Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 11717/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie -medici specializzandi – prescrizione
inammissibilità del ricorso
liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese criteri.
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– resistenti –
e nei confronti di
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOMENOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME debbi NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
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– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 2 novembre 2021 n. 7169; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di COGNOME del 25 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1975 (NOME COGNOME) e il 1992 (NOME COGNOME);
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALE scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate NOME Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 2 agosto 2019 n. 16011 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione del credito. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 2 novembre 2021 n. 7169 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame e condannò gli appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione :
da NOME COGNOME, con ricorso fondato su quattro motivi;
da NOME COGNOME ed altri 175 degli originari ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, ‘il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), con ricorso unitario fondato su sei motivi ed illustrato da memoria;
La RAGIONE_SOCIALE e le altre amministrazioni hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Va esaminato per primo il ricorso proposto da NOME COGNOME, in quanto essendo stato notificato per primo, il 28.4.2022 – va qualificato come ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c., un error in procedendo , consistito nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si deduce che tali norme sarebbero state violate perché la C orte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da NOME COGNOME senza tenere conto di tre documenti ‘ versati in atti NOME AVV_NOTAIO unitamente al proprio atto di appello ‘ .
Questi tre documenti consistono in altrettante raccomandate inviate per conto RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e
al RAGIONE_SOCIALE ; la prima il 9 febbraio 1998, la seconda il 22 marzo 2003 e la terza il 25 marzo 2008.
1.2. Il motivo è temerario.
E’ la stessa ricorrente a dichiarare di avere depositato le tre raccomandate suddette soltanto con l’atto d’appello, e dunque inammissibilmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c..
Né la ricorrente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c., chiarisce se e quando quei documenti furono invece depositati nel primo grado di giudizio.
2. Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Il secondo motivo formula la medesima censura del primo, questa volta prospettata come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 5, c.p.c..
2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.
In ogni caso esso sarebbe inammissibile, in quanto la doppia decisione conforme nei gradi di merito preclude la prospettabilità in questa sede del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
3. Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Col terzo motivo è prospettato il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, perché sorretta da una motivazione apparente.
La motivazione, si sostiene nelle illustrazione del motivo, sarebbe apparente perché la Corte d’appello non ha preso in esame ‘ le critiche mosse NOME NOME NOME alla sentenza di primo grado, né sono state precisate le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALEe quali tali critiche sono state disattese ‘.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo è inammissibile perché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 è dedotta sulla base di elementi che non risultano NOME sentenza,
sicché la nullità si dovrebbe desumere collazionando la sentenza con elementi acquisibili aliunde .
In secondo luogo è inammissibile perché il giudice di merito – come questa Corte viene ripetendo da ottanta anni – non è tenuto a prendere in esame ciascuno degli argomenti spesi NOME parte, quando decide la causa in base ad una ragione giuridica assorbente a quegli argomenti.
Peraltro, nel caso di specie la motivazione non sarebbe potuta essere più chiara: l’appello è stato rigettato perché il diritto era prescritto.
4. Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c..
Nell ‘ illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la C orte d’appello ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 370/99.
La ricorrente deduce che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essa non poteva avere ‘piena conoscenza’ dei propri diritti; che con la legge 370/99 lo RAGIONE_SOCIALE italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione ; che pertanto al momento ‘ RAGIONE_SOCIALE‘istaurazione’ [sic] del giudizio di primo grado il termine prescrizionale non era decorso; che tali princìpi sarebbero stati condivisi NOME Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con la sentenza COGNOME .
4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)
nel termine decennale decorrente NOME data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022).
4.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso NOME Corte di Giustizia nella sentenza COGNOME (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), invocata NOME ricorrente. In tale sentenza infatti si è affermato che:
(a) lo RAGIONE_SOCIALE inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato NOME tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo RAGIONE_SOCIALE con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso:
(b) l’accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto .
Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per ‘ agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico ‘, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.
La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una ‘formazione specializzata’. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo NOME
Direttiva 82/76/CEE del COGNOME, del 26 gennaio 1982.
L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un ‘Allegato’, contenente le ‘ caratteristiche RAGIONE_SOCIALE formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti ‘.
L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale ‘ forma oggetto di una adeguata remunerazione ‘. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal COGNOME il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 RAGIONE_SOCIALE medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi ‘ entro e non oltre il 31 dicembre 1982 ‘.
Pertanto:
(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982;
(b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 RAGIONE_SOCIALEo stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;
(c) che lo RAGIONE_SOCIALE italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi . E’ dunque insostenibile la tesi invocata NOME ricorrente, secondo cui in subiecta materia essa non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto
scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo RAGIONE_SOCIALE italiano.
5.Il primo motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Col primo motivo i ricorrenti del RAGIONE_SOCIALE denunciano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non ‘ essersi confrontata con le argomentazioni’ da essi spese nel giudizio di gravame.
5.1. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate nel precedente § 3.1.
6. Il secondo motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Col secondo motivo è denunciato il vizio di ‘ omessa pronunzia sull’applicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALE nota sentenza COGNOME RAGIONE_SOCIALE corte di giustizia UE’ .
Tale vizio è prospettato come ‘omessa pronuncia’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c..
6.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Gli appellanti si dolsero del giudizio di maturata prescrizione, e sulla maturata prescrizione ha deciso la Corte d’appello.
Omessa pronuncia dunque non vi fu, né la mancata considerazione di argomenti difensivi – come già detto costituisce una ‘omessa pronuncia’. sulla vicenda qui in esame, vale
Quanto all’incidenza RAGIONE_SOCIALE sentenza COGNOME quanto già detto al precedente § 4.2.
7. Il terzo motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Col terzo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
7.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al precedente § 4.1.
8. Il quarto motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Col quarto motivo i ricorrenti denunciano il vizio di omessa pronuncia.
Deducono di avere formulato istanza con la comparsa conclusionale in grado di appello affinché la questione concernente l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis fosse sottoposta alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, senza che il giudice di merito provvedesse.
8.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché l’istanza di rinvio pregiudiziale non è una ‘domanda’ sulla quale il giudice di merito ha l’obbligo di provvedere; sia perché il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza è implicito nel rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, sì che vanamente i ricorrenti discorrono di ‘omessa pronuncia’.
9. Il quinto motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Alle pp. 35-37 i ricorrenti instano affinché questa Corte sottoponga alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europa il seguente quesito: ‘ se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile’.
9.1. L’ istanza dei ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentododici fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti (da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 9/9/2024), motivazioni cui si può qui rinviare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 , comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
10. Il sesto motivo del ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Col sesto motivo è censurato il capo di sentenza che ha regolato le spese di lite.
I ricorrenti deducono che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese nella misura di euro 45.871,72 fu ‘ illegittima e gravosa ‘ ; ch e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistette
all’appello redigendo un solo atto comune per tutti i ricorrenti; che nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in quella misura dovese scorgersi un ‘intento punitivo’.
10.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Innanzitutto è inammissibile perché i ricorrenti, al di là di deduzioni tanto generiche quanto agiuridiche, non indicano un solo profilo di illegittimità in iure RAGIONE_SOCIALE regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite: non si dolgono RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa; né RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del corrispondente scaglione ai sensi del d.m. 55/14; né del superamento RAGIONE_SOCIALE soglia massima dei parametri di legge.
10.2. Il motivo è comunque anche infondato nel merito.
Questa Corte ha più volte stabilito – con ampia motivazione – che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore RAGIONE_SOCIALE causa non si determina sommando il valore RAGIONE_SOCIALEe singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Nella suddetta ipotesi il valore RAGIONE_SOCIALE causa si determina in base alla domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari spettanti all’AVV_NOTAIO che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall’art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Sez. 3 – , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 – 01).
10.3. Nel caso di specie, essendo stata rigettata la domanda di tutti gli attori, il valore RAGIONE_SOCIALE causa va stabilito in base al petitum più elevato.
In primo grado gli attori domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria .
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME).
Questa fu dunque la domanda più elevata, pari ad euro 55.519.
Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALE domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria ‘, e la specializzazione conseguita da NOME COGNOME si concluse nel 1986, al valore RAGIONE_SOCIALE domanda (come s’è detto, euro 55.519) si dovevano sommare (al momento RAGIONE_SOCIALE decisione d’appello) trentacinque anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 101.877,36 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1986 pari a 2,835);
euro 117.381,92 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1986 alla data RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in primo grado, cioè il 6 agosto 2014).
Il valore RAGIONE_SOCIALE domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 101.877,36 di rivalutazione, più euro 117.381,92 di interessi, ovvero euro 274.778,28.
10.4. Per una domanda di questo valore il d.m. 55/14 prevede un compenso NOME per le tre fasi del giudizio di appello di euro 30.179, che maggiorati del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 in considerazione del numero di appellanti (maggiore di 30), come meglio si dirà tra breve, ascende ad euro 172.020,3.
La Corte d’appello pertanto, liquidando la somma di euro 45.871, non solo non ha violato il d.m. 55/14, ma anzi ha trattato i soccombenti con immeritata clemenza.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.
11.1 NOME COGNOME è condannata a rifondere quelle sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
11.2. Tutti i componenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ vanno condannati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tali spese vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) stabilendo il valore RAGIONE_SOCIALE causa in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato, come determinato supra, al § 10.3;
-) assumendo quindi a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro;
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022; la memoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è datat a 14.3.2025);
-) individuando quale parametro il valore – pCOGNOMEmo al minimo – di euro 5.9 00, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
11.3. Il totale ascende dunque ad euro (5.900 x 470%) più 5.900, ovvero euro 33.630.
La circostanza che ambedue i ricorsi (principale e successivo) abbiano prospettato questioni di diritto da tempo risolte da questa Corte; che tali
questioni abbiano dato vita a centinaia di decisioni puntualmente conformi; che ambo i ricorsi siano stati proposti a fronte di un orientamento di questa Corte più che consolidato; la circostanza che il difensore dei ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE abbia insistito nella proNOME impugnazione, nonostante ricorso identico su identica fattispecie, da lui stesso proposto, fosse già stato rigettato prima RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso qui in esame (da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4582 del 11/2/2022); la circostanza che dopo la proposizione del ricorso oggi in esame il difensore degli odierni ricorrenti si sia visto rigettare identici ricorsi basati su identici motivi e scaturenti da identiche fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15207 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8690 del 2024), senza trarne le debite valutazioni circa l’insostenibilità RAGIONE_SOCIALE proNOME pretesa, costituiscono ex se altrettanti indici di abuso RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c..
I ricorrenti vanno dunque condannati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma appena indicata, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme indicate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
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(-) condanna i ricorrenti di cui al capoverso precedente, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 33.630, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna i ricorrenti indicati al capoverso precedente, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di euro 16.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di COGNOME RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE