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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30154/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici. Il caso riguarda la richiesta di risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione, a causa della tardiva attuazione di direttive europee. La Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento sulla prescrizione medici specializzandi, confermando che il termine decennale per agire in giudizio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Di conseguenza, le azioni intentate successivamente sono state considerate tardive e prescritte.

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Pubblicato il 26 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prescrizione Medici Specializzandi: La Cassazione Conferma la Linea Dura

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione che da anni interessa migliaia di professionisti sanitari: la prescrizione medici specializzandi per le richieste di risarcimento contro lo Stato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il tempo per agire è scaduto da tempo, ancorando l’inizio della decorrenza al lontano 1999.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da una lunga battaglia legale intrapresa da numerosi medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. Questi professionisti avevano citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri competenti, chiedendo un risarcimento per i danni subiti a causa della mancata attuazione da parte dello Stato italiano di specifiche direttive europee (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE). Tali direttive prevedevano l’obbligo di garantire un’adeguata retribuzione ai medici durante il loro percorso di specializzazione.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato le loro domande, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni statali. I medici, non rassegnati, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il termine di prescrizione non si fosse ancora compiuto.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Questa norma permette una definizione rapida dei ricorsi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e i motivi di ricorso non offrono elementi per cambiarla.

Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello si è correttamente allineata a un indirizzo giurisprudenziale ormai granitico, che fissa in modo univoco il momento di decorrenza della prescrizione decennale per queste specifiche pretese risarcitorie.

Le Motivazioni: la decorrenza della prescrizione medici specializzandi

Il cuore della decisione risiede nell’analisi del dies a quo, ovvero il giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. La Corte ha ribadito con fermezza che questo giorno va individuato nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.

La Corte spiega che, sebbene lo Stato italiano fosse inadempiente rispetto alle direttive europee già da molti anni, la legge n. 370/1999 ha rappresentato un momento cruciale. Pur avendo sanato la posizione solo di una parte dei medici (quelli che avevano già ottenuto sentenze favorevoli), tale legge ha reso palese e definitivo l’inadempimento dello Stato nei confronti di tutti gli altri. Da quel momento, secondo la Cassazione, i medici esclusi hanno avuto la “ragionevole certezza” che lo Stato non avrebbe più adottato altri provvedimenti per adempiere alla normativa europea.

Questa certezza del danno subito ha fatto scattare l’orologio della prescrizione. La Corte ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti, secondo cui incertezze sulla giurisdizione competente o sulla natura dell’azione avrebbero impedito la decorrenza del termine. Gli Ermellini hanno chiarito che tali questioni non costituiscono un impedimento legale all’esercizio del diritto, che avrebbe potuto essere tutelato anche con un semplice atto stragiudiziale di costituzione in mora per interrompere la prescrizione.

La Corte ha inoltre sottolineato come questo principio sia stato confermato da innumerevoli sentenze successive, rendendo qualsiasi tentativo di rimettere in discussione tale orientamento del tutto infondato.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

L’ordinanza in esame consolida ulteriormente un principio fondamentale in materia di prescrizione medici specializzandi. Per tutti i medici che si sono specializzati nel periodo tra il 1983 e il 1991 e che non hanno agito in giudizio entro dieci anni dal 27 ottobre 1999, il diritto al risarcimento per la mancata retribuzione è da considerarsi estinto. La decisione funge da monito sulla perentorietà dei termini legali e sull’impossibilità di rimettere in discussione principi giuridici ormai stabilizzati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese, ha inviato un messaggio chiaro sulla futilità di insistere su argomentazioni già ampiamente respinte in passato.

Da quale data inizia a decorrere la prescrizione per le richieste di risarcimento dei medici specializzandi non retribuiti?
La prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. A partire da tale data, si è consolidata la certezza dell’inadempimento dello Stato, permettendo ai medici di far valere il proprio diritto.

Perché il ricorso dei medici è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione della Corte d’Appello era conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato della stessa Corte di Cassazione, e i motivi del ricorso non presentavano argomenti nuovi o validi per modificare tale orientamento.

L’incertezza sulla giurisdizione o sulla natura dell’azione legale può sospendere la prescrizione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, eventuali incertezze sull’individuazione del giudice competente (ordinario o amministrativo) o sulla natura dell’azione (contrattuale o extracontrattuale) non costituiscono un impedimento legale che possa giustificare il mancato esercizio del diritto e, di conseguenza, non impediscono la decorrenza del termine di prescrizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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