Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8641/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrenti –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE»,
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 6221/2021, depositata il 24 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dai medici specializzati dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, diretta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei Ministeri sopra indicati oltre che RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE pure in epigrafe indicate, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991.
Per la cassazione di tale sentenza i suddetti medici propongono ricorso sulla base di quattro motivi, cui resistono la RAGIONE_SOCIALE, i Ministeri indicati in epigrafe e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , depositando unico controricorso con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
LRAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso
nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto non effettuata presso la sua sede legale ma presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che non la rappresentava nel giudizio di appello (nel quale la predetta RAGIONE_SOCIALE non risulta costituita) e che non ne ha il patrocinio obbligatorio.
L ‘inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALEo stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALEe parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti del AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativo ed essendo
applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per esso preclusa.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in iudicando sulla prescrizione non correttamente eccepita dall’Avvocatura; inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999; error in procedendo; violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2838 e 2946 cod. civ. ».
Lamentano che erroneamente la Corte territoriale abbia accolto l’eccezione di prescrizione avanzata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nonostante fosse stata formulata in modo errato e non tipizzata correttamente, non potendo il giudice applicare una prescrizione diversa da quella eccepita senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte di merito deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, « in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata di questa, necessaria per il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘inerzia) le norme applicabili al
caso di specie, l’identificazione RAGIONE_SOCIALEe quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento RAGIONE_SOCIALEa parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso » (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in iudicando sulla prescrizione in ordine alla domanda risarcitoria; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999; error in procedendo».
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999, non essendo essi tra i beneficiari RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. n. 370 del 1999, in quanto non destinatari RAGIONE_SOCIALEe sentenze ivi richiamate, e non potendo la prescrizione farsi decorrere prima che sia introdotta nell’ordinamento una norma che dia specifica attuazione al diritto per i medici immatricolati alle scuole di specializzazione negli anni accademici che vanno dal l’anno accademico 1982/83 al 1990/91.
4.1. Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e
incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di RAGIONE_SOCIALEo soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALEa stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non
abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso
RAGIONE_SOCIALEa decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in iudicando sul diritto RAGIONE_SOCIALE attori al risarcimento del danno; errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE n. 365 /75 e 82/75 ».
Deducono che le direttive comunitarie prevedevano il diritto a un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi, ma lo Stato italiano, tardivamente, ha recepito tali direttive con il d.lgs. n. 257 del 1991, escludendo però i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1991; richiamano la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento per il mancato recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive.
5.1. Il motivo è palesemente inammissibile, prospettando questioni che non trovano alcuna attinenza con la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria per ragioni che prescindono dalla configurabilità in astratto, con riferimento alla posizione dei singoli appellanti, RAGIONE_SOCIALEe dedotte pretese risarcitorie nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato per inadempimento RAGIONE_SOCIALEe citate direttive europee, ma sono rappresentate dal rilievo preliminare e assorbente RAGIONE_SOCIALEa intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Il quarto motivo è un non motivo.
Rubricato « sulla quantificazione del danno » contiene una serie di considerazioni teoriche sui criteri di liquidazione del danno.
Si sostiene che il danno debba essere risarcito in misura non inferiore a 11.103,82 euro per ogni anno di specializzazione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Si richiama un criterio di calcolo adottato dalla Corte d’appello di Roma in una precedente sentenza, che prevede la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe somme dalla data di conseguimento del diploma fino alla sentenza, con interessi legali calcolati sulla media tra l’importo rivalutato e quello originario.
È dunque del tutto evidente che ad esso non può attribuirsi alcun significato né finalità censoria, riguardando le dette considerazioni un tema che non è stato, né doveva essere trattato nella sentenza impugnata, stante il rilievo preliminare e assorbente RAGIONE_SOCIALEa
prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria.
La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi .
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate: somma liquidata come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di Euro 6.000.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME