Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27938 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27938  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2034/2022 R.G. proposto da COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME NOME), NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati –
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (in proprio e quale procuratrice RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, entrambi quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso  la  sentenza RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello di  RAGIONE_SOCIALE  n.  1142/2021, depositata l’11 novembre 2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  RAGIONE_SOCIALE  del  18  settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 Numerosi medici specializzati, fra i quali  gli odierni ricorrenti,
convennero davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE  e  l RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.
 Con  sentenza  n.  3954  del  2018  il  Tribunale,  accolse  alcune domande, tra le quali quelle RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti e ne rigettò altre; per  l’effetto  condannò la  RAGIONE_SOCIALE  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  al pagamento in favore dei predetti del l’importo di Euro 6.713,94, oltre rivalutazione e interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione, o parte di esso, frequentata dopo il 1° gennaio 1983.
 Pronunciando  sui  gravami  interposti,  in  via  principale  dalla RAGIONE_SOCIALE (sull’ an RAGIONE_SOCIALE responsabilità) e in via incidentale da alcuni dei medici suindicati (sul quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo liquidato) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1142/2021, resa pubblica l’11 novembre 2021 , ha accolto il primo e rigettato gli altri, per l’effetto rigettando, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, le domande di tutti i medici avendo ritenuto prescritti i crediti azionati.
Al riguardo, con particolare riferimento alla posizione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha ritenuto insussistente la prova di valido atto interruttivo, rilevando che non era stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora asseritamente spedito nel 2007 e che , mancando altresì la fotocopia RAGIONE_SOCIALE facciata RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento recante l’indicazione del mittente, era del tutto carente la prova RAGIONE_SOCIALE spedizione RAGIONE_SOCIALE diffida, per cui non sussistevano le condizioni perché potesse operare la presunzione di ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘atto spedito .
Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine :
─ NOME COGNOME e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con un solo motivo;
─ NOME  COGNOME  e  gli  altri  quarantatre  medici  indicati  in epigrafe con  il  patrocinio  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ,  articolando  due motivi.
Le amministrazioni intimate resistono al primo ricorso, depositando controricorso.
Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Osservazioni preliminari
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici  nei  cui  confronti  nessuno  dei  ricorsi  risulta  notificato.  Tra questi  anche  i  dottori  COGNOME,  COGNOME,  COGNOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, nonché gli eredi di COGNOME NOME, che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati non risultano destinatari di alcuna notifica RAGIONE_SOCIALE stesso.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo  all’ordine  di  notificazione  RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione  ai  sensi  di  tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
 I  due ricorsi,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  335  cod.  proc.  civ., in  quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello proposto per secondo in ordine cronologico di notifica e di deposito (AVV_NOTAIO) dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622
del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti.
 Ricorso  COGNOME,  COGNOME,  COGNOME  e  COGNOME  (AVV_NOTAIO)
Con l’unico motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1975/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, del principio di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale ex art. 19 co. 1 Trattato sull’Unione europea e art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘ U nione, del principio del primato del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., del principio di leale collaborazione ex art. art. 10 TCE, oggi art. 4, n. 3 TUE), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ .».
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del relativo termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompletezza RAGIONE_SOCIALE atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana e, comunque, a causa del susseguirsi di atti normativi e orientamenti giurisprudenziali ondivaghi. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dovrebbe farsi decorrere dal 2007 (anno di entrata in vigore del d.p.c.m. 2 novembre 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 368 del 1999), ovvero dal 2011 (anno in cui la Cassazione ammise che il medico avrebbe potuto agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 L. 370/1999 anche qualora lo stesso non fosse parte dei giudizi amministrativi indicati dalla norma).
Ricorso COGNOME NOME NOME altri (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’AVV_NOTAIO.
COGNOME denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 » (così testualmente nella rubrica).
Sostengono  che  la  legge  n.  370  del  1999  non  può  assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
 Il  secondo  motivo  del  ricorso  incidentale  investe  la  sentenza impugnata  nella parte in cui ha ritenuto non  dimostrata, con riferimento alla posizione del AVV_NOTAIO, l’esistenza di validi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Con esso si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num.  3,  cod.  proc.  civ.,  « violazione  e  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE  artt.
2697, 2943 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116 e 183 c.p.c. ».
Si lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che non fosse stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora spedito nel 2007, dal momento che, come si era precisato con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, c.p.c., il modulo contenente la diffida rivolta alla RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE « era stato inviato e ricevuto a mezzo di raccomandata alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sia in data 26/03/2001 (circostanza non contestata), sia in data 19 aprile 2019 » (quest’ultima indicazione in ricorso può presumersi, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto, frutto di mero lapsus calami , dovendo ritenersi che la seconda data indicata sia quella del 19 aprile 2007).
Si  sostiene  che,  pertanto,  avrebbe  dovuto  nella  specie  farsi applicazione  del  principio  secondo  cui  la  produzione  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di ricevimento e RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE lettera di costituzione in mora implica una presunzione di corrispondenza di contenuto, salvo prova contraria da parte del destinatario, nella specie mancante.
IV. Scrutinio dei motivi.
Rilievo prioritario  assumono  i  motivi  dedotti  in  punto  di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, ossia: l’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO) ed il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e dagli altri medici difesi dall’AVV_NOTAIO.
Tali  motivi,  da  esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili,  a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
1.1.  La  Corte  territoriale  ha  motivato  sulla  ragione  assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito  in  modo  univoco  e  ripetuto  che  il  diritto  al  risarcimento  del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si
prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di  rimarcare  ─ sono  del  tutto  infondati  e  inidonei  a  indurre  a  un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale  da  non  potersi  più  riferire  solo  al  rigetto  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione  di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non  incide  affatto  sulla  consapevolezza  RAGIONE_SOCIALE  cristallizzazione  RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la  sua  inerzia  e  il  decorso  RAGIONE_SOCIALE‘estinzione  prescrizionale  che,  come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per  lo  stesso  motivo  non  ha  alcun  rilievo  l’individuazione  RAGIONE_SOCIALE natura  RAGIONE_SOCIALE‘azione  esperibile  mentre  la  più  ampia  durata  decennale RAGIONE_SOCIALE  stessa,  quale  ricostruita,  fa  sì  che  la  sua  determinazione  non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre
l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna  indicazione  unionale  sulla  quantificazione  RAGIONE_SOCIALE  «adeguata remunerazione»,  per  altro  verso  non  affronta  il  tema  qui  discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39
del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò  per  dire  che  non  è  individuabile  alcun  momento  in  cui  si  è stabilita  una  remunerazione  adeguata  da  valutarsi  come  la  sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non  vi  è  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALE  normativa  sovranazionale,  e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
1.2.  Come  desumibile  dai  rilievi  appena  fatti,  non  vi  è  alcuna incertezza,  sulla  questione  qui  in  scrutinio,  che  imponga  il  rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del secondo ricorso, i medici specializzati difesi dall’AVV_NOTAIO hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea
la  seguente  questione  pregiudiziale:  « se,  alla  stregua  del  diritto RAGIONE_SOCIALE‘ Unione,  un  rimedio  giurisdizionale  possa  considerarsi  effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti  ricadute sui termini di prescrizione, prima  che  sia identificato  il  soggetto  legittimato  passivamente  e  prima  che  sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si  tratta  di  una  istanza,  al  di  là  dei  termini  generici  in  cui  è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
In disparte il rilievo RAGIONE_SOCIALE natura meramente oppositiva RAGIONE_SOCIALE censura, come tale inidonea a costituire valido motivo di critica cassatoria, rispetto a quella che costituisce legittima e non sindacabile valutazione di merito circa l’efficacia probatoria del documento in questione, è comunque dirimente osservare che non risulta in alcun modo censurata l’aggiuntiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, rappresentata dalla mancata produzione (come peraltro confermato anche dalle immagini riprodotte in seno al ricorso: pag. 23) di copia RAGIONE_SOCIALE facciata RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento
recante l’indicazione del mittente .
 Le  memorie  che,  come  detto,  sono  state  depositate  da entrambi  i  gruppi  di  ricorrenti ,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  380 -bis.1 ,  primo comma,  cod.  proc.  civ.,  reiterano  le  tesi  censorie  già  esposte  in ricorso  e  non  offrono  argomenti  realmente  nuovi  e  diversi  da  quelli già  ampiamente  scrutinati  nei  numerosi  precedenti  in  argomento  e non possono, pertanto, indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi.
In particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C590/20, richiamata nella memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, attiene a diversa e non interferente questione.
Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALE dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve ─ per il periodo RAGIONE_SOCIALE formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 ─ essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALE Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato.
Ne  discende  anche  l’irrilevanza  del  riferimento  alla  legge 13 giugno  2025,  n.  91  ( Delega  al  Governo  per  il  recepimento  RAGIONE_SOCIALEe direttive  europee  e  l’attuazione  di  altri  atti  RAGIONE_SOCIALE‘Unione  europea  Legge di delegazione europea 2024 ) che all’art. 3 si limita a istituire presso  il  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  « un  tavolo  tecnico  a  fini  ricognitivi » avente ad oggetto la detta sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia.
Come già rilevato, in proposito, da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, « è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALE commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica ».
V. Conclusioni
Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili.
 Alla  soccombenza  segue  la  condanna  dei  ricorrenti  difesi dall’AVV_NOTAIO ,  in  solido  tra  di  essi,  alla  rifusione,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 Da  analoga  condanna si  sottraggono  invece  gli  altri  ricorrenti (difesi  dall’AVV_NOTAIO)  non  avendo  le amministrazioni  intimate svolto difese per resistervi
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti  RAGIONE_SOCIALEe  quali  vige  il  sistema  RAGIONE_SOCIALE  prenotazione  a  debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta  sugli  atti giudiziari e dei diritti di cancelleria  e  di  ufficiale  giudiziario,  la  condanna  alla  rifusione  RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna  dei  ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna  alle  spese  al  pagamento  di  ulteriore  somma ex art.  96,
terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo.
6. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,  comma  17,  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  di  un  ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  in  misura  pari  a  quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e  NOME  COGNOME,  in  solido,  al  pagamento,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità,  che  liquida  in  Euro  4.100  per  compensi,  oltre  alle  spese prenotate a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art.  96,  comma  terzo,  cod.  proc.  civ.,  RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di Euro 2.200.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  dei  ricorrenti  tutti,  di  un  ulteriore  importo  a titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME