Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30145 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 26977/22 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di
– controricorrenti Roma 5 aprile 2022 n. 2250;
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In data non precisata nel ricorso tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive, quantificato in via principale in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, ‘ oltre interessi e rivalutazione’ .
Con sentenza 11.6.2018 n. 11926 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 5.4.2022 n. 2250 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso e domandato la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso.
Con l’unico motivo si censura il giudizio di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
Quanto all’ordinanza n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul
granitico orientamento appena richiamata come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso.
1.2. L’istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis alla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 , comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
1.3. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 c.p.c..
Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 13.6.2025 n. 91.
Tale norma recita:
‘ 1. È istituito presso il RAGIONE_SOCIALE un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE e un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuato dal medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo
le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ‘ .
1.4. È arduo comprendere -come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 – in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione.
In primo luogo essa non è retroattiva.
In secondo luogo non si occupa di prescrizione.
In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’.
In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALEa commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.
2. Sulle spese.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
2.1. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna
RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (ad es., quella conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1991 , al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasette anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 64.069,04 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1991 pari a 2,154);
euro 95.496,30 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1991 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 64.069,04 di rivalutazione, più euro 95.496,30 di interessi, ovvero euro 215.084,44.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
2.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 15 dicembre 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 2.940 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo (e quindi del 270%) , e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’1° (compreso) al 30° (e quindi di un ulteriore 200%), e così complessivamente del 470%. Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 470%), ovvero euro
16.758, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.
3. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.
E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.
Infatti al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.
Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, era già risultato soccombente in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.
Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 16.758, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 8.379 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)