Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27938 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2034/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME NOME), NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati –
nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (in proprio e quale procuratrice RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, entrambi quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1142/2021, depositata l’11 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,
convennero davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.
Con sentenza n. 3954 del 2018 il Tribunale, accolse alcune domande, tra le quali quelle RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti e ne rigettò altre; per l’effetto condannò la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei predetti del l’importo di Euro 6.713,94, oltre rivalutazione e interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione, o parte di esso, frequentata dopo il 1° gennaio 1983.
Pronunciando sui gravami interposti, in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE (sull’ an RAGIONE_SOCIALE responsabilità) e in via incidentale da alcuni dei medici suindicati (sul quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo liquidato) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1142/2021, resa pubblica l’11 novembre 2021 , ha accolto il primo e rigettato gli altri, per l’effetto rigettando, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, le domande di tutti i medici avendo ritenuto prescritti i crediti azionati.
Al riguardo, con particolare riferimento alla posizione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha ritenuto insussistente la prova di valido atto interruttivo, rilevando che non era stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora asseritamente spedito nel 2007 e che , mancando altresì la fotocopia RAGIONE_SOCIALE facciata RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento recante l’indicazione del mittente, era del tutto carente la prova RAGIONE_SOCIALE spedizione RAGIONE_SOCIALE diffida, per cui non sussistevano le condizioni perché potesse operare la presunzione di ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘atto spedito .
Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine :
─ NOME COGNOME e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con un solo motivo;
─ NOME COGNOME e gli altri quarantatre medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , articolando due motivi.
Le amministrazioni intimate resistono al primo ricorso, depositando controricorso.
Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Osservazioni preliminari
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tra questi anche i dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, nonché gli eredi di COGNOME NOME, che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati non risultano destinatari di alcuna notifica RAGIONE_SOCIALE stesso.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello proposto per secondo in ordine cronologico di notifica e di deposito (AVV_NOTAIO) dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622
del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti.
Ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME (AVV_NOTAIO)
Con l’unico motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1975/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, del principio di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale ex art. 19 co. 1 Trattato sull’Unione europea e art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘ U nione, del principio del primato del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., del principio di leale collaborazione ex art. art. 10 TCE, oggi art. 4, n. 3 TUE), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ .».
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del relativo termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompletezza RAGIONE_SOCIALE atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana e, comunque, a causa del susseguirsi di atti normativi e orientamenti giurisprudenziali ondivaghi. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dovrebbe farsi decorrere dal 2007 (anno di entrata in vigore del d.p.c.m. 2 novembre 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 368 del 1999), ovvero dal 2011 (anno in cui la Cassazione ammise che il medico avrebbe potuto agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 L. 370/1999 anche qualora lo stesso non fosse parte dei giudizi amministrativi indicati dalla norma).
Ricorso COGNOME NOME NOME altri (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’AVV_NOTAIO.
COGNOME denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 » (così testualmente nella rubrica).
Sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale.
Il secondo motivo del ricorso incidentale investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, con riferimento alla posizione del AVV_NOTAIO, l’esistenza di validi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Con esso si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.
2697, 2943 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116 e 183 c.p.c. ».
Si lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che non fosse stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora spedito nel 2007, dal momento che, come si era precisato con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, c.p.c., il modulo contenente la diffida rivolta alla RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE « era stato inviato e ricevuto a mezzo di raccomandata alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sia in data 26/03/2001 (circostanza non contestata), sia in data 19 aprile 2019 » (quest’ultima indicazione in ricorso può presumersi, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto, frutto di mero lapsus calami , dovendo ritenersi che la seconda data indicata sia quella del 19 aprile 2007).
Si sostiene che, pertanto, avrebbe dovuto nella specie farsi applicazione del principio secondo cui la produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento e RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE lettera di costituzione in mora implica una presunzione di corrispondenza di contenuto, salvo prova contraria da parte del destinatario, nella specie mancante.
IV. Scrutinio dei motivi.
Rilievo prioritario assumono i motivi dedotti in punto di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, ossia: l’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO) ed il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e dagli altri medici difesi dall’AVV_NOTAIO.
Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
1.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si
prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre
l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALE «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39
del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del secondo ricorso, i medici specializzati difesi dall’AVV_NOTAIO hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea
la seguente questione pregiudiziale: « se, alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
In disparte il rilievo RAGIONE_SOCIALE natura meramente oppositiva RAGIONE_SOCIALE censura, come tale inidonea a costituire valido motivo di critica cassatoria, rispetto a quella che costituisce legittima e non sindacabile valutazione di merito circa l’efficacia probatoria del documento in questione, è comunque dirimente osservare che non risulta in alcun modo censurata l’aggiuntiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, rappresentata dalla mancata produzione (come peraltro confermato anche dalle immagini riprodotte in seno al ricorso: pag. 23) di copia RAGIONE_SOCIALE facciata RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento
recante l’indicazione del mittente .
Le memorie che, come detto, sono state depositate da entrambi i gruppi di ricorrenti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reiterano le tesi censorie già esposte in ricorso e non offrono argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi.
In particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C590/20, richiamata nella memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, attiene a diversa e non interferente questione.
Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALE dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve ─ per il periodo RAGIONE_SOCIALE formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 ─ essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALE Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato.
Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 ( Delega al Governo per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive europee e l’attuazione di altri atti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea Legge di delegazione europea 2024 ) che all’art. 3 si limita a istituire presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE « un tavolo tecnico a fini ricognitivi » avente ad oggetto la detta sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia.
Come già rilevato, in proposito, da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, « è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALE commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica ».
V. Conclusioni
Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO , in solido tra di essi, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Da analoga condanna si sottraggono invece gli altri ricorrenti (difesi dall’AVV_NOTAIO) non avendo le amministrazioni intimate svolto difese per resistervi
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe quali vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ex art. 96,
terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo.
6. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di Euro 2.200.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME