Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10462 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
sul ricorso 3688/2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e’difende
-ricorrenté
contro
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RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALEiglio pro tempore, domiciliat lege in INDIRIZZO presso l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE cui sono difesi-per legge; GLYPH ·
-controricorrent. – avverso la sentenza n. 8615/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/06/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17/0 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-I ricorrenti sono medici che hanno conseguito una specializzazion medicina in un periodo compreso, a seconda dei casi, tra il 1978 e il Quando costoro hanno conseguito la specializzazione non era prevista alcu remunérazione per la frequenza dei relativi corsi, e ciò nonostante al direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea avessero imposto agli Stati membri di prevede un corrispettivo, ai sensi del DLvo n. 368/ 1999.
2.-Analogamente, dunque, a tanti altri medici, i ricorrenti , hanno agito nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano per far valere l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo all’obbligo di attuare le direttive comunitarie in questione.
3.-La loro richiesta di risarcimento, o comunque di indennizzo, è stata dichi prescritta dal Tribunale di Roma, in quanto esercitata oltre il termine decen decorrente dal 27 ottobre del 1999. I ricorrenti hanno proposto appello, che p è stato dichiarato inammissibile ex articolo 348 ter cpc.
4.-Essi ricorrono dunque ora contro la sentenza di primo grado, con un motiv di ricorso, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE che per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha notificato controricors
Nelle more ha rinunciato al ricorso NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALEiderato che
5.- L’unico motivo di ricorso fa valere plurime violazioni di legge poiché d sia l’erronea applicazione degli articoli 5 e 89 del Trattato CEE, sia viol
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RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, sia violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE nume del 1982, numer L o 363 del 1975 e numero 16 del 1993 oltre che degli artico 2934, 2935 e 2938 codice civile.
La tesi è la seguente.
Pur prendendosi atto RAGIONE_SOCIALE‘orientarnénto dii questa » Corte secondo Cul· la prescrizione dei diritti alla remunerazione per i corsi di specializzazione conclusisi entro il 1991 decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE le 370 del 1999, i ricorrenti evidenziano come l’entrata in ‘vigore di quella non ha affatto reso certo il loro diritto, posto c:he, pur dopo l’entrata in v quella legge, come attestano le numerose controversie sia in sede civile che amministrativa, il diritto alla remunerazione nel suo esatto contenuto era anc incerto e dunque non poteva essere fatto valere dagli interessati: in partic incerta era a quella data la giurisdizibne, ed incerta era la natura responsabilità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, se extracontrattuale o per altro titolo. conseguenza che, valendo il principio per cui la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere, il dies a quo deve essere spostato successivamente a quella data.
Il motivo è infondato.
Intanto, va ricordato l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secon cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposiz nell’ordinamento interno – realizzata solo con il digs. n. 257 del 1991 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per co quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991, nel termin decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) de legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una studio soltanto in favore di quanti, ti -a costoro, risultavano .beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.” (Cass. 16452/ 2019 Cass. 1589/ 2020).
Questo orientamento tiene conto RAGIONE_SOCIALE obiezione svolta dai ricorrenti con ques motivo, nel senso che alcun ostacolo all’esercizio def diritto poteva individ
dopo la legge del 1999, che ha invece precisato e determinato il contenut diritto dei medici specializzandi. E la circostanza che dopo quella data sian proposte cause- sia pure in sede amministrativa- non è indice RAGIONE_SOCIALE‘osta derivante da incertezza, a far valere il diritto, ma è indice del co (dass.8843 del 202i; 31089/ 2021, 39421/2021).
In altri termini, né il fatto che, pur dopo la legge del 1999, ha contin esservi incertezza sulla giurisdizione, né il fatto che una certa incertezz residuata quanto alla natura RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, possono costi argomenti per dire che non era ancora possibile esercitare il diritto e che d non poteva decorrere il termine di prescrizione.
L’argomento dei ricorrenti sembra essere prosp.ettato sotto, un duplice prof · che l’incertezza del diritto vale sia come impedimento a farlo valere, sia RAGIONE_SOCIALE individuazione del dies a quo.
Sotto il primo profilo va osservato quanto segue.
A prescindere dalla circostanza the la prescrizione può ben essere interrott atti: stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza d giudiziali; a prescindere da ciò, l’impossibilità di far valere il diritto ch RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2935 c.c. è fatta consistere in un fatto impeditivi), consiste impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto (Cass.21495/ 2005; 3584/ 2012; Cass. 2126/ 2014), non già nelle incertezze- giurisprudenzialile modalità di esercizio, o la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione: il fatto impediti ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla le all’esercizio del diritto; mai ovviamente l’incertezza sulla giurisdizio ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione’ l’incertezza sulla qualifi giuridica del diritto fatto valere.
Del resto, è consolidato orientamento quello · per cui l’inerzia, dovu ignoranza del proprio diritto, e così all’incertezza di averlo, non impedi decorso RAGIONE_SOCIALEà prescrizione (Cass. 19193/2018; Cass. 22072/ 2018): a maggi ragione non lo impedisce l’ignoranza circa le modalità di esercizio del di anche se dovuta a ragioni oggettive, vale a dire all’incertezza giurisprudenz su alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE‘azione da esercitare.
Inoltre, il diritto fatto valere non è ovviamente quello all’inde frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, bensì il diritto al risarc inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE a quanto previsto dalle direttive comunitarie. E cosa: esso nasce .dalla violazione del diritto preesistente -quell l’indennità di frequenza–; cosi che la legge del 1999, che quella indennità hà riconosciuto ad alcuni, si pone conne fatto lesivo del diirittó alla fa nascere quello al risarcimento.
Posto dunque che il diritto RAGIONE_SOCIALE cui prescrizione si discute è quello al del danno (i ricorrenti ne danno atto, a pagina 7, ove ve ne fosse stat la sua insoddisfazione non è attribuibile ad un fattore esterno ai ric dovendo intendersi i! “fatto impeditivon di ali art. 2935 c.c.,, ma è attribuibi alla stessa inerzia dei titolari del diritto: il venditore sotto condizi non può soddisfare il suo credito- fino a che Pende la condizione impedimento legale; ma una volta che la condizione si sia veri l’insoddisfazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse del venditore, che non agisce perché è incerto sul contenuto .del suo diritto, è dovuta alla inerzia di costtr e non già al fatto impeditivo.
L’incertezza, sulla titolarità del diritto e sui SUOI presupposi:i si vince agendo in giudizio, mentre l’impedimento legale non si vince agendo in gi La seconda chiave di lettura del motivo di ricorso è che l’incertezza già come fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto (art. 2935 c impedisce di poter ritenere maturato il dies a quo: poiché la prescrizione decorre’ solo da quando il danneggiato ha consapevolezza che il SUO diritto è stato leso ad opera di un determinato comportamento, nella fattispecie non può dec dal 1999, poiché a quella data era ancora incerta la giurisdizione ed e incerto quale tipo di azione spettasse (ex delitto o ex contratto) e ve ma anche se ‘intesa in tali terminG la questione è inf Infatti, non si discute RAGIONE_SOCIALE incertezia circa la lesione del chritto che quella lesione ha causa in una legge (quella del 1999), bensì RAGIONE_SOCIALE i sulla giurisdizione e sul tipo di azione GLYPH t nto si ricaverebbe dalle decisioni n.10812 e 10813 del 2011, secondo i ricorrenti-, ossia su circostanze rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE consapevolezza di avere subìto lesione di un dirit
alla remunerazione- di avere dunque diritto al risarcimento e d esercitare.
ricorrenti adducono a loro sostegno l’orientamento (nato da Cass. Sez. del 2008) secondo cui nell’azione da risarcimento la prescrizione decorr ^ .. GLYPH · · GLYPH ” GLYPH . GLYPH . quando si è manifestato il danno, ma da quaindoil danneggiato avrebbe averne consapevolezza usando l’ordinaria diligenza.
Ma questa . regola non giova alla tesi dei ricorrenti: il . danno era di certo percepibile dopo la legge del 1999, che ha limitato il diritto alla rem ai soli beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze, e che dunque ha escluso gli al l’incertezza sulla giurisdizione o sui soggetti da convenire in giudizio tipo di azione da intraprendere, semmai, attiene al modo di far valere i un diritto – quello al risarcimento- che per uso di ordinaria diligen sapere di avere
Del resto, la circostanza che quelle decisioni del 2011 -sono state l’ l’appunto, del diritto fatto valere in giudizio da altri medici specia hanno agito per il medesimo diritto di quello dei ricorrenti, è chiaro fatto che non v’erano impedimenti legali a farlo valere.
Ciò posto; alcuna analogia può evidentemente farsi tra le ragioni ch indotto ad investire in via pregiudiziale la Corte Europea sul diritto iscritti ante 1982 e la richiesta di fare altrettanto, ossia un rinviò sulla questione qui affrontata RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Il ricorso va dunque rigettato, salvo che per NOME COGNOME, nei cui Va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, nei confronti di COGNOME, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Dichiara inammissibile il ricorso quanto a tutti gli altri ricorrenti, c RAGIONE_SOCIALEe spese alla complessiva somma di 20..000,00 euro , oltre alla complessiva di 9500,00 euro ex articolo 96 c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE t n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei pre per il versamento, da bade dei ricorrenti fir.i.u4~, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore imp
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di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso 11~ a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ad eccezione del rinunciante.