spettante  per  la  frequenza  di  corsi  di  specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1982 ed il 1990.
Con sentenza n. 19716 del 2019, depositata il 14 ottobre 2019, il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza n. 3346 del 2021, depositata il 22 marzo 2021 , ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ex art.348 bis e ter cod. proc. civ..
Avverso la sentenza di primo grado viene proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico, articolato motivo.
Rispondono con controricorso le amministrazioni intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto , n.191), nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99».
I  ricorrenti  sostengono  che  la  legge  n.  370  del  1999  non  può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa  determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di decorrenza del termine di prescrizione.
Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo Stato), anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale,
attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale.
Il motivo è inammissibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art.11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( ex multis , tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022).
Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto
il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Né assume rilevanza , in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio dei danneggiati, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di  rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia richiamata.
Giova ricordare, al riguardo che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e  quindi  sulla  possibilità,  per  il  danneggiato,  di  interrompere  la  sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘azione  esperibile  mentre  la  più  ampia  durata  decennale  RAGIONE_SOCIALEa
stessa,  quale  ricostruita,  fa  sì  che  la  sua  determinazione  non  abbia avuto alcun riflesso sulla sua maturazione.
Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – va evidenziato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368  del 1999,  applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione
a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991,  sia  sotto  il  profilo  ordinamentale  che  economico,  giacché,  in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla  sposta,  non  ha  introdotto  alcun  nuovo  e  ulteriore  obbligo  con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
In  altre  parole,  non  è  individuabile  alcun  momento  in  cui  si  è stabilita  una  remunerazione  adeguata  da  valutarsi  come  la  sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. , per investirla RAGIONE_SOCIALEa seguente questione: «se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».
L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato -in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 – come, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALEa decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in relazione  alla  posizione  dei  medici  specializzandi,  non  emerga  un
potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato  dal  diritto  europeo,  in  quanto  la  predetta  soluzione  appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’a deguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
Quanto alla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei diritti umani – in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione – giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare, al fine RAGIONE_SOCIALEa presentazione di un ricorso o di una domanda
di riesame giudiziario, sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia e in particolare il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente  essere  informate  di  una  decisione  giudiziaria  che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALEa proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve  seguire  quella  al  pagamento  da  parte  loro,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma app licabile  al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2017), il cui importo può essere quantificato nella stessa misura dei compensi calcolati sulle spese processuali.
Ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la censura proposta -come si è veduto, inammissibile per manifesta infondatezza -, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, si è tradotta in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Sussistono,  infine ,  i  presupposti  processuali  di  cui  all’art.  13, comma  1quater , del d.P.R. 30 maggio  2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  i  ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare  alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Condanna  altresì  i  ricorrenti,  in  solido  tra  loro,  a  pagare  alle amministrazioni  controricorrenti  la  somma  di  Euro  6.000,00,  oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.  115,  dà  atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione