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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7984/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione dei corsi frequentati tra il 1979 e il 1993. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione decennale del diritto decorre dal 27 ottobre 1999. Poiché l’azione legale è stata avviata nel 2011, il diritto è stato ritenuto estinto per decorrenza dei termini.

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Pubblicato il 8 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prescrizione Medici Specializzandi: la Cassazione Mette un Punto Fermo

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna ad affrontare la storica questione della prescrizione per i medici specializzandi che non hanno ricevuto un’adeguata remunerazione per i corsi frequentati prima del 1993. La decisione conferma un orientamento ormai granitico, stabilendo con chiarezza il momento dal quale inizia a decorrere il termine per far valere il proprio diritto al risarcimento, offrendo importanti spunti di riflessione per i professionisti del settore.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Adeguata Remunerazione

La vicenda trae origine dall’azione legale intrapresa da un nutrito gruppo di medici i quali, avendo frequentato le scuole di specializzazione in anni accademici compresi tra il 1979 e il 1993, avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri competenti. La loro richiesta era semplice e fondata su direttive europee: ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione per l’attività a tempo pieno svolta durante la specializzazione, compenso che non era mai stato loro corrisposto.

Il Percorso Giudiziario e l’Eccezione di Prescrizione

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato le domande dei medici, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni statali. Secondo i giudici di merito, il diritto al risarcimento era soggetto a una prescrizione decennale. Il punto cruciale, e oggetto del contendere, era individuare il giorno esatto da cui far partire il conteggio di questi dieci anni. La Corte territoriale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha identificato tale data nel 27 ottobre 1999, giorno di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Poiché l’atto di citazione era stato notificato solo il 23 settembre 2011, il decennio era abbondantemente trascorso e il diritto si era estinto.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione d’appello e ribadendo un principio di diritto ormai consolidato, avallato anche dalle Sezioni Unite.

Il cuore della motivazione risiede nell’individuazione del dies a quo, ovvero del giorno da cui decorre la prescrizione. La Cassazione spiega che, a seguito della tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee in materia, la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ha rappresentato un momento di svolta. Sebbene tale legge abbia risolto la situazione solo per una specifica categoria di medici (i beneficiari di sentenze amministrative passate in giudicato), essa ha ingenerato in tutti gli altri aventi diritto la “ragionevole certezza” che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori provvedimenti per sanare la situazione.

Da quel preciso momento, il 27 ottobre 1999, il danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive è diventato certo e pienamente azionabile in giudizio. Di conseguenza, da quella data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale per esercitare il diritto al risarcimento. L’azione legale, essendo stata intrapresa nel 2011, è risultata tardiva.

La Corte ha anche chiarito la posizione di due dottoresse che si erano immatricolate dopo il 1991. Per loro, la domanda è stata respinta su un presupposto diverso: al momento della loro iscrizione, era già in vigore il D.Lgs. n. 257/1991, che prevedeva espressamente una remunerazione. Pertanto, il loro diritto non era di natura risarcitoria verso lo Stato per inadempimento, ma un diritto a percepire un compenso che avrebbero dovuto richiedere direttamente alle università o alle strutture ospedaliere competenti.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame non introduce elementi di novità, ma consolida un principio fondamentale in materia di prescrizione per i medici specializzandi. La decisione ribadisce che il termine decennale per le azioni risarcitorie relative alle specializzazioni antecedenti al D.Lgs. 257/1991 decorre inesorabilmente dal 27 ottobre 1999. Questa pronuncia serve come monito sulla perentorietà dei termini legali e sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per la tutela dei propri diritti, una volta che questi diventano giuridicamente esigibili.

Da quando decorre il termine di prescrizione per il risarcimento dei medici specializzandi iscritti a corsi antecedenti al 1991?
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione decennale per il diritto al risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999.

Perché la Legge n. 370/1999 è considerata il momento di inizio della prescrizione?
Perché, pur essendo un adempimento parziale delle direttive europee, ha generato negli aventi diritto la “ragionevole certezza” che lo Stato non avrebbe emanato altri atti per conformarsi pienamente alla normativa, rendendo così il diritto al risarcimento del danno immediatamente esigibile e azionabile in giudizio.

Qual è la situazione giuridica per i medici che si sono immatricolati alle scuole di specializzazione dopo il 1991?
Per i medici immatricolati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, il diritto alla remunerazione era già previsto da tale decreto. Pertanto, essi avrebbero dovuto richiederne il pagamento direttamente alle università o alle strutture ospedaliere presso le quali si sono specializzati, e non agire contro lo Stato per un danno da mancata attuazione di direttive.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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