Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2145/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 1933/2020 depositata il 1° giugno 2020.
R.G. 2145/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/3/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da lui conseguita nell’anno accademico 1989 -1990.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dopo aver riconosciuto che la legittimazione passiva spettava soltanto alla RAGIONE_SOCIALE, condannò quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 26.855,76, oltre interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora e con il carico RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
La pronuncia è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 1° giugno 2020, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale, ha accolto il gravame e ha rigettato la domanda del AVV_NOTAIO COGNOME, compensando integralmente le spese dei due gradi di merito.
Ha osservato la Corte territoriale che era infondato il primo motivo di appello, in quanto l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione proveniente dal medico, benché indirizzato ad uno dei Ministeri convenuti, doveva essere ritenuto valido anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di articolazioni diverse del Governo nazionale.
È stato invece ritenuto fondato il secondo motivo di appello, nel quale la RAGIONE_SOCIALE aveva osservato che l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era da ritenere tardivo, in quanto consisteva in una lettera raccomandata la quale, spedita il 27 ottobre 2009, era giunta a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre. Pertanto, dato che il decennio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decorreva dal 27 ottobre 1999 e poiché l’atto interruttivo, per produrre i suoi effetti, deve giungere a conoscenza del destinatario, nella specie il tempo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era decorso. E, d’altra parte, la circostanza RAGIONE_SOCIALEa spedizione e RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa lettera era stata riconosciuta dal Tribunale e non contestata da nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli propone ricorso il AVV_NOTAIO con atto affidato a tre motivi.
Resistono con un unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938 e 2697 cod. civ., oltre a nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento ai sensi degli artt. 115 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere il giudice
d’appello esplicitato le ragioni per le quali ha ammesso un’eccezione di prescrizione nuova.
Sostiene il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe eccepito soltanto in grado di appello l’intervenuto decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale a far tempo dalla data del 27 ottobre 1999; trattandosi, infatti, di un diverso fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa medesima eccezione, quest’ultima era da ritenere nuova e, in quanto tale, non formulabile per la prima volta in grado di appello. In primo grado, infatti, le Amministrazioni convenute avevano eccepito soltanto l’inesistenza di un atto interruttivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essendo la lettera diretta al RAGIONE_SOCIALE; nessuna contestazione era stata fatta, invece, in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e alla natura ricettizia RAGIONE_SOCIALEo stesso. Da tanto consegue che la difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente sarebbe stata limitata e frustrata dalle modalità con le quali la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era stata eccepita in primo grado e poi modificata in appello. E comunque, l’eccezione di prescrizione non potrebbe essere accolta in base ad una prospettazione diversa da quella compiuta in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 359 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2938 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, primo comma, Cost., per non avere il giudice d’appello sollevato il contraddittorio sulla questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione così come sollevata nel giudizio di secondo grado.
Il ricorrente afferma che, anche volendo ammettere che la questione del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione sia da ritenere di puro diritto, tuttavia la sentenza impugnata sarebbe censurabile per non aver attivato il contraddittorio su tale questione, determinando in tal modo una decisione c.d. a sorpresa .
I primi due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.
Essi pongono due questioni diverse: 1) se, sollevata in primo grado l’eccezione di prescrizione in relazione ad un determinato profilo, sia prospettabile la stessa eccezione in appello sotto un diverso profilo ; 2) se, prospettata l’eccezione in modo diverso in appello, il giudice debba sul punto sollecitare il contraddittorio, per evitare che si determini una decisione a sorpresa .
La Corte osserva, innanzitutto, che l’assunto del ricorrente secondo cui in primo grado era stata eccepita dalla controparte la sola prescrizione quinquennale non trova riscontro negli atti, posto che è lo stesso ricorrente a dare atto (p. 8) che la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito in primo grado sia la prescrizione quinquennale che quella decennale.
Ciò detto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ormai risalente (ma sempre attuale) sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, hanno stabilito che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata di questa, necessaria per il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Il che viene a significare che, una volta posta l’eccezione di prescrizione, com’è avvenuto nel caso di specie, è compito del giudice identificare quale sia la durata di questa, da quando essa decorra e quale sia il regime applicabile (sentenza 20 gennaio 2014, n. 1064), non essendo quindi configurabile la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ. prospettata nel secondo motivo di ricorso, dal momento che non può certamente dirsi che la decisione sia avvenuta a sorpresa .
Ma non è tutto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche stabilito, con la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661, che l’eccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione RAGIONE_SOCIALEa (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di un’eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è quella di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Ne consegue che è infondata anche la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, trattandosi nel caso odierno RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta proposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione alla quale ha fatto seguito la proposizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa controeccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss., 2946, 2947, 2948 e 2956 cod. civ., oltre a motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per avere la Corte d’appello erroneamente indicato il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale alla data del 27 ottobre 1999.
Dopo aver ricostruito le principali tappe RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione normativa in materia, il ricorrente sostiene che le note direttive europee sui medici specializzandi non sarebbero state ancora attuate nel nostro ordinamento per i medici che si sono specializzati -come il ricorrente -nel periodo che va dal 1983 al 1991. Qualora, invece, dovesse ritenersi che l’attuazione è intervenuta col d.P.C.m. 7 marzo 2007, il decorso decennale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione sarebbe stato interrotto dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso.
4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi.
Nella specie, la Corte napoletana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era costituito dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione, spedito il 27 ottobre 2009 ma giunto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica soltanto il successivo 30 ottobre, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto (v. in tal senso Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822).
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.050, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento al competente giudice di merito, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza