Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4089 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10952/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
nonché sul ricorso successivamente proposti da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 6954/2021, pubblicata il 21 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 25 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi in tutto o in parte nel periodo 19791994.
Con sentenza n. 5529 del 2019 il Tribunale dichiarò inammissibile per difetto d’interesse la domanda di contenuto risarcitorio proposta da NOME COGNOME e rigettò «tutte le altre domande principali
ed alternative di contenuto risarcitorio», condannando in solido gli attori alle spese pro cessuali, liquidate in € 17.200, oltre accessori .
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6954/2021, depositata il 21 ottobre 2021, ha rigettato l’appello , condannando anch’essa in solido gli appellanti alle spese del grado liquidate in complessivi € 30.000, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Avverso tale decisione propongono separati ricorsi:
–NOME COGNOME e gli altri ventinove medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sulla base di due motivi;
–NOME COGNOME, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, anch’egli con due mezzi .
Le amministrazioni intimate sono rimaste tali..
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.
Con il primo motivo i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in
materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, sec onda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, n onché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 ».
Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
Analoga censura è proposta, in termini più succinti, con il primo motivo del secondo ricorso.
Detti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE
e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
4.1. È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
4.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
4.3. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre
l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
4.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa
statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea .
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del ricorso, i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. alla quale chiedono sia sottoposta la seguente questione: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza manifestamente infondata.
Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare -da ultimo, compiutamente, con la già cit. Cass. Sez. U. n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE
Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALE decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, NOME e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, NOME, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Per quanto già detto, nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1 999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi -nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo S tato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).
Nel detto primo ricorso sono inoltre richiamate le conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALE Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALE remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del DATA_NASCITA (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20).
Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria» de ll’art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe
incompatibile con le norme comunitarie.
Ciò secondo i ricorrenti avvalorerebbe la tesi censoria.
Si tratta di rilievo evidentemente eccentrico.
Il parere richiamato, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, non ha alcuna pertinenza né valore argomentativo rispetto sia all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale (tant’è che RAGIONE_SOCIALE questione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizi a non si occupa), sia a fortiori rispetto alla tutt’affatto diversa questione trattata nel presente giudizio (v. comunque, sulla inconsistenza di tale argomento, Cass. 23/07/2022, n. 23350, in motivazione; 25/08/2022, n. 25363 e n. 25365, in motivazione; 26/08/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO, in motivazione).
7. Con il secondo motivo del primo ricorso si denuncia, con riferimento alla sola posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente COGNOME NOME COGNOME, « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o … tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Difformità tra chiesto e pronunciato. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio » (così testualmente nell’intestazione) .
Premesso che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda RAGIONE_SOCIALE dott.NOME COGNOME avendo ritenuto che la stessa, essendosi iscritta al corso di specializzazione in Neuropsichiatria infantile nel 1991, aveva diritto alla borsa, si lamenta che, «dalla scarna ed ermetica argomentazione contenuta in sentenza non è dato di
comprendere la valutazione che il Giudicante abbia voluto esprimere».
Si deduce che:
-«le domande avanzate in giudizio sia in via principale che subordinata, dalla dott.ssa COGNOME, trova(va)no il loro presupposto giuridico, al pari di quelle svolte dai restanti istanti, nelle direttive comunitarie vigenti in materia, sulle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea e sulle norme del diritto interno (ivi compresi il richiamato d.lgs.. 8 agosto 1991, n. 257, la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CEE)»;
-«il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l’applicabilità del d.lgs. n. 257/91 nei confronti RAGIONE_SOCIALE dottNOME COGNOME, non ha tenuto conto del fatto che la suddetta normativa non sia stata applicata nei suoi confronti, non avendo il suddetto medico percepito alcuna remunerazione, né visto il riconoscimento con il d.lgs. 257/91 del titolo conseguito»;
-«ai sensi degli articoli 1, comma 2, d.lgs. 257/91 e 34 d.lgs. 368/99 (attuative RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie richiamate in fatto), l’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni per le quali si applicano le norme comunitarie e, quindi, anche la loro remunerazione ‘è formato ed aggiornato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con quello RAGIONE_SOCIALE sanità’. In applicazione di tali previsioni, venne infatti dapprima pubblicato il Decreto ministeriale 31/10/1991, poi, a decorrere dall’anno accademico 1993-94, il D.M. 30 ottobre 1993»;
-conseguentemente, «la dott.ssa COGNOME, iscrittasi alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1991/1992, al pari degli altri istanti, non ha potuto beneficiare RAGIONE_SOCIALE normativa di trasposizione»;
-«chiarito quanto sopra, nulla osta, pertanto, al riconoscimento del diritto avanzato dall’istante atteso che se la direttive comunitarie
fossero state tempestivamente trasposte, non v’è dubbio che l’istante avrebbe avuto diritto a percepire un’adeguata remunerazione per il diploma in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport conseguito»;
-«ne consegue che, avuto riguardo all’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia ed alle domande avanzate dagli odierni istanti, RAGIONE_SOCIALEe due l’una: o il d.lgs n. 257/91 è inapplicabile nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente che ha iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predetta norma, nel qual caso la domanda risarcitoria per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive, formulata in via subordinata, dovrebbe trovare accoglimento; oppure la predetta disposizione normativa è applicabile, con la conseguenza che non avendo il medico interessato percepito alcuna remunerazione, né visto il riconoscimento a livello comunitario del titolo conseguito, dovrebbe essere accolta la domanda formulata in via principale, ciò in applicazione RAGIONE_SOCIALEe richiamate direttive e RAGIONE_SOCIALE citata disposizione attuativa interna. In via subordinata, egli dovrà almeno vedersi liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall’Amministrazione per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni personali allora svolte».
Viene infine trascritto, in nota, il motivo d’appello sul punto proposto.
8. Il motivo è inammissibile.
In disparte la confusione e contraddittorietà che connota le argomentazioni censorie (per rendere evidente la quale si è ritenuto necessario riportare sopra testualmente l’integrale illustrazione del motivo), tali da non consentire di individuare quale sia l’affermazione d ella sentenza d’appello che viene censurata e quale sia rispetto ad essa il motivo di doglianza dedotto, che sia riconducibile ad uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ., ciò in palese violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. pro c. civ., deve rilevarsi che la
censura sembra comunque non cogliere la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione sul punto adottata dalla Corte di merito.
Al riguardo deve invero rilevarsi , all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame degli atti che in ricorso sono richiamati con osservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che:
-diversamente da quanto sembra postularsi in ricorso, il Tribunale, con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE dott.ssa COGNOME, non si limitò ad esaminare la sua domanda risarcitoria da inadempimento di direttive europee, dichiarandola inammissibile perché iscritta «a corso di specializzazione medica nell’anno accademico 1991/19 92, e dunque in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs n. 257/91 con cui è stata data attuazione, quanto meno con riferimento, ratione temporis , a tali medici specializzandi, alle direttive europee di cui si tratta» (v. § 6, pag. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado), ma scrutinò anche la «domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE remunerazione», in ordine alla quale rilevò, in motivazione (v. sentenza di primo grado, loc. cit.), che la stessa doveva essere respinta «nei confronti di tutte le Pa qui convenute» perché carenti di legittimazione passiva, spettando questa alle «sole RAGIONE_SOCIALE con cui il rapporto di formazione si è instaurato»;
-il motivo di gravame (peraltro di contenuto pressoché interamente sovrapponibile a quello poi in questa sede proposto come motivo di ricorso) non coglie tale ratio decidendi , non muove cioè alcuna critica al rilievo del difetto di legittimazione passiva che, giusto o sbagliato che fosse (v., in argomento, Cass. n. 18710 del 2016), era stato posto a fondamento, in primo grado, RAGIONE_SOCIALE statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di adempimento;
-la Corte d’appello lo ha rigettato sulla base del seguente testuale rilievo: «l’impugnazione è infondata perché … … , a differenza degli altri attori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del
d.lgs. 257/91 secondo comma che prevede che le disposizioni del decreto stesso si applicano a decorrere dall’anno accademico 199192, aveva in realtà già diritto alla borsa di studio reclamata e, quindi, non può dolersi del suo mancato riconoscimento nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute».
Orbene, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esposto svolgimento del processo e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, da tale pur succinta motivazione possono in realtà trarsi due significati, non alternativi, ma contestuali, in buona sostanza confermativi RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta dal primo giudice : da un lato, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria, non essendo la dottCOGNOMEssa COGNOME nella condizione di poter dedurre profili risarcitori, dal momento che essa aveva in realtà già diritto alla borsa di studio prevista ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991; dall’altro, l’impossibilità che del suo mancato riconoscimento essa potesse dolersi «nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute».
Le censure svolte non si confrontano con tale motivazione, che neppure individuano, e si appalesano comunque del tutto inconferenti.
Ed invero: a) non è in alcun modo illustrata la ragione per la quale il giudice d’appello sarebbe, con essa, incorso nelle plurime violazioni di legge denunciate in rubrica; b) non è certamente a parlarsi di omessa pronuncia, dal momento che la Corte d’appello ha pronunciato espressamente sul motivo di gravame; c) nemmeno è in alcun modo illustrato il vizio motivazionale contestualmente dedotto, peraltro con riferimento a paradigma (quello di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio») non più attuale.
Quand’anche la censura potesse leggersi, in tale ultima direzion e, come volta a far valere in realtà un vizio di motivazione apparente o non decifrabile quanto al confermato rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di
adempimento (integrante error in procedendo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.), se ne dovrebbe comunque affermare l’inammissibilità per l’evidente non decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore, dal momento che l’appello sul punto avrebbe dovuto comunque dichiararsi inammissibile per mancanza di specifico motivo di gravame idoneo ad attingere la ratio decidendi spesa dal primo giudice, rappresentata dalla divisata carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute.
Con il secondo motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, n um. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.».
Si duole RAGIONE_SOCIALE mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE loro quantificazione, che non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE modestia RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta e soprattutto RAGIONE_SOCIALE omessa fase decisoria «sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe note e RAGIONE_SOCIALE discussione orale».
Il motivo è inammissibile.
10.1. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE opportunità RAGIONE_SOCIALE compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. 07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi).
È stato anche precisato che «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare
ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione» (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989).
Può nondimeno soggiungersi che, nel caso di specie, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale è infondatamente postulata in ricorso, essendo stato il gravame proposto in data in cui, come sopra evidenziato, l’orientamento sul decorso RAGIONE_SOCIALE prescr izione si era già consolidato.
10.2. La quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese sfugge al sindacato di legittimità, una volta che essa si mantenga all’interno del range previsto dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Il deposito di note è espressamente attestato nel verbale d’udienza del 21 ottobre 2021, nel quale pure si dà atto che in essa si è dato corso alla discussione orale ai se nsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 -sexies cod. proc. civ., il che è di per sé sufficiente a palesare, in punto di fatto, la apoditticità e inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura sotto tale profilo dedotta.
Appare opportuno comunque rammentare che i compensi per la c.d. «fase decisionale» non presuppongono necessariamente il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, né che si faccia luogo a discussione orale [v. art. 4, comma 5, lett. c , d.m. n. 55 del 2014, ove è specificato che «per fase decisionale» si intende «esemplificativamente» lo svolgimento di una o più RAGIONE_SOCIALEe seguenti attività: « le precisazioni RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e l’esame di quelle RAGIONE_SOCIALEe altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di RAGIONE_SOCIALE che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito
RAGIONE_SOCIALEe note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso», con la espressa precisazione che «il giudice, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) »].
Alla luce del riferito dettato normativo, dunque, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spettanza dei compensi dovuti per la fase decisionale, a nulla rileva che in essa non si sia poi dato corso ad alcuna effettiva discussione orale, né che non vi abbia fatto seguito lo scambio di comparse conclusionali o di memorie di replica.
Considerando detta fase, e pur escludendo invece quella relativa alla fase «istruttoria e/o di trattazione» (secondo determinazione dei giudici d’appello non censurata), i compensi liquidati in concreto dal giudice a quo rimangono all’interno del range fissato dal d.m. n. 55 del 2014, per cause di valore superiore ad € 520.000, quale certamente deve considerarsi quella trattata, relativa alle domande cumulate di ben 41 medici. L’individuazione RAGIONE_SOCIALEo scaglione applicabile, in base al valore RAGIONE_SOCIALE causa, non è del resto nemmeno contestata in ricorso.
Ciò rende insindacabile la statuizione anche sul punto (v. Cass. n. 6110 del 04/03/2021; n. 4782 del 24/02/2020).
Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Non v’è luogo a provvedere sul regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese, non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presente sede.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza