Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 21747/21 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 16 ottobre 2019 n. 19824; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
scientifica, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 16.10.2019 n. 19824 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed
individuò l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
L a Corte d’appello dichiarò l’appello dei soccombenti inammissibile ex 348 bis c.p.c..
La sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione dai soccombenti.
Le controparti hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, RAGIONE_SOCIALEe leggi 370/99 e 257/91, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni del trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘unione europea e RAGIONE_SOCIALEe tre direttive 82/76,75/363 e 93/16.
Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la C orte d’appello ha individuato
l’ exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 370/99.
I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazion ale, essi non potevano avere ‘piena conoscenza’ dei loro diritti; che di conseguenza ‘ non si comprende come essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto ancor prima che le direttive venissero recepite nell’ordinamento interno’; che con la legge 370/99 lo RAGIONE_SOCIALE italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione, e che in ogni caso quella legge era inapplicabile agli odierni ricorrenti, perché subordinava il diritto alla remunerazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione a tempo pieno con carattere di esclusività, requisiti reputati dai ricorrenti ‘non essenziali’ per reclamare il risarcimento del danno.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n.
17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, motivazioni cui si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (art. 91 c.p.c.).
I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22):
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 19° (e quindi d’un ulteriore 90%), e così complessivamente del 330%.
Il totale ascende dunque ad euro 8.819.
La pertinace caparbietà con la quale il difensore degli odierni ricorrenti continua a prospettare questioni di diritto manifestamente infondate,
nonostante esse gli siano già state rigettate in 98 ricorsi di contenuto identico al presente (56 dei quali decisi prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del presente ricorso) costituisce ex se indice di abuso RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c..
I ricorrenti vanno dunque condannati in solido, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma appena indicata, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ulteriore somma di euro 8.819.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.819, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 8.819, oltre interesse legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa