Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25368/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata –
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 l’ odierna ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione delle direttive comunitarie
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell ‘A mministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 2528/18 il Tribunale di Napoli dichiarò prescritto il diritto. Con sentenza 21.7.2022 n. 3500 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso , ma solo un ‘atto di costituzione ‘ al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto azionato dalla ricorrente.
Vi si sostiene che erroneamente il giudice di merito ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999, e che in realtà il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere se non dal 7.3.2007, vale a dire dall’adozione del d.p.c.m. col quale venne finalmente data integrale attuazione alla direttiva 75/362 e successive modificazioni.
Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.
630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Non pertinenti sono le deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria. Secondo la ricorrente, poiché per effetto della l. 183/11 il termine di prescrizione è stato fissato a cinque anni, e poiché tale legge si applica a far data dal 1.1.2012, alla data di introduzione del presente giudizio (2014) la prescrizione non era maturata.
Questa tesi è nel tempo stesso inammissibile ed infondata.
E’ inammissibile, perché con la memoria non possono essere introdotti nuovi motivi di ricorso; è comunque infondata, perché il giudice di merito ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto vantato dall’attrice sin dal 2009, e dunque ben prima dell’entrata in vigore della l. 183/11, che quindi non poteva determinare la reviviscenza d’un diritto già estinto.
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 26 marzo 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)