Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4274  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362 e 75/363 – temerarietà del ricorso ex art. 96 c.p.c.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 29264/21 proposto da:
-) COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ,  in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi ope legis dall’ RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 22 aprile 2021 n. 2965; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE
scientifica, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALE scuola stessa;
-)  le  direttive  comunitarie  n.  75/362/CEE  e  75/363/CEE,  così  come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e  parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al  risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 16.10.2019 n. 19951 il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 22 aprile 2021 n. 2965 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
 La  sentenza  d’appello  è  stata  impugnata  per  Cassazione  da  14  degli originari attori con ricorso fondato su tre motivi.
La  RAGIONE_SOCIALE  e  le  altre  amministrazioni  hanno  resistito  con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dopo la notifica del ricorso dieci degli originari ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME) hanno dichiarato di rinunciarvi.
Rispetto a i suddetti ricorrenti va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Resta sub iudice solo  il  ricorso  proposto  da  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza va rigettata. Non si comprende infatti come il difensore dei ricorrenti possa definire ‘ di particolare rilevanza ‘ questioni giuridiche che questa Corte ha risolto tredici anni fa, con orientamento in seguito sempre costante, e sulle quali risultano ad oggi depositate 1.024 (dicasi: milleeventiquattro) sentenze, cinquantaquattro  RAGIONE_SOCIALEe  quali  in  ricorsi  patrocinati  dal  medesimo  difensore degli odierni ricorrenti.
Col primo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la statuizione di prescrizione del diritto fatto valere dagli originari attori.  Deducono  che  erroneamente  il  giudice  di  merito  ha  individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01;
Sez.  3  –  ,  Sentenza  n.  23199  del  15/11/2016,  Rv.  642976 -01;  Sez.  3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
 Col  secondo  motivo  i  ricorrenti  chiedono  che  la  questione  concernente l’individuazione  RAGIONE_SOCIALE‘ exordium  praescriptionis sia  sottoposta  alla  Corte  di giustizia  RAGIONE_SOCIALE‘Unione  Europea,  aggiungendo  che  tale  istanza  era  stata formulata in appello, senza che il giudice di merito provvedesse.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione -qui ribadita – è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in numerose fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 , primo comma, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
 Il  terzo  motivo  è  rivolto  contro  la  liquidazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  giudizio d’appello .
I ricorrenti sostengono che l’importo liquidato dal giudice di merito sarebbe erroneo perché:
l’appello non ha avuto istruttoria;
la liquidazione è stata ‘eccessiva’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.m. 55/14, dal momento  che  le questioni trattate erano controverse in giurisprudenza, la difesa erariale aveva depositato un solo atto ed il giudice di merito non aveva tenuto conto degli indici di cui al citato art. 4, comma 1, d.m. 55/14.
5.1. La censura sub (a) è manifestamente infondata perché la C orte d’appello ha  espressamente  dichiarato  (pag.  5,  penultimo  capoverso)  che  nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese non si è tenuto conto RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria.
5.2. La doglianza sub (b) è inammissibile per la sua genericità.
Essa infatti non contiene alcun ragionata censura avverso la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese; non invoca alcun parametro; non indica quale sarebbe dovuta essere la liquidazione corretta; si limita a sostenere che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello fu ‘eccessiva’.
Il  motivo  è  dunque  inammissibile  ex  art.  360  n.  4  c.p.c.:  sia  perché  non espone in modo limpido l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito; sia in ogni caso perché lo stabilire quale debba essere la misura RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza, all’interno RAGIONE_SOCIALE ‘forbice’ di valori prevista dall’art. 4 d.m. 55/14, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Le spese del giudizio di legittimità sono regolate come segue.
6.1.  Rispetto  ai  dieci  ricorrenti  che  hanno  rinunciato  al  ricorso  ritiene  il Collegio sussistano gravi motivi per compensare le spese, rappresentati dalla rinuncia in sé, indice RAGIONE_SOCIALE maturata consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE propria pretesa.
6.2. Per i restanti quattro ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) saranno osservati i criteri che seguono.
Poiché la domanda è stata rigettata, il valore RAGIONE_SOCIALE causa va stabilito in base al petitum .
A tal fine va presa in esame la domanda di valore più elevato, vertendosi in tema di cumulo soggettivo di domande (v., con ampia motivazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
C on l’atto di citazione gli attori avevano chiesto la condanna ad una somma almeno pari a lire 21.500.000 per ciascun anno di specializzazione.
La domanda di valore più elevato era dunque del valore di euro 44.415,29, ‘ oltre rivalutazione monetaria e interessi ‘ a partire dal 198 8, e dunque per 36 anni alla data odierna.
Come a tutti ben noto, rivalutazione ed interessi ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del  valore  RAGIONE_SOCIALE  causa  si  sommano  al  capitale  (art.  10,  secondo  comma, c.p.c.).
Pertanto alla data odierna il valore RAGIONE_SOCIALE causa è di euro 212.681,16: a tanto infatti ammonta il cumulo di un capitale di euro 44.415,29 maggiorato di 36 anni di interessi e rivalutazione.
4.1. Per una causa di tale valore l’importo medio previsto dal d.m. 55/14 è di euro  7.655.  Esso  va  poi  aumentato  di  un  ulteriore  30%  per  ciascuno  dei soccombenti oltre il primo, e dunque di un ulteriore 90%. I ricorrenti non rinuncianti vanno dunque condannati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate nella somma di euro 7.655+90%, ovvero euro 14.544,5.
4.2. La manifesta infondatezza del ricorso; la palese insostenibilità RAGIONE_SOCIALEe tesi giuridiche ivi sostenute; la totale pretermissione in esso di qualsiasi accenno alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, foss’anche al solo fine di contestarne gli approdi, la circostanza che i ricorrenti abbiano insistito nella propria infondata pretesa nonostante i primi due motivi del ricorso fossero identici alla lettera a quelli proposto dal medesimo avvocato e decisi con ordinanza Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 9.9.2024, giustificano la condanna dei ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, c.p.c..
P.q.m.
-) dichiara estinto il giudizio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME da un lato, e la presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dall’altro; (-)  rigetta  il  ricorso  proposto  da  NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
(-)  condanna  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  presente  giudizio  di legittimità,  che  si  liquidano  nella  somma  di  euro  14.544,5  oltre  spese prenotate a debito;
(-)  condanna  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE