Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18728/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO , presso lo RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti- e di
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati – nonché sul ricorso successivo,
proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , in qualità di eredi di COGNOME NOME ; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 301/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 14 gennaio 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 14 gennaio 2021, n. 301, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la decisione del Tribunale di Roma 20 marzo 2019, n. 5938, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE indicat i in epigrafe, aveva rigettato, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la domanda da loro proposta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in relazione ai quali tutti si erano immatricolati prima RAGIONE_SOCIALE‘anno 1991, ad eccezione di NOME COGNOME, immatricolatosi nel 1992.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE altri ricorrenti per intervenuta prescrizione del diritto azionato e, con riguardo a NOME COGNOME -premesso che egli, « nelle note sostitutive RAGIONE_SOCIALE‘udienza », avrebbe « tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione », ha osservato « che la scuola di
specializzazione da lui frequentata (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) non rientra negli elenchi comunitari ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con atto notificato il giorno 8 luglio 2021, sulla base di tre motivi.
Con distinto atto, notificato il 14 luglio 2021, gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza, sulla base di due motivi.
Ad entrambi i ricorsi hanno risposto con distinti controricorsi le amministrazioni intimate, ad eccezione del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, intimati con il primo ricorso, che non hanno svolto difese in sede di legittimità.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato distinte memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi, proposti separatamente avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.335 cod. proc. civ.
A.1. Con il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e riferibile ad entrambi, viene denunciata « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agos to, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 ».
Con il motivo in esame la sentenza d’appello è censurata per aver individuato il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto azionato nel giorno
27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estintiva.
I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di decorrenza del termine di prescrizione.
Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo Stato), anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale.
In subordine i ricorrenti COGNOME e COGNOME invocano l’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nel gennaio 2006, sull’assunto che solo all’esito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n.266 del 2005 l’obbligo risarcitorio sarebbe divenuto « apprezzabile come un effetto RAGIONE_SOCIALEa condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, solo a quella data, RAGIONE_SOCIALEa permanenza del medesimo obbligo ».
A.1.1. Il motivo è inammissibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ., in relazione al ricorrente NOME COGNOME.
È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo
l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art.11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( ex multis , tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022).
Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (in particolare, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia richiamata.
Giova ricordare, al riguardo che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALEa stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – va evidenziato che dalla
normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in
tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
A.1.1.a. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. , per investirla RAGIONE_SOCIALEa seguente questione: «se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».
L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato -in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 – come, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALEa decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun
dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
A.1.1.b. Quanto alla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei diritti umani – in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione – giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formal ità e i termini da rispettare al fine RAGIONE_SOCIALEa presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia e in particolare il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad
affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALEa proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
A.1.1.c. In definitiva il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile ex art.360bis n.1 cod. proc. civ., nei confronti del ricorrente NOME COGNOME.
A.1.2. Con riguardo al ricorrente NOME COGNOME, il primo motivo di ricorso è ugualmente inammissibile, per una diversa ragione.
Invero, con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, la Corte d’appello ha ritenuto decisiva, in funzione del rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda, la circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata comprensione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione da lui conseguita negli elenchi di cui alle direttive europee.
Poiché, come si sta per vedere ( infra , in sede di esame del terzo motivo) , tale statuizione resiste all’impugnazione, la censura RAGIONE_SOCIALEa diversa ratio decidendi concernente la prescrizione deve reputarsi
inammissibile, in relazione al ricorrente NOME COGNOME, per carenza di interesse.
A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, riferibile al solo NOME COGNOME, viene denunciata, « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c. in relazione all’ art. 115 cpc circa le non contestate missive del 2 Maggio 2002, 29 Gennaio 2010, 23 Febbraio 2010, 12 Ottobre 2011 – prodotte con memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc di primo grado ».
La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha statuito che NOME COGNOME, « nelle note sostitutive RAGIONE_SOCIALE‘udienza », aveva « tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ».
Il ricorrente osserva che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare la natura di eccezione in senso ampio (come tale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
A.2.1. Al riguardo va ribadito quanto si è già osservato sul primo motivo (in relazione alla posizione del ricorrente NOME COGNOME) circa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per difetto di interesse, atteso che, ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda, diversamente da quanto statuito in ordine a quella RAGIONE_SOCIALE altri medici, è stata reputata decisiva dal giudice del merito la ritenuta estraneità RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione da lui frequentata ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) agli elenchi contenuti nelle direttive comunitarie.
A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata, sempre con specifico riguardo alla posizione di NOME COGNOME, « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3
ottobre 2000, RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c. ».
Il ricorrente censura la statuizione diretta ad escludere il corso di specializzazione in ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ‘ dal novero dei corsi per i quali spetterebbe l’adeguata retribuzione; sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa comunanza di tale corso ad almeno due Stati membri, nonché RAGIONE_SOCIALEa circostanza che esso era stato inserito nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni di rilevanza comunitaria con il D.M. 25 novembre 1994.
A.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
A.3.1.a. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione in medicina, quando il medico agisce deducendo l’ inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione oppure l’ indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due Stati membri, detta inclusione o indicazione è un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda. Essa va dunque allegata dal medico attore, anche se, discendendo dal riscontro RAGIONE_SOCIALEe emergenze RAGIONE_SOCIALE elenchi di cui alle note direttive, si profila come fatto costitutivo apprezzabile sub specie di mera quaestio iuris , che, come tale, non è oggetto di un’eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa e dunque sfugge anche all’inci denza del principio di non contestazione, che concerne le circostanze di fatto, con conseguente rilevabilità anche in sede di impugnazione.
Quando, invece, il medico agisce deducendo l’ equipollenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione nazionale frequentata ad una riconosciuta in uno Stato membro indicata negli elenchi, certamente anche tale equipollenza è
fatto costitutivo del diritto fatto valere dal medico, ma non è una mera quaestio iuris , implicando anche e necessariamente profili fattuali che debbono essere allegati dal medico per evidenziarla e dimostrarla, salvo l’onere di contestazione in capo al la pubblica amministrazione resistente; onere che, peraltro, va inteso nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna, e cioè che, «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa RAGIONE_SOCIALEa parte resistente non può che essere altrettanto generica, ed in questo caso la genericità RAGIONE_SOCIALEa difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (v., ad es., Cass. 15/11/2022, n. 33634).
A.3.1.b. Ciò premesso in generale, nella fattispecie in esame deve osservarsi che la specializzazione conseguita da NOME COGNOME ( ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ‘ ) non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975 (Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 25388 del 2023), né risulta che in primo grado fosse stata dedotta l’equipollenza, in punto di fatto, di tale specializzazione con alcuna di quelle invece rientranti nel novero di quelle predette, tanto meno in termini tali per cui possa al riguardo invocarsi il principio di non contestazione, di fatto per vero nemmeno evocato.
Poiché l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, appunto riservati al giudice del merito, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte circa la sede dei gradi merito e il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass. n. 23199 del 2016).
A.3.1.c. Non assume rilievo, in senso contrario la circostanza, evidenziata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE‘ inserimento del corso di specializzazione in
‘RAGIONE_SOCIALE edicina RAGIONE_SOCIALE sport ‘ nel decreto 25 novembre 1994 il quale, in quanto successivo all’anno di immatricolazione del ricorrente (1992), non poteva essere applicato al corso da lui frequentato.
Giova comunque osservare, al riguardo, che l’art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 dispose, al comma 1, che « la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEa comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno ».
Il successivo comma 2 stabilì che l’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni di cui al comma 1 « è formato ed aggiornato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con quello RAGIONE_SOCIALEa sanità ».
In attuazione di tali norme fu emanato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, il d.m. 31 ottobre 1991, contenente l’elenco (successivamente aggiornato) RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni riconosciute ai fini RAGIONE_SOCIALEa remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.
Con il decreto 25 novembre 1994, emesso dal Ministro RAGIONE_SOCIALE di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE Sanità, si è proceduto all’integrazione del l’ art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, aggiungendovi, con decorrenza dall’anno accademico 1994-95, tra le altre, la scuola di specializzazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo sport.
L’integrazione ha dunque riguardato l’elenco RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione non conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEa Comunità Economica Europea e comuni a due o più Stati membri, che sono state confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 257/1991.
In ogni caso, come già si evidenziato, il ricorrente ha dedotto di essersi immatricolato nel DATA_NASCITA, per modo che il predetto decreto non trovava applicazione nella fattispecie.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
B.1. Con il primo motivo del ricorso successivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, sec onda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi; RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 » .
B.1.1. Il primo motivo del ricorso successivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso principale in quanto la sentenza d’appello è censurata per aver individuato il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto azionato nel giorno 27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estintiva.
Il motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n.1, cod. proc. civ., per le medesime ragioni per le quali identica statuizione è stata emessa in relazione al primo motivo del ricorso principale, che vanno qui integralmente richiamate.
B.2. Con il secondo motivo del ricorso successivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc civ., « violazione e falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE; RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 e 156, comma 2 c.p.c. » .
Viene censurata la specifica argomentazione con cui la Corte d ‘ appello ha individuato, nella mancata inclusione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione conseguita negli elenchi comunitari, una autonoma ragione di rigetto anche « RAGIONE_SOCIALE appelli dei soggetti che non hanno dimostrato di avere frequentato scuole incluse » in tali elenchi.
B.2.1. Il motivo è inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello per prescrizione è generalmente riferita a tutti i medici, cosicché spettava ad ogni singolo ricorrente l’onere di specificare di non essere interessato d a tale ratio decidendi , onde recuperare l ‘interesse all’impugnazione di quella fondata sulla mancata inclusione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione conseguita negli elenchi comunitari.
In mancanza di questa specificazione, la doglianza veicolata con il motivo in esame resta inammissibile per difetto di interesse.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso successivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione a ciascuno dei due rapporti processuali plurisoggettivi instaurati con gli esaminati ricorsi.
I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
E.1. Ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che le censure proposte -tutte, come si è veduto, inammissibili o manifestamente infondate -, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
E.2. Non si condivide, in proposito, il diverso opinamento espresso, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocata in memoria dal difensore dei ricorrenti successivi per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, di applicazione di detta sanzione processuale).
E.2.1. Si argomenta in detto precedente che:
─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda ma anche nella
consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEe tesi sostenute, ovvero nel difetto RAGIONE_SOCIALEa normale diligenza per l’acquisizione di deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole)
detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEe norme che governano la fattispecie, ma anche RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEa lettura alternativa proposta ovvero RAGIONE_SOCIALEa richiesta di applicare norme diverse»; ─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALE‘eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., n. 32001 del 2022)»;
─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art. 96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazione lata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 (Cass. n. 19948 del 2023)»;
─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l’orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto – indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’art 24 Cost. – di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, esponendo un
ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) RAGIONE_SOCIALEa non idoneità RAGIONE_SOCIALEe loro tesi difensive a dete rminare l’auspicato mutamento giurisprudenziale».
E.2.2. Degli esposti enunciati questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l’ultimo.
Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss’altro per la chiara rubrica RAGIONE_SOCIALE‘articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischiare di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità.
Occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v. Cass., Sez. Un., 05/07/2017, n. 16601), è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, «le cosiddette sanzioni processuali, in funzione RAGIONE_SOCIALEa più incisiva valutazione del comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti durante il processo» (così la relazione). In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno RAGIONE_SOCIALE‘abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni
generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v. Cass. 07/3/2017, n. 5677; Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935).
In quest’ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale che, reputando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d’ufficio a favore di una parte privata anziché RAGIONE_SOCIALE‘Erario, ha attribuito all’istituto in discorso una funzione sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEe condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, quindi, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato» (Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello RAGIONE_SOCIALEa parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139).
Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., là dove in particol are, ai commi primo
e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, RAGIONE_SOCIALEa sua ragionevole durata.
Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata.
E.2.3. Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALEa parte.
Come osserva Corte cost., sent. n. 139 del 2019, cit. , richiamando Cass., Sez. Un., 20/04/2018, n. 9912, «l’ incipit RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata fa riferimento a “ogni caso”, scilicet , di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica RAGIONE_SOCIALEa disposizione, ne costituisce l’oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».
La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è proprio RAGIONE_SOCIALEe clausole generali) come espressione di scopi o intendimenti abusivi , ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante RAGIONE_SOCIALEa norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche
manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità RAGIONE_SOCIALE argomenti esposti nell’atto.
Ci si riferisce in particolare proprio all’ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tab ellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si palesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione RAGIONE_SOCIALE stessi argomenti.
Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a «rilievi critici», le numerosissime conformi pronunce, sopra ricordate, intervenute sui temi evocati sia prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione dei ricorsi che nelle more del giudizio di legittimità (circostanza, quest’ultima, che non appare di minor rilievo, dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso, una volta che si abbia consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘intervento di pronunce che, sulle stess e identiche questioni e sugli stessi argomenti difensivi, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative RAGIONE_SOCIALEa parte).
Si conferma, dunque, la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per la condanna, sia dei ricorrenti principali che di quelli successivi, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti controricorrenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. , il cui importo può essere quantificato nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso successivo.
Condanna i ricorrenti principali in solido tra loro ed i ricorrenti successivi in solido tra loro, e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i primi, in Euro 2.200,00 per compensi e, per i secondi, in Euro 16.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, alle spese prenotate a debito.
Condanna altresì i ricorrenti principali in solido tra loro ed i ricorrenti successivi in solido tra loro, e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a pagare alle amministrazioni controricorrenti una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ., che liquida, per i primi, in Euro 500,00 e, per i secondi, in Euro 16.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e successivi, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione