Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5248/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME qualità di NOME di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENO, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME DIEGO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME ( EMAIL) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (EMAIL).
–
ricorrenti – contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ex lege NOME in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL) che li rappresenta e difende.
–
contro
ricorrenti – nonché
sul controricorso con ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, NOME domiciliato presso gli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL).
-controricorrente e ricorrente incidentale-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 6202/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il dott. COGNOME NOME + altri 137, per un totale di 138 ricorrenti, tutti indicati nominativamente nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, con la precisazione che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME agiscono in qualità di NOME di COGNOME NOME, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 6202/2020 del 9 dicembre 2020 con cui la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza n. 18250/2015 con cui il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento alle direttive europee che prescrivevano l’obbligo per gli stati membri di una adeguata remunerazione per l’attività di formazione dei medici specializzandi.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.
Con controricorso, contenente ricorso incidentale, la sentenza è stata impugnata contro le dette Amministrazioni sulla base di quattro motivi dal dott. COGNOME NOME.
Con proposta del Consigliere Delegato, comunicata in data 5 gennaio 2024, è stata prospettata la definizione anticipata del ricorso di cui in epigrafe, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta sono state presentate due distinte istanze di decisione, depositate in data 13 febbraio 2024.
Con una istanza congiunta, corredata dalle relative procure speciali -salvo NOME COGNOME che ha proposto separata istanza depositata in pari data e parimenti corredata da procura speciale- hanno insistito per la decisione del ricorso ottantasette degli originari centotrentotto ricorrenti principali, e specificatamente i dottori COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME.
I restanti ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale COGNOME non hanno depositato alcuna istanza di decisione dei rispettivi ricorsi.
Con avviso del 19.3.2024 è stata comunicata la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio per la data del 21.5.2024.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, il difensore dei ricorrenti principali ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
In via preliminare rileva il Collegio che non tutti i ricorrenti principali hanno chiesto la decisione del ricorso.
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ. per i seguenti,
cinquantuno, dottori, e cioè COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME DIEGO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, il ricorso si intende tacitamente rinunciato e la Corte deve provvedere a dichiarare estinto il giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘ultimo inciso del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. L’estinzione del giudizio comporta altresì il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 d.lgs. n. 149/2022).
Identici pronunciamenti vanno assunti anche per il dott. COGNOME NOME, ricorrente incidentale, che del pari non ha chiesto la decisione del suo ricorso.
Rispetto invece agli ottantanove ricorrenti principali, che hanno chiesto la decisione del ricorso, dovendosi ad essa procedere, giova anzitutto riportare i motivi di impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ‘Violazione e falsa applicazione art. 11 l. 370/99, art. 2935 c.c., art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. Violazione e falsa applicazione allegato alla direttiva 75/363/CEE, c ome aggiunto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 82/76/CEE.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Trattato Istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24.12.2002), RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Deducono l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritti i diritti dei ricorrenti, ritenendo che il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale sarebbe da individuare, in assenza di atti interruttivi, nella data di entrata in vigore -27 ottobre 1999- RAGIONE_SOCIALEa legge 370/99, ritenendo di non poter fare applicazione del principio già affermato dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui la prescrizione dei diritti attribuiti da una Direttiva non decorre sino a quando quest’ultima non s ia stata pienamente e correttamente recepita.
4.1. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ‘Violazione e falsa applicazione art. 11 l. 370/99. Violazione e falsa applicazione art. 44 direttiva 93/16/CEE. Violazione e falsa applicazione art. 2935 c.c. Violazione e falsa applicazione ar t. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. Violazione e falsa applicazione allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 82/76/CEE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Trattato Istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24.12.2002), RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Deducono l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritti i diritti dei ricorrenti, ritenendo infondata la tesi dei ricorrenti medesimi secondo cui il dies a quo sarebbe da individuare nella data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione -20 ottobre 2007- RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE, il cui art. 44, nell’abrogare le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE stabilì al contempo che, non ostante l’abrogazione, restassero salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento di tali Direttive.
4.2. Con il terzo motivo i ricorrenti principali formulano, in via subordinata, istanza di rimessione alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE.
Richiedono il rinvio pregiudiziale in relazione alla questione del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di prescrizione decennale dei diritti de quibus .
4.3. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano ‘Violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c. Violazione e falsa applicazione art. 4, comma 1, DM 55/2014. Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 1 32, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Deducono l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata là dove ha condannato in solido i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di causa in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, DM 55/2014.
Tanto premesso, rileva anzitutto il Collegio che il Consigliere delegato ha motivato la sua proposta di definizione anticipata nei seguenti termini: ‘Letti gli atti, il relatore osserva: I ricorsi sono in parte inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., e in parte infondati.
In particolare, si rileva quanto segue.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale sono inammissibili, in quanto la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ Appello di Roma è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art.
11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; vedi, tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181). Nel caso specifico, la prescrizione risulta essere stata interrotta solo con l’atto di citazione, notificato il 28 agosto 2012, e quindi ben oltre il termine decennale suindicato. L’inammissibilità dei primi due motivi dimostra l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, formulata nel terzo motivo di entrambi i ricorsi, avente ad oggetto sempre il problema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Sono infondati, infine, il quarto motivo del ricorso principale e di quello incidentale, perché il quarto motivo del ricorso principale e di quello incidentale, relativi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, perché la sentenza impugnata ha deciso la causa conformandosi ad un orientamento di questa Corte già da molto tempo consolidato, rigettando la domanda sulla base del rilievo preliminare RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione del diritto. Ferma, quindi, la totale soccombenza dei ricorrenti, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese è conforme alle previsioni del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘elevato numero degli originari attori e RAGIONE_SOCIALEa necessità di sommare le singole domande al fine di calcolare il valore complessivo RAGIONE_SOCIALEa causa’ .
I ricorrenti che hanno chiesto la decisione del ricorso svolgono in memoria illustrativa le seguenti considerazioni.
Non condividono la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘asserita infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio pregiudiziale di cui al terzo motivo di ricorso, con il rinvio alle ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa prospettata inammissibilità dei due primi motivi di ricorso.
Deducono che, invero, con tale richiesta di rinvio pregiudiziale si chiedeva di verificare se la tesi, adottata da questa Corte con le cd. sentenze gemelle del 2011, secondo cui il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione scatterebbe prima RAGIONE_SOCIALEa fine RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanente condotta di inadempimento del legislatore, sia compatibile col principio di equivalenza giurisdizionale, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (le sentenze Francovich e a., cit., punti 42 e 43, nonché 10 luglio 1997, causa C-261/95, COGNOME, Racc. pag. I4025, punto 27) vengono richiamate, secondo cui: ‘in mancanza di una normativa comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico nazionale di ogni Stato
membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la piena tutela dei diritti conferiti alle persone dal diritto comunitario. È quindi nell’ambito del diritto nazionale in tema di responsabilità che allo Stato incombe porre rimedio alle conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni, segnatamente quanto ai termini, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano azioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività)’.
Lamentano inoltre che, alla luce di tale inadempimento permanente del legislatore italiano, su cui peraltro si incentra gran parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEe ridette sentenze gemelle, che dedicano molto spazio alla figura RAGIONE_SOCIALE‘illecito permanente, ne sarebbe dovuto discendere che la prescrizione de qua avrebbe dovuto iniziare a decorrere a partire dalla fine RAGIONE_SOCIALEa condotta di inadempimento, come accadrebbe per ogni controversia interna avente ad oggetto un’analoga fattispecie di illecito permanente, e come aff ermato dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene che in caso di domanda risarcitoria per omessa adozione di un provvedimento amministrativo cui l’amministrazione è tenuta per legge, la prescrizione cominci a decorrere solo dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa cond otta omissiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione (viene richiamata Cons. St., sez. V, 30/09/2009, n.5899).
Affermano che la mancata applicazione di tale principio ai diritti de quibus di derivazione comunitaria, si pone in aperto contrasto col suddetto principio di equivalenza giurisdizionale, in quanto tali diritti vengono ad essere sottoposti ad un trattamento procedurale deteriore rispetto a quello che viene riservato a diritti analoghi nascenti da norme interne.
Inoltre, sostengono che appare errata già in astratto la tesi RAGIONE_SOCIALEa proposta del Relatore, ex art. 380 bis cpc, di non poter rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267, TFUE, in quanto la relativa richiesta di cui al terzo motivo di ricorso sarebbe -meramente’infondata’, dato che, come è noto, il Giudice interno di ultimo grado può denegare il rinvio
alla Corte di Giustizia solo nel caso in cui la questione pregiudiziale appaia ‘manifestamente inammissibile’ oppure ‘manifestamente infondata’, ovvero, per usare il linguaggio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria, quando il significato RAGIONE_SOCIALEa norma comunitaria costituisca acte clair .
Deducono che, invero, la Sez. Sesta -Sottosezione 3, RAGIONE_SOCIALEa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022, emessa su un caso analogo a quello di specie e RAGIONE_SOCIALEa quale ritrascrivono integralmente la motivazione, aveva rimesso la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza, prospettando, in punto di dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, una tesi analoga a quella sostenuta da essi odierni ricorrenti. Ciò dimostrerebbe, nonostante il ricorso fosse poi stato rigettato all’esito RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza, che vi fossero spazi interpretativi per una tale opzione ermeneutica e pertanto non può assurgere a colpa grave l’aver promosso una causa fondata su una tesi ermeneutica identica a quella che poi è stata posta a base RAGIONE_SOCIALEa rimessione in pubblica udienza.
Non solo, quindi, lamentano che la proposta del Relatore ha ritenuto infondato anche il quarto motivo del ricorso principale, relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma anche che, in caso di eventuale soccombenza nel presente giudizio di legittimità, ‘semb rerebbe davvero troppo una condanna alle spese di lite, per di più per lite temeraria’.
7. I motivi del ricorso principale, come pure i motivi di opposizione alla proposta di decisione accelerata svolti in memoria illustrativa, ripropongono argomenti che sono già stati disattesi più volte da questa Suprema Corte in tema di diritti dei medici specializzandi (v. Cass., Sez. Un., 17619 del 2022 in motivazione; Cass., 8690/2024, in motivazione, che rinvia ad altri numerosissimi precedenti), con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal Consigliere delegato nella proposta di definizione del rico rso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis cod. proc. civ., donde la loro inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché si pongono in contrasto con un costante e consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, al quale va in questa sede data continuità, senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento.
7.1. In particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite richiama Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018; in tutti questi precedenti arresti è stato ribadito il principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814, 10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass., 20/03/2014, n. 6606 e Cass., 15/11/2016, n. 23199, e posto anzitutto dalle sentenze gemelle Cass., 17/05/2011, n. 10813, 10814, 10815 e 10816, secondo il quale “a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11″.
7.2. Quanto poi alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa questione circa l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis , giova, tra le tante, citare Cass., 24144/2024, che ha già avuto modo di affermare, in termini rispetto al caso di specie, che il motivo che la contiene, ‘è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di dispo rre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli
odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022)’.
7.3. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale è, infine, infondato, come già rilevato nella proposta di decisione accelerata, dato che la corte di merito, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, ha liquidato le spese processuali in conside razione del valore RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALE‘elevato numero dei ricorrenti, e non risulta che abbia immotivatamente travalicato i limiti, minimi e massimi, RAGIONE_SOCIALEa tariffa di cui al D.M. 55/2014.
In conclusione, dunque: a) per i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale che non hanno chiesto la decisione, il ricorso si intende rinunciato e l’estinzione comporta il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. 149/2022); b) per i ricorrenti che hanno chiesto la decisione il giudizio viene definito in conformità alla proposta e si applicano il terzo ed il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., nelle misure rispettivamente indicate in dispositivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza per i ricorrenti principali che hanno chiesto la decisione e vengono comunque liquidate a norma del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod. proc. civ. anche a carico di quelli che hanno tacitamente rinunciato, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, come dimostrato dal richiamo alla congerie di precedenti sopra evocati, che rende inescusabile l’introduzione del giudizio di legittimità. Esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e sono calcolate secondo l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, come interpretato da questa Corte (v. Cass., 31/01/2024 n. 2956), secondo cui ‘In tema di spese processuali l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, da individuarsi nell’esigenza di remunerare l’avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso
a fronte di un’attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. (In applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l’aumento previsto dal citato articolo 4, tenendo conto del numero RAGIONE_SOCIALEe parti soccombenti)’.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese in relazione alla sorte del ricorso incidentale, dato che tutte le intimate Amministrazioni non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia tacita ai sensi del secondo comma, secondo inciso, RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c.: a) quanto ai ricorrenti principali dottori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME DIEGO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME; b) e quanto al ricorrente incidentale dottor COGNOME NOME.
Definisce il giudizio in conformità alla proposta in relazione alla posizione
di tutti gli altri ricorrenti principali e lo rigetta.
Condanna tutti i ricorrenti principali dottori COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di NOME di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME pagamento in solido, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.685,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Condanna i ricorrenti principali dottori COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
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Condanna i ricorrenti principali dottori COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dottori COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione