Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4274 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione delle direttive 75/362 e 75/363 – temerarietà del ricorso ex art. 96 c.p.c.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 29264/21 proposto da:
-) NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Alessandro Vincenzo NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME Giuliano;
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, Ministero dell’economia e delle finanze , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 22 aprile 2021 n. 2965; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 16.10.2019 n. 19951 il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 22 aprile 2021 n. 2965 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da 14 degli originari attori con ricorso fondato su tre motivi.
La Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dopo la notifica del ricorso dieci degli originari ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME) hanno dichiarato di rinunciarvi.
Rispetto a i suddetti ricorrenti va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Resta sub iudice solo il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza va rigettata. Non si comprende infatti come il difensore dei ricorrenti possa definire ‘ di particolare rilevanza ‘ questioni giuridiche che questa Corte ha risolto tredici anni fa, con orientamento in seguito sempre costante, e sulle quali risultano ad oggi depositate 1.024 (dicasi: milleeventiquattro) sentenze, cinquantaquattro delle quali in ricorsi patrocinati dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti.
Col primo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la statuizione di prescrizione del diritto fatto valere dagli originari attori. Deducono che erroneamente il giudice di merito ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01;
Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Col secondo motivo i ricorrenti chiedono che la questione concernente l’individuazione dell’ exordium praescriptionis sia sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, aggiungendo che tale istanza era stata formulata in appello, senza che il giudice di merito provvedesse.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione -qui ribadita – è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in numerose fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 , primo comma, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Il terzo motivo è rivolto contro la liquidazione delle spese del giudizio d’appello .
I ricorrenti sostengono che l’importo liquidato dal giudice di merito sarebbe erroneo perché:
l’appello non ha avuto istruttoria;
la liquidazione è stata ‘eccessiva’ ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. 55/14, dal momento che le questioni trattate erano controverse in giurisprudenza, la difesa erariale aveva depositato un solo atto ed il giudice di merito non aveva tenuto conto degli indici di cui al citato art. 4, comma 1, d.m. 55/14.
5.1. La censura sub (a) è manifestamente infondata perché la C orte d’appello ha espressamente dichiarato (pag. 5, penultimo capoverso) che nella liquidazione delle spese non si è tenuto conto della fase istruttoria.
5.2. La doglianza sub (b) è inammissibile per la sua genericità.
Essa infatti non contiene alcun ragionata censura avverso la liquidazione delle spese; non invoca alcun parametro; non indica quale sarebbe dovuta essere la liquidazione corretta; si limita a sostenere che la liquidazione della Corte d’appello fu ‘eccessiva’.
Il motivo è dunque inammissibile ex art. 360 n. 4 c.p.c.: sia perché non espone in modo limpido l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito; sia in ogni caso perché lo stabilire quale debba essere la misura delle spese di soccombenza, all’interno della ‘forbice’ di valori prevista dall’art. 4 d.m. 55/14, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Le spese del giudizio di legittimità sono regolate come segue.
6.1. Rispetto ai dieci ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso ritiene il Collegio sussistano gravi motivi per compensare le spese, rappresentati dalla rinuncia in sé, indice della maturata consapevolezza dell’infondatezza della propria pretesa.
6.2. Per i restanti quattro ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) saranno osservati i criteri che seguono.
Poiché la domanda è stata rigettata, il valore della causa va stabilito in base al petitum .
A tal fine va presa in esame la domanda di valore più elevato, vertendosi in tema di cumulo soggettivo di domande (v., con ampia motivazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
C on l’atto di citazione gli attori avevano chiesto la condanna ad una somma almeno pari a lire 21.500.000 per ciascun anno di specializzazione.
La domanda di valore più elevato era dunque del valore di euro 44.415,29, ‘ oltre rivalutazione monetaria e interessi ‘ a partire dal 198 8, e dunque per 36 anni alla data odierna.
Come a tutti ben noto, rivalutazione ed interessi ai fini della determinazione del valore della causa si sommano al capitale (art. 10, secondo comma, c.p.c.).
Pertanto alla data odierna il valore della causa è di euro 212.681,16: a tanto infatti ammonta il cumulo di un capitale di euro 44.415,29 maggiorato di 36 anni di interessi e rivalutazione.
4.1. Per una causa di tale valore l’importo medio previsto dal d.m. 55/14 è di euro 7.655. Esso va poi aumentato di un ulteriore 30% per ciascuno dei soccombenti oltre il primo, e dunque di un ulteriore 90%. I ricorrenti non rinuncianti vanno dunque condannati in solido alla rifusione delle spese liquidate nella somma di euro 7.655+90%, ovvero euro 14.544,5.
4.2. La manifesta infondatezza del ricorso; la palese insostenibilità delle tesi giuridiche ivi sostenute; la totale pretermissione in esso di qualsiasi accenno alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, foss’anche al solo fine di contestarne gli approdi, la circostanza che i ricorrenti abbiano insistito nella propria infondata pretesa nonostante i primi due motivi del ricorso fossero identici alla lettera a quelli proposto dal medesimo avvocato e decisi con ordinanza Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 9.9.2024, giustificano la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..
P.q.m.
-) dichiara estinto il giudizio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME da un lato, e la presidenza del Consiglio dei Ministri dall’altro; (-) rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
(-) condanna NOME Giovanni COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.544,5 oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME Giovanni COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 3.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della