Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14072 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14072 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15074/2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME in ROMA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, NOME ex lege in ROMA, presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 15973/2020 del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 16/11/2020 e l’ordinanza n . 2728/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 6/4/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
Rilevato che ,
con ordinanza resa in data 6/4/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348bis c.p.c., l’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni subiti in ragione RAGIONE_SOCIALEa tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo giudice, avendo il Tribunale correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativo diritto, avuto riguardo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso la sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
considerato che,
con l’uni co motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti in contrasto con quanto desumibile dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale analiticamente richiamato in ricorso;
il motivo è inammissibile;
al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l ‘ insussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;
osserva al riguardo il Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALEo Stato per gli
specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALEa disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALEa reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355);
va peraltro sottolineato come, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione;
la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421);
rispetto a tale consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (v. in particolare le considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini
diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti, dovendo peraltro in questa sede richiamarsi, nella loro interezza, le medesime argomentazioni illustrate in Sez. 3, Ordinanza n. 29132 del 21 settembre 2022, i cui contenuti devono qui ritenersi integralmente fatti propri e punto per punto riproposti;
le considerazioni che precedono impongono, conclusivamente, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inammiss ibilità del ricorso in esame;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Condanna i ricorrenti al risarcimento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro 5.000,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione