Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7984 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27691/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
R.G. 27691/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/1/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE in carica, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri in carica
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 3507/2021 depositata in data 11/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1979-1980 e il 1992-1993.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2021, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
Ha sostenuto la Corte territoriale che, per costante insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, il diritto degli appellanti è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999; e poiché, nella specie, il primo e unico atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era costituito dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione, avvenuta il 23 settembre 2011, il decennio era ormai trascorso, con conseguente prescrizione del diritto esercitato.
Quanto alle dottoresse COGNOME e COGNOME, il loro appello doveva essere rigettato, posto che le stesse si erano immatricolate dopo il DATA_NASCITA.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propone un primo ricorso il AVV_NOTAIO COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Le dottoresse COGNOME e COGNOME e gli altri medici di cui in epigrafe propongono un secondo ricorso, con unico atto affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La Corte dispone, preliminarmente, la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Ricorso COGNOME.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 ed erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili nella fattispecie.
Il ricorrente -dopo aver svolto una complessa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie e nazionali relative alla vicenda dei medici specializzandi -osserva che nessuna RAGIONE_SOCIALEe due leggi suindicate potrebbe ritenersi effettivamente un adempimento RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria, che si sarebbe compiuto solo col d.P.C.m. 7 marzo 2007; ragione per cui il diritto in questione non potrebbe essere ritenuto prescritto.
Ricorso COGNOME e COGNOME (più altri).
Con il primo motivo del ricorso COGNOME si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché di altre norme del Trattato RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dal 27 ottobre 1999. Il motivo è affiancato dalla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE di una questione pregiudiziale in tema di decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il secondo motivo del ricorso COGNOME si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per presunta nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il motivo lamenta che la Corte d’appello, con l’ulteriore passaggio di cui si è detto, abbia rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALEe dottoresse COGNOME e COGNOME con la sola motivazione per cui
esse si erano immatricolate in epoca successiva alle suindicate direttive. Per cui non sarebbe possibile comprendere le effettive ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
L’unico motivo del ricorso COGNOME e il primo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME devono essere trattati congiuntamente in quanto pongono il medesimo problema, ossia quello del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
I due motivi sono entrambi inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1), cod. proc. civ., in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pacifica e fermissima giurisprudenza di questa Corte in argomento.
La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte
confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi.
Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 23 settembre 2011, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio fosse prescritto.
La rimessione pregiudiziale alla Corte europea, sollecitata nel ricorso COGNOME e COGNOME, non ha alcuna ragion d’essere alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento ora riassunto.
Il secondo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME è, invece, inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Si sostiene in esso, come si è detto, che la sentenza sarebbe priva di una motivazione comprensibile in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dalle due dottoresse suindicate.
È evidente, al contrario, che la motivazione sussiste ed è perfettamente comprensibile, poiché la Corte territoriale -richiamando, sul punto, l’analoga decisione del Tribunale (di cui alla p. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) -ha confermato che le dottoresse COGNOME e COGNOME si erano immatricolate dopo il 1991, cioè successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo RAGIONE_SOCIALEe note direttive europee in materia di medici specializzandi. Il che viene a significare che dette professioniste avrebbero ben potuto e dovuto chiedere alle RAGIONE_SOCIALE o strutture
ospedaliere presso le quali si erano specializzate il pagamento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
La Corte, pertanto, dichiara i ricorsi entrambi inammissibili.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni intimate.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza