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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione conferma

Un medico specializzando ha citato in giudizio lo Stato per la mancata remunerazione relativa ai corsi di specializzazione frequentati tra il 1986 e il 1990. La Corte d’Appello aveva dichiarato il diritto prescritto. La Corte di Cassazione, confermando la decisione, ha ribadito che il termine decennale di prescrizione per i medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile in quanto contrario a una giurisprudenza ormai consolidata.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione conferma il dies a quo

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della prescrizione medici specializzandi, confermando il suo orientamento consolidato sul momento da cui inizia a decorrere il termine per richiedere il risarcimento del danno. La decisione ribadisce che per i medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1991, il diritto alla remunerazione si prescrive in dieci anni a partire dal 27 ottobre 1999. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti di Causa

Un medico, che aveva frequentato una scuola di specializzazione in radiologia e diagnostica per immagini tra il 1986 e il 1990, aveva citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua richiesta era volta a ottenere il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per l’attività a tempo pieno svolta durante quegli anni, in attuazione di specifiche direttive europee.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l’Amministrazione statale al pagamento di oltre 44.000 euro. Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, aveva rigettato la richiesta del medico, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione.

Contro questa decisione, il medico ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo relativo all’errata individuazione del giorno di decorrenza della prescrizione.

La Questione sulla Prescrizione Medici Specializzandi

Il nodo centrale della controversia riguarda l’individuazione del dies a quo, ovvero il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel fissare tale data al 27 ottobre 1999.

Questa data non è casuale: corrisponde all’entrata in vigore della Legge n. 370/1999, che ha finalmente dato attuazione in Italia alle direttive europee (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE) che prevedevano un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Secondo la giurisprudenza costante, è solo da quel momento che il diritto del medico può essere concretamente fatto valere in giudizio, e quindi è da quel momento che la prescrizione può iniziare a correre, ai sensi dell’art. 2935 del codice civile.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, del codice di procedura civile. Questa norma permette una definizione accelerata del giudizio quando il ricorso si fonda su motivi che sono manifestamente infondati o che si scontrano con un orientamento giuridico consolidato della stessa Corte.

Gli Ermellini hanno osservato che la decisione della Corte d’Appello era perfettamente allineata alla “più che consolidata giurisprudenza di questa Corte”. Il motivo di ricorso, infatti, non presentava argomenti nuovi o diversi da quelli già ampiamente esaminati e respinti in innumerevoli precedenti, a partire dalle sentenze del 2011 fino alle più recenti.

Di conseguenza, la proposta di definizione anticipata del Consigliere relatore è stata integralmente confermata, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la questione del dies a quo per la prescrizione medici specializzandi sia stata oggetto di una “corposa mole di pronunce” che hanno creato un orientamento fermissimo e non più discutibile. Il principio di diritto è chiaro: il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive europee decorre dal 27 ottobre 1999. Poiché il ricorso del medico non offriva elementi idonei a rimettere in discussione questo principio consolidato, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida ulteriormente un principio fondamentale in materia di diritti dei medici specializzandi. Qualsiasi azione legale volta a ottenere la remunerazione per i corsi frequentati prima del 1991 doveva essere intrapresa entro il 27 ottobre 2009. La decisione della Cassazione funge da monito sull’importanza di agire tempestivamente per la tutela dei propri diritti, specialmente quando la giurisprudenza ha già tracciato un percorso chiaro e definito. La dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende sottolineano la futilità di insistere su questioni giuridiche ormai risolte in modo definitivo.

Quando inizia a decorrere la prescrizione per il diritto alla remunerazione dei medici specializzandi iscritti prima del 1991?
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999 che ha riconosciuto tale diritto.

Perché il ricorso del medico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione giuridica sollevata era già stata decisa in modo conforme da numerose sentenze precedenti della Cassazione (giurisprudenza consolidata) e il ricorrente non ha presentato argomenti nuovi in grado di modificare tale orientamento.

Qual è la conseguenza pratica di questa decisione per i medici in situazioni simili?
La conseguenza è che il diritto a richiedere la remunerazione per i corsi di specializzazione frequentati prima del 1991 si è prescritto il 27 ottobre 2009. Le azioni legali intentate dopo tale data per far valere questo diritto sono destinate a essere respinte per intervenuta prescrizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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