Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1053-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
-contro-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
– resistente – avverso la sentenza n. 7253/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti indicati in epigrafe chiesero al Tribunale di Roma la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dei compensi maturati a loro favore nell’ambito dei vari corsi di speciali zzazione da loro frequentati nel periodo dall’anno 1980.1981 all’anno accademico 1990.1991.
Con sentenza emessa nel 2020, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dichiarando che il diritto azionato risultava prescritto per decorso del termine decennale.
I medici hanno proposto appello, rigettato dalla Corte territoriale con sentenza del 4.11.21, richiamando l’orientamento di questa Corte secondo il quale il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione è fondato sulla circostanza RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. n. 370/99 che aveva conferito rilievo, per gli specializzandi iscritti ai corsi del biennio 1991-1992, alla circostanza di essere destinatari di giudicati favorevoli del Tar Lazio, che avrebbe reso conoscibile
come definitivo l’inadempimento da parte di tutti gli altri interessati.
Gli attori originari ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alle direttive CEE nn. 1975/362, 1975/363, 1982/76, 1993/16, 2005/36, nonché del d.lgs. n. 257/91, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370/99, e de ll’art. 2935 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che il termine decennale di prescrizione del diritto al compenso in ordine ai corsi dei medici specializzandi decorresse dal 27.10.99, mentre solo con la sentenza Cass. SU n. 9147/09 era stato definito il contrasto giurisprudenziale in ordine all’in dividuazione del dies a quo del suddetto termine.
Il motivo è inammissibile alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo il quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 16452/19; n. 1589/20).
Pertanto, nel caso concreto, la doglianza in esame, secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe decorso dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe SU n. 9147/09, ovvero dal 20.10.07 (data in cui è cessato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie in esame), è inammissibile, tendendo al riesame RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione fornita dalla Corte d’appello che corrisponde alla consolidata interpretazione di questa Corte.
Nulla per le spese, poiché la RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2022.