Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 6175/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO;
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
nonché da
– controricorrenti –
contro
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (principale e successivi) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 23.6.2020 n. 9062 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed individuò l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
La Corte d’appello dichiarò l’appello dei soccombenti inammissibile ex 348 -bis c.p.c. con ordinanza 1.1.2022 n. 5.
La sentenza di primo grado è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da:
-) NOME COGNOME, sulla base di un motivo illustrato da memoria;
-) COGNOME ed altri, con ricorso fondato su un motivo; La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con distinti controricorsi e chiesto la
condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ambedue i ricorsi censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999.
1.1. Essi sono inammissibili ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescriv e (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia, formulata dai ricorrenti successivi, è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
7.1. NOME COGNOME va condannata a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombente.
Le spese sono liquidate nel dispositivo, in virtù dei seguenti criteri:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22);
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
7.2. I ricorrenti del RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE vanno anch’essi condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come
segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22):
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e quindi del 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 26° (e quindi di un ulteriore 160%), e così complessivamente del 400%.
Il totale ascende dunque ad euro 10.255.
7.3. Tutti i ricorrenti vanno condannati in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione prevista dall’art. 96, comma terzo, c.p.c..
Essi infatti hanno proposto tesi giuridiche apertamente contrastanti con l’orientamento di questa Corte consolidato orami da più di un decennio. Hanno trascurato completamente di confrontarsi col suddetto orientamento. La condanna è liquidata nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il ricorso successivo;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.500, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 500 ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.255, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000 ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, tanto principale quanto successivi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa