Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9543/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in carica, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
R.G. 9543/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/1/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4818/2020 depositata il 9 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La dottoressa NOME COGNOME e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980-1981 e il DATA_NASCITA.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2020, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propongono ricorso la dottoressa NOME COGNOME e gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resistono con un unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dal 27 ottobre 1999.
1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), del Codice di procedura civile.
La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo
Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi.
Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 12 dicembre 2016, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In considerazione, poi, RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2021, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da
parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.000, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 8.000 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, del codice di rito civile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza