Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30159 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27240/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME
NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME n.q. di erede di NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
–
contro
ricorrenti
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 2513/2022, depositata il 14 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da numerosi medici specializzati tra cui quelli elencati in epigrafe, diretta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri sopra indicati al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991.
Per la cassazione di tale sentenza i medici propongono ricorso sulla base di cinque motivi, cui resistono le amministrazioni intimate, depositando controricorso.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti e le amministrazioni controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, n. 4), c.p.c.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 11, l. n. 370 del 1999; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 44, Direttiva 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2946 c.c.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2935 c.c..; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE comunità europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE comunità europea (trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. c 325 del24 dicembre 2002), RAGIONE_SOCIALE‘art 117, comma 1, Cost. ».
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompletezza degli atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana, non potendosi ancora desumere dalla mancata inclusione, tra i beneficiari RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 370 del 1999, dei medici ammessi alle scuole di specializzazione tra l’anno acc. 83/84 e 90/91, ma non destinatari RAGIONE_SOCIALEe sentenze ivi
richiamate, la probabile volontà di non voler adempiere più, per tali medici, alle direttive de quibus .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione art. 44, Direttiva 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione art. 6, CEDU, con riferimento all’art. 117 Cost.; violazione e falsa applicazione art. 1, Protocollo addizionale CEDU, con riferimento all’art. 117 Cost. ».
Sostengono che la condotta omissiva RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano configura un illecito permanente che, come tale, avrebbe dovuto comportare la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione solo dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di recepimento, avvenuta il 20 ottobre 2007 con l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 93/16/CEE.
Lamentano quindi che, anticipando il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione al 27 ottobre 1999, la giurisprudenza abbia applicato una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista per il risarcimento di illeciti derivanti da norme interne, in contrasto con il principio di equivalenza, adottando un’interpretazione imprevedibile e metagiuridica RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. n. 370 del 1999, basata su congetture circa la volontà futura del legislatore, anziché su elementi concreti.
Entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte territoriale ha, infatti, deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa, proponendo essi argomenti già ampiamente tutti esaminati e confutati nella gran mole di precedenti intervenuti in materia da oltre un decennio a questa parte.
È stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Non vi è in ciò alcuna violazione dei principi comunitari di equivalenza ed effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale dal momento che, sulla base del suesposto rilievo, quel che si è valutato ─ e deve qui ribadirsi ─ sussistere, già alla data del 27 ottobre 1999, è un illecito istantaneo e non permanente, a quella data potendo aversi ragionevole certezza non solo del mancato adempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato nazionale RAGIONE_SOCIALEe direttive menzionate ma anche -come detto- del fatto che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione
non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito –
ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALE «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo
l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano con il terzo motivo (su cui appresso si tornerà).
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato in ricorso e ribadito nella memoria, alla ordinanza RAGIONE_SOCIALE (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, sul rilievo che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione
per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni sopra espresse, alla luce RAGIONE_SOCIALEe quali -ha soggiunto -« si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione.
Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento » (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022).
È stato in quella occasione pure rilev ato ─ e va anche qui ribadito trattandosi di argomento ripreso anche nel ricorso in esame ─ che « può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.
Non è pensabile, invero, che l’art. 360bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE
sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso ‘successo’ univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato ‘resistenze’ nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALE nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582) » (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023) .
8. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di omessa pronunzia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine decennale di prescrizione dei diritti de quibus : richiesta che, come detto, i ricorrenti in subordine iterano in questa sede, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, affinché la Corte di Giustizia stabilisca se dall’art. 44, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CEE discenda, alla luce del principio di equivalenza giurisdizionale, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omesso recepimento RAGIONE_SOCIALE ridetta Direttiva 82176/CEE, deve ritenersi decorrente dal 20 settembre
2007, data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE ridetta Direttiva 93/16/CEE, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, Direttiva 2005/36/CE.
9. Tale motivo è inammissibile.
Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma – ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività – in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 – 01).
Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio abbia a disporsi in questa sede si rimanda a quanto già detto in proposito nel paragrafo 5.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per o messa pronuncia sul motivo di appello con cui veniva censurata la sentenza di primo grado per aver disposto la condanna alle spese di giudizio per la somma di euro 35.000,00, oltre oneri di legge.
10.1. Il motivo è inammissibile per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEe enunciazioni con cui è prospettato ad evidenziarlo in astratto.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o,
comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento RAGIONE_SOCIALE precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010, Rv. 611679; n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494): precisazione nella specie mancante in ricorso.
10.2. Il motivo in questione, peraltro, si presentava aspecifico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. e, dunque, l’omissione di pronuncia denunciata in questa sede, se pure si fosse considerata motivo esaminabile, sarebbe stata inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 2 c.p.c., secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi (« in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè RAGIONE_SOCIALEe regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia »).
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 9 2 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art 4 d.m. n. 55/2014 », in relazione alla statuita loro condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nell’importo di euro 45.000.
Affermano che l’opinabilità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e le contrastanti pronunce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di merito, avrebbero dovuto giustificarne la compensazione.
Lamentano che, comunque, l’importo liquidato appare eccessivo a fronte di una ridotta ed unitaria attività difensiva RAGIONE_SOCIALEe parti appellate, per compensare la quale avrebbe dovuto farsi riferimento solamente alla fase introduttiva e di studio, peraltro relativamente ad una causa seriale.
Il motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure che con esso sono prospettate.
12.1. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE opportunità RAGIONE_SOCIALE compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. 07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi).
È stato anche precisato che « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione » (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989).
Può nondimeno soggiungersi che, nel caso di specie, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale è infondatamente postulata in ricorso, alla stregua di quanto già evidenziato.
12.2. La quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese sfugge al sindacato di legittimità, una volta che essa si mantenga all’interno del range previsto dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore RAGIONE_SOCIALE causa. Salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, infatti, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (fra le tante v. Cass. n. 4782 del 2020).
Quanto allo scaglione di riferimento varrà soggiungere che questa Corte ha stabilito, con ormai fermo indirizzo, che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore RAGIONE_SOCIALE causa non si determina sommando il valore RAGIONE_SOCIALEe singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Nella suddetta ipotesi si deve, invece, fare riferimento al criterio RAGIONE_SOCIALE domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall’art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024).
Nel caso di specie, essendo stato rigettato il gravame di tutti gli appellanti, il valore RAGIONE_SOCIALE causa va stabilito in base al petitum più elevato.
In primo grado gli attori avevano domandato la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione.
D iversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che furono anche appellanti).
Questa fu dunque la domanda più elevata, pari ad euro 55.519,00.
Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALE domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento degli « interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria » e le specializzazioni conseguite da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si conclusero nel 1985 , al valore RAGIONE_SOCIALE domanda (come s’è detto, euro 55.519) si dovevano sommare ventinove anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 82.334,68 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOIISTAT del 1985 pari a 2,483); b) euro 128.625,27 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1985 alla data RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in primo grado, cioè il 5 agosto 2014, sul capitale iniziale via via rivalutato).
Il valore RAGIONE_SOCIALE domanda più elevata era dunque pari ad euro 266.478,95.
Per una domanda di questo valore il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso massimo per le tre fasi del giudizio di appello di euro 23.098,00, che maggiorato del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in considerazione del numero di appellanti (certamente oltre trenta) ascende ad euro 131.658,60.
La Corte d’appello , pertanto, liquidando la somma di euro 40.000,00, ha accordato alla parte vittoriosa un compenso nient’affatto eccedente quello massimo tabellare, ma anzi persino al di sotto del minimo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 6 RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022.
Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti il 6 ottobre 2025 ─ con cui si richiama ancora tale ordinanza interlocutoria ─ omette di tener conto sia RAGIONE_SOCIALE sentenza ( n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblica, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia RAGIONE_SOCIALE mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti argomenti.
15. Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 15.400,00.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME