Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3284 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1369/2022 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente – nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
entrambi contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 4019/2021 depositata il 3 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nAVV_NOTAIO camera di RAGIONE_SOCIALE del 25 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi in tutto o in parte nel periodo 19801996.
Con sentenza n. 13601 del 2019 il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4019/2021 depositata il 3 giugno 2021 , ha rigettato l’appello , condannando gli
appAVV_NOTAIOnti, in solido, al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni appAVV_NOTAIOte, RAGIONE_SOCIALEe spese del grado liquidate, complessivamente, in euro 65.981,77 per compensi e spese forfettarie.
Avverso tale decisione propongono separati ricorsi, entrambi illustrati da successive memorie:
–NOME COGNOME , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con due mezzi.
–NOME COGNOME e gli altri ventisette medici indicati in epigrafe con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , sulla base di due motivi.
Ad entrambi resistono le amministrazioni intimate depositando separati controricorsi.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.
Con il primo motivo i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano , con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.:
-A) violazione del TFUE e TUE (art. 288, par. 3, TFUE e art. 4, par. 3, TUE). – Violazione del principio RAGIONE_SOCIALE preminenza del diritto comunitario sul diritto interno per mancata effettiva e corretta
trasposizione di norme del diritto comunitario;
-B) violazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Costituzione , perpetrata anche mediante applicazione di norma illegittima (art. 11 -Legge n. 370/99);
-C) violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. relativamente al termine di prescrizione ed al suo dies a quo , in rapporto alla violazione, falsa ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 – Legge n. 370 del 1999.
Rileva, sotto il primo profilo, che l’interpretazione normativa e giurisprudenziale di cui alla decisione gravata si pone ictu oculi in contrasto con il principio del primato normativo RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, il cui fondamento si ravvisa nell’art. 288, par. 3, TFUE e art. 4, par. 3, TUE. Rimarca in tal senso che, nAVV_NOTAIO materia de qua , le direttive prevedevano che le attività svolte dagli specializzandi formassero oggetto di ‘adeguata remunerazione’, essendo attività professionali svolte al fine di acquisire le necessarie competenze specialistiche; prevedevano, altresì, che siffatta esigenza sussistesse nei confronti di tutti i medici specializzandi e non soltanto nei confronti di alcune categorie e classi, come invece riconosciuto dalla legge n. 370 del 1999 (dalla cui entrata in vigore è stato ritenuto decorrere il termine prescrizionale). Sostiene che, pertanto, il Giudice nazionale, stante l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE Italiano, dovendo garantire l’osservanza e l’applicazione del diritto comunitario sopra citato, avrebbe dovuto disapplicare tutte le disposizioni contenute in tale legge palesemente confliggenti con i diritti riconosciuti dalle direttive europee e con lo spirito di esse ultime.
Sotto il secondo profilo rileva che, l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, cui si è conformata la Corte di merito, pone un problema di disparità di trattamento, violando palesemente il principio uguaglianza ex art. 3 Cost.. Sostiene che la Corte di legittimità, nell’accertare l’antinomia tra norma europea e norma
interna, avrebbe dovuto rilevare che l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, oltre a pregiudicare l’integrità e le finalità RAGIONE_SOCIALE direttiva, si poneva in contrasto con il principio fondamentale RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento, in virtù del quale ogni RAGIONE_SOCIALE membro è tenuto, in ogni modo possibile, ad applicare la normativa comunitaria in condizioni tali da non pregiudicare il principio di non discriminazione anche economica e dovendo sempre garantire un trattamento analogo in situazioni paragonabili. Osserva inoltre che, per poter ritenere che la normativa italiana in questione (art. 11 legge cit.) abbia trasposto le direttive comunitarie occorre che la stessa normativa abbia attribuito un diritto agli stessi: cosa che evidentemente non è stato.
Sotto il terzo profilo rileva che:
-l’orientamento sul punto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità è oggetto di dibattito all’interno RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di merito, che in alcune pronunce (citate in ricorso) ad esso non si è conformata;
-l a motivazione espressa dalla Corte d’ appello non tiene in alcuna considerazione il fatto che il quadro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vicenda -normativa e giurisprudenziale – relativa ai medici specializzandi è sempre stato molto com plesso, e tale da determinare l’impossibilità per i medici specializzandi di acquisire consapevolezza, o per lo meno ragionevole certezza per tempo dei loro diritti;
-per anni, sono stati numerosi i disegni di legge presentati per il riconoscimento del diritto al compenso ai medici specializzandi ante DATA_NASCITA.
Osserva, conclusivamente, che tali dati smentiscono in punto di diritto la motivazione censurata e lasciano presagire come non potesse e non possa farsi risalire alla legge n. 370 del 1999 alcun termine iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione. La certezza RAGIONE_SOCIALE negazione del diritto non vi era allora, né tantomeno vi fu negli anni successivi: ad oggi vi è un disegno di legge in attesa di essere discusso, in ogni caso successiva è la Direttiva n. 2005/36 CEE
abrogativa RAGIONE_SOCIALEe precedenti emesse in materia mai trasposta nell’ordinamento italiano, del 2007 è il DPCM 7.3.2007, infine varie sono le pronunce di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe richieste formulate dagli specializzandi nel periodo in contestazione.
4. Con il primo motivo del loro ricorso, i medici difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Tra ttato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 ».
Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di decorrenza del termine di prescrizione.
Il Tribunale avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALE
normativa sovranazionale.
Detti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte di merito, come anche riconosciuto espressamente nei ricorsi, ha deciso la questione in esame in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che
avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
5.1. È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE
cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
5.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
5.3. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nAVV_NOTAIO mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nAVV_NOTAIO fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
5.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nAVV_NOTAIO quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione
nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quAVV_NOTAIO n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
5.5. Quanto al prospettato dubbio di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 370 del 1999, appare anzitutto evidente che si tratta di argomento eccentrico e ininfluente rispetto alla questione posta RAGIONE_SOCIALE individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, dal momento che, come detto, quAVV_NOTAIO legge è assunta, nel ragionamento esposto, solo nel suo rilievo estrinseco di dato idoneo a consentire l’acquisizione da parte degli interessati RAGIONE_SOCIALE « ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea »: rilievo che, ovviamente,
permarrebbe comunque anche ove si ritenesse non manifestamente infondata la prospettata questione.
Al riguardo comunque varrà rammentare che con ordinanza n. 269 del 2005 la Corte costituzionale investita RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma sotto altro profilo (e, segnatamente, «nAVV_NOTAIO parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 11»), nel dichiararla manifestamente inammissibile ebbe ad osservare che «la L. n. 370 del 1999, art. 11 attuativo dei giudicati, regola … esclusivamente i benefici economici spettanti ai medici ammessi presso le scuole di specializzazione in medicina negli anni 1983-1991».
Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea .
Al riguardo va rilevato che, nAVV_NOTAIO illustrazione del ricorso, i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. alla quale chiedono sia sottoposta la seguente questione: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza manifestamente infondata.
Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare -da ultimo, compiutamente, con la già cit. Cass. Sez. U. n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE
Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALE decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, NOME e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, NOME, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Per quanto già detto, nAVV_NOTAIO specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi -nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi e ventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).
Nel detto ricorso sono inoltre richiamate (pag. 12, all’inizio) le conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALE Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALE remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del DATA_NASCITA (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C590/202).
Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione
monetaria» RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, l. n. 370 d el 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.
Ciò secondo i ricorrenti avvalorerebbe la tesi censoria.
Si tratta di rilievo evidentemente eccentrico.
Il parere richiamato, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, non ha alcuna pertinenza né valore argomentativo rispetto sia all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale (tant’è che RAGIONE_SOCIALE questione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizi a non si occupa), sia a fortiori rispetto alla tutt’affatto diversa questione trattata nel presente giudizio (v. comunque, sulla inconsistenza di tale argomento, Cass. 23/07/2022, n. 23350, in motivazione; 25/08/2022, n. 25363 e n. 25365, in motivazione; 26/08/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO, in motivazione).
NAVV_NOTAIO memoria, depositata per via telematica, la difesa del ricorrente COGNOME, a supporto RAGIONE_SOCIALE tesi sostenuta, ha richiamato l’ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione di questa Corte n. 9101/2022 del 21/03/2022 che, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, rilevando che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
8.1. Tale rilievo si appalesa privo di valore argomentativo, essendo, quAVV_NOTAIO espressa nAVV_NOTAIO richiamata ordinanza interinale, valutazione per definizione del tutto sommaria e priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né da essa né da quanto esposto nAVV_NOTAIO memoria è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quAVV_NOTAIO sede dai ricorrenti,
dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa su quel ricorso (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), chiamato all’udienza pubblica RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione del 21 settembre 2022, questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni sopra espresse, alla luce RAGIONE_SOCIALEe quali -ha soggiunto -« si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nAVV_NOTAIO ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione .
« Diversamente da quanto in quAVV_NOTAIO sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento.
« Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di argomenti che, come s’è visto, ris ultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili .
« Non è pensabile, invero, che l’art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nAVV_NOTAIO giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nAVV_NOTAIO giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nAVV_NOTAIO giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte, il ricorrente in Cassazione li
dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nAVV_NOTAIO giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALE nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582) » (Cass. n. 28130 del 27/09/2022; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022).
Con il secondo motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, n um. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 91 c.p.c.».
Si duole RAGIONE_SOCIALE mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre che RAGIONE_SOCIALE loro quantificazione.
Il motivo è inammissibile.
10.1. Costituisce, invero, jus receptum nAVV_NOTAIO giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE opportunità RAGIONE_SOCIALE compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa -ipotesi nAVV_NOTAIO specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. 07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi).
È stato anche precisato che «in tema di spese processuali, la
facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione» (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989).
Può nondimeno soggiungersi che, nel caso di specie, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale è infondatamente postulata in ricorso, essendo stato il gravame proposto in data in cui, come sopra evidenziato, l’orientamento sul decorso RAGIONE_SOCIALE prescri zione si era già consolidato.
10.2. L’affermazione, pur incidentalmente espressa, RAGIONE_SOCIALE «ingiustizia» RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE loro quantificazione si appalesa poi del tutto generica e priva di specifici argomenti di critica.
Con il secondo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano «violazione e falsa applicazione degli art. 91, 97 e 348ter c.p.c. e artt. 1, 4 e 11 D.M. 55/2014, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per pronuncia in ultra petizione, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» (così nell’intestazione) .
Lamentano che, nel liquidare le spese processuali a loro carico, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2 del D.M . 55/2014, tenendo conto del numero degli appAVV_NOTAIOnti (e così dunque applicando detto aumento nAVV_NOTAIO percentuale del 470%) invece che il numero RAGIONE_SOCIALEe parti assistite dall’Avvocatu ra in favore RAGIONE_SOCIALEe quali le spese di lite venivano liquidate.
Soggiungono che peraltro neppure tale più limitato aumento avrebbe potuto essere applicato dal momento che il giudizio era stato promosso esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
dei RAGIONE_SOCIALE, atteso che ai ministeri il gravame era stato notificato ai soli fini RAGIONE_SOCIALE litisdenuntiatio non essendo stata svolta alcuna domanda nei confronti di essi in appello.
12. Il motivo è fondato.
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile alla fattispecie, ratione temporis ), stabilisce: «Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nAVV_NOTAIO misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti».
Nell’ipotesi, quale quAVV_NOTAIO di specie, in cui il compenso spetti per la difesa di più soggetti contro più soggetti, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione non co nsente di correlare l’aumento al numero di questi ultimi, secondo quanto previsto ne ll’ultimo inciso, dal momento che questo fa chiaramente riferimento all’ipotesi che l’avvocato (avente diritto al compenso) assista «un solo soggetto». L’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘avvoc ato che assiste più soggetti è invece contemplata espressamente nAVV_NOTAIO prima parte RAGIONE_SOCIALE disposizione, alla quale dunque va fatto esclusivo riferimento.
Il motivo va, pertanto, accolto poiché l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 va applicato considerando il numero di parti assistite dall’avvocato cui spetta nAVV_NOTAIO specie il compenso e cioè l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e il giudice del merito dovrà, quindi, valutare quante parti assisteva l’RAGIONE_SOCIALE Erariale (v. già, in tal senso, in ipotesi del tutto anal oga, Cass. n. 15014 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2022 , richiamata in memoria dai ricorrenti).
13. Va peraltro precisato che trattandosi di obbligazione in solido,
il motivo non si comunica all’altro condebitore, ossia al ricorrente assistito dall’AVV_NOTAIO (cfr. Cass. Sez. U. n. 14700 del 18/06/2010), e il suo accoglimento non potrà dunque giovare anche a lui.
In conclusione, per le considerazioni che precedono, il ricorso principale proposto da NOME COGNOME e il primo motivo del ricorso incidentale proposto dai soggetti patrocinati dall’AVV_NOTAIO devono essere dichiarati inammissibili.
Va invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, per quanto di ragione, nei soli confronti dei ricorrenti assistiti dall’AVV_NOTAIO e in relazione al solo motivo accolto, con conseguente rinvio al giudice a quo RAGIONE_SOCIALE sola causa tra i predetti e le amministrazioni resistenti, con limitato riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del secondo grado di giudizio nei confronti degli stessi e per ogni conseguente statuizione.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente COGNOME alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe quali vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in ordine alla condanna de l
predetto ricorrente al pagamento di ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità: somma liquidata come da dispositivo.
18. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; dichiara inammissibile il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME; cassa la sentenza impugnata con riferimento alla sola causa tra i predetti ricorrenti in questa sede assistiti dall’AVV_NOTAIO e le amministrazioni resistenti e solo in relazione al motivo accolto; rinvia tale causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nAVV_NOTAIO somma di Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna detto ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 2.000.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del predetto ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nAVV_NOTAIO Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza