Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10764 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12076/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in ROMA, in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende per legge;
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7121/2021 depositata il 29/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 7121 del 2021, esponendo che:
-avevano agito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che si erano laureati in medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l’anno 1979 e l’anno 1987, non avendo ricevuto l’adeguata retribuzione spettante secondo l’ acquis communautaire ;
-il Tribunale, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, aveva respinto la domanda accertando l’intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello;
resistono con controricorso le Amministrazioni;
Rilevato che :
con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa CE, 10, Cost., 19, comma 1, Trattato sull’Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali del l’Unione Europea, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare l’intervenuta prescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi RAGIONE_SOCIALE‘incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea sull’effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione interna sussistente;
Considerato che
il ricorso è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1), cod. proc. civ.;
preliminarmente va evidenziato che, pur essendo diretto l’appello anche ai Ministeri, come sottolineato dalla difesa erariale, risulta, dalla sentenza di seconde cure, che il Tribunale aveva già dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei medesimi, senza censure e dunque con effetto di giudicato;
in ogni caso va ricordato, per completezza e più in generale, che in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera
irregolarità, sanabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 260 del 1958, sempre che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di eccepire l’erronea identificazione RAGIONE_SOCIALEa controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente: in mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzi one del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);
questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE -poi riprese nel testo unico comunitario del 1993, n. 16, e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universi tari, con ‘acquis’ recepito in Italia solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 -si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALEo Stato per i medici specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALEa disciplina in
parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALEa reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma, in particolare, dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato e il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEo Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421);
del resto, l’impossibilità di far valere il diritto -alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritt o, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine decennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di risarcimento del danno derivante da tardiva e incompleta attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato e al giudice interno munito di giurisdizione);
rispetto a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez. U., n. 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è stata considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione -con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo -del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento per il tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere – interesse legittimo e diritto soggettivo – la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale;
va evidenziato che non ha rilievo dirimente l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101: dev’essere ribadito che gli orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiamati, sono da molto tempo consolidati senza oscillazioni, come rimarcato, alla pubblica udienza di quel giudizio, da Cass., 27/09/2022, n. 28130;
le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale RAGIONE_SOCIALEe spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché
accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto cost itutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio, Cass., 19/01/2022, n. 1650, Cass., 02/04/2019, n. 9063)
stante la costante contraria e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte deve statuirsi condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nella misura equitativamente determinata di 500,00 per ciascun ricorrente, anch’essa in solido a mente del combinato degli artt. 96, terzo comma, e 97, primo comma., cod. proc. civ., il tutt o in favore RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali dei controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in euro 20.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 13.000,00 in favore dei controricorrenti in solidarietà attiva.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que llo dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 06/02/2023.