Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3238  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al 20668/2021 R.G., proposto da
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME Luciano, COGNOME Ileana, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo S tudio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura rilasciata in foglio separato da ritenersi congiunta in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e  difesi ope  legis dall’RAGIONE_SOCIALE  e domiciliati ex lege presso i relativi Uffici in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 716/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 28 gennaio 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe, medici iscrittisi in scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991 (o loro eredi), proposero intervento litisconsortile in una causa iniziata da altri medici davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione da loro frequentati.
il  Tribunale,  dichiarato  il  difetto  di  legittimazione  passiva  dei Ministeri,  rigettò  la  domanda  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE per intervenuta prescrizione.
La Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 28 gennaio 2021, n. 716, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso  tale  sentenza  i  ricorrenti  indicati  in  epigrafe  hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia  « violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 163-bis, 166, 183, 268, 269  c.p.c.;  nonché  RAGIONE_SOCIALE‘art.  111,  secondo  comma,  Cost.  error  in iudicando de iure procedendi».
Con il secondo motivo si denuncia « nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2938 c.c. -Error in procedendo».
I  due  motivi  vanno  esaminati  congiuntamente  per  ragioni  di connessione.
I ricorrenti espongono: che nel giudizio di primo grado la prima udienza di trattazione era stata fissata alla data del 14 gennaio 2014; che essi -o i loro danti causa – avevano depositato gli atti di intervento cinque giorni prima di detta udienza, in data 9 gennaio 2014; che, all’udienza, le amministrazioni convenute, già costituite in relazione alla citazione proposta dagli originari attori (alla cui domanda avevano resistito sollevando, preliminarmente, l’ eccezione di prescrizione del diritto azionato), non avevano esteso l’ eccezione stessa in confronto degli intervenienti, limitandosi ad invocare la concessione dei termini per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ.; che questi termini erano stati concessi, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa all’udienza del 14 ottobre 2014 per i provvedimenti istruttori; che, in data 24 marzo 2014, la difesa erariale aveva depositato una comparsa di costituzione e risposta rispetto agli atti di intervento, prendendo posizione rispetto alle domande degli intervenienti ed eccependo, oltre al difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e al l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento , la prescrizione del diritto da loro azionato.
Ciò esposto, i ricorrenti deducono, nella sostanza, che, vertendosi in ipotesi di  eccezione preliminare di merito in senso  proprio, l’ eccezione  di  prescrizione  avrebbe  dovuto  essere  sollevata  dalle amministrazioni convenute nell’atto immediatamente successivo all’intervento, ovverosia nel corso RAGIONE_SOCIALE prima udienza di trattazione, celebrata il  14  gennaio  2014,  con  conseguente  inammissibilità RAGIONE_SOCIALE sua formulazione nella comparsa di costituzione del 24 marzo 2014.
Sostengono, sotto il profilo processuale,  che il rispetto del termine a comparire di cui al l’art. 163bis cod.  proc.  civ.  si  imporrebbe solo allorquando una parte ne citi in giudizio un’altra e sia necessaria a tal
fine una notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, affinché quest’ultima possa costituirsi , mentre, per converso, nell’ipotesi in cui un terzo intervenga in giudizio spiegando una nuova domanda nei confronti di parti già costituite, il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEe parti originarie sarebbe garantito dalle tempistiche e dagli strumenti processuali predisposti in relazione allo stato di avanzamento RAGIONE_SOCIALE causa, potendo, al limite, richiedersi la rimessione in termini ove si paventi la violazione del diritto di difesa.
Osservano, sotto il profilo sostanziale, che, essendo la loro domanda connessa per il titolo a quella spiegata dagli attori originari (giacché fondata su ll’identica causa petendi , costituita dall’ inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE alle Direttive europee in tema di medici specializzandi), le amministrazioni convenute avevano la piena conoscenza RAGIONE_SOCIALE questione e non si erano trovate nella necessità di predisporre una nuova linea difensiva: esse dunque avrebbero dovuto ‘ compulsare ‘ l’atto di intervento al fine di esercitare i relativi poteri in udienza.
Concludono che, pertanto, da un lato, la comparsa del 24 marzo 2014,  il  cui  deposito  era  stato  del  tutto  irrituale,  avrebbe  dovuto ritenersi inammissibile;  dall’altro lato, il  giudice  del  m erito, nel dichiarare  la  prescrizione  del  diritto  azionato  dagli  intervenienti, avrebbe  pronunciato d’ufficio  su  un’eccezione proponibile  solo  dalle parti, con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ..
2.1. Gli illustrati primi due motivi del ricorso sono infondati.
2.1.a. Va  premesso,  sul  piano  sostanziale,  che l’ interventore adesivo autonomo (o litisconsortile), al pari RAGIONE_SOCIALE‘ interventore principale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all’ oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene
proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa (per l’oggetto o per il titolo) con la domanda originaria.
La formulazione RAGIONE_SOCIALE domanda, in altre parole, costituisce l’essenza stessa tanto RAGIONE_SOCIALE ‘ intervento principale quanto RAGIONE_SOCIALE‘ intervento litisconsortile, sebbene nel primo caso essa riguardi un diritto incompatibile con quello già azionato nel processo, essendo l’intervento rivolto in confronto di tutte le parti originarie (intervento ad excludendum o ad infringendum iura utriusque competitoris ); mentre, nel secondo caso, la domanda concerna un diritto sovrapponibile a quello già vantato da una o da taluna RAGIONE_SOCIALEe parti originarie in confronto RAGIONE_SOCIALEe altre, che sono le uniche legittimate passive rispetto alla domanda formulata dall’ interveniente.
2.1.b. Da tali rilievi, che attengono ai presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALE‘intervento volontario, discende necessariamente, sul piano processuale, che il sistema RAGIONE_SOCIALEe preclusioni non si estende all ‘ attività assertiva del l’interveniente volontario, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all ‘ udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni (ora ‘ sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione ‘: art.268 cod. proc. civ.), configurandosi solo l ‘ obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento RAGIONE_SOCIALE sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 02/12/2015, n. 25798; Cass. 25/01/2018, n. 1859).
Questa  conclusione  è  in  linea  con  la pronuncia  RAGIONE_SOCIALE  Corte Costituzionale n. 215 del 2005, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione  di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art.  268, secondo comma, cod. proc. civ., « nella parte in cui non consente alle parti , in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile,
successivo allo scadere dei termini di cui all’articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda  formulata con l ‘ atto di intervento », sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, implicitamente ha circoscritto  l ‘ applicazione  del  sistema  RAGIONE_SOCIALEe  preclusioni,  « al  fine  di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente », all’attività istruttoria.
2.1.c. La facoltà riconosciuta al terzo titolare di un diritto inerente all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, di svolgere -in alternativa alla proposizione di un autonomo giudizio o all ‘a vvalimento dei rimedi di cui artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. -l’intervento volontario nel processo e di proporre in esso un’ autonoma domanda in confronto di tutte le parti o di talune di esse, pone il problema RAGIONE_SOCIALE tutela del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEe parti originarie e, in particolare, di quelle ( tutte o alcune , secondo che l ‘ intervento sia principale o litisconsortile ) che sono legittimate passive rispetto alla domanda proposta dall’ interveniente.
Con particolare riguardo alla facoltà RAGIONE_SOCIALEe parti convenute di difendersi non limitandosi alla semplice negazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall’attore interveniente ma allargando l’oggetto del processo a fatti ulteriori e diversi, impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (facoltà di sollevare eccezioni di merito in senso proprio), non sembra analogicamente estensibile la preclusione specificamente fissata in tema di nullità relative (che impone alla parte interessata l’onere di sollevare l’ eccezione nella prima istanza o difesa successiva all’atto nullo o alla notizia di esso (art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.), poiché non si tratta di evitare la sanatoria per convalidazione soggettiva di un atto processuale viziato (sanatoria che potrebbe operare in alternativa a
quella per convalidazione oggettiva in caso di raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ma si tratta di consentire alla parte già costituita, che abbia assunto la legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal terzo interveniente, di esercitare il proprio diritto di difesa nel merito di questa domanda; difesa che, appunto, può limitarsi a mere allegazioni difensive senza allargamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del processo, ma può anche estendersi all’ allegazione di fatti ulteriori, oggetto di eccezione e persino al superamento dei limiti RAGIONE_SOCIALE domanda, mediante la proposizione di domande riconvenzionali.
2.1.d. Il problema RAGIONE_SOCIALE tutela del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parte originaria legittimata passiva rispetto alla domanda proposta dall’interven iente non è stato risolto dalla citata pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. -sollevata sul presupposto che le parti originarie non potrebbero proporre domande ed eccezioni conseguenti all ‘ intervento, né precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, con conseguente alterazione del principio RAGIONE_SOCIALE parità RAGIONE_SOCIALEe parti nel processo, a tutto vantaggio del terzo medesimo -« nella parte in cui, in caso di intervento volontario principale o litisconsortile, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all ‘ art. 163-bis, cod. proc. civ., una nuova udienza, non meno di venti giorni prima RAGIONE_SOCIALE quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione » (Corte cost. n. 205 del 2015, cit. ).
Nondimeno ,  l’ interprete  deve  prendere  atto,  per  un  verso,  RAGIONE_SOCIALE circostanza che la preclusione di cui all’art.268 cod. proc. civ. quale che ne sia il limite -risponde proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, sicché da essa
non possono trarsi implicazioni atte, invece, a deprimere le esigenze difensive RAGIONE_SOCIALEe parti originarie che, rispetto alla domanda da lui proposta, assumono la qualità di parti convenute; per altro verso, che, secondo la regola generale , l’onere, previsto per il convenuto a pena di decadenza, di sollevare eccezioni di merito in senso proprio e di proporre eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, postula che egli sia stato messo tempestivamente nella condizione di prendere cognizione RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore, al quale è attribuito il diverso onere di assegnare alla controparte un termine di comparizione non inferiore a quello previsto dalla legge (art.163bis cod. proc. civ.), la violazione del quale determina la nullità RAGIONE_SOCIALE citazione per uno specifico vizio inerente alla vocatio in jus (art.164, primo comma, cod. proc. civ.).
Pertanto, alla parte originaria – convenuta dal terzo interventore principale o litisconsortile con una comparsa di intervento successiva agli atti introduttivi, depositata nella fase di trattazione o in quella istruttoria del giudizio, sino alla fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di rimessione in decisione -, in funzione del compiuto esercizio del diritto difesa, non solo deve riconoscersi, ovviamente, la facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ intervento ex art. 267, secondo comma, cod. proc. civ., o, se questa non vi è stata, alla conoscenza di esso, eventualmente -come presumibilmente avvenuto nella fattispecie in esame -appresa in udienza; ma deve attribuirsi anche il diritto di invocare, al riguardo, la concessione di apposito termine a difesa o, alternativamente, di avvalersi RAGIONE_SOCIALEe facoltà processuali ancora esistenti in relazione alla fase in cui si trova il giudizio (ad es., con riguardo alla possibilità di utilizzare le memorie successive alla fase introduttiva, precedenti o meno la prima udienza di trattazione, secondo la
formulazione applicabile ratione temporis RAGIONE_SOCIALE‘art.183 cod. proc. civ., in  relazione al  ‘ nuovo ‘  art.  171 -ter cod.  proc.  civ.,  introdotto  con  il d.lgs. n. 149 del 2022) e, comunque, di beneficiare, in via residuale, del  termine  ordinariamente  spettante  al  convenuto  per  comparire  e preparare la propria difesa (art.163bis , 166 e 167 cod. proc. civ.).
Va, dunque, affermato il seguente principio:
‘ In caso in intervento principale o litisconsortile, poiché il terzo interventore propone una autonoma domanda, sia pure connessa per l’oggetto o per il titolo con quella già proposta dalle parti originarie, facendo valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un autonomo diritto soggettivo, alle parti originarie che assumono la legittimazione passiva in ordine a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersi nel merito di essa non solo mediante la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente ma anche mediante l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi RAGIONE_SOCIALEo stesso posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio, nonché mediante la proposizione di domande riconvenzionali; diritto che può essere esercitato immediatamente, nel primo atto successivo alla notizia RAGIONE_SOCIALE‘intervento o al la conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine o attraverso l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe facoltà processuali esistenti in relazione alla fase processuale in corso, e che deve comunque essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi invece escludere che la generale applicazione del sistema RAGIONE_SOCIALEe preclusioni possa produrre l’effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente a detrimento del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEe parti originarie ‘.
2.1.e. Ove  da  tali  rilievi  di  carattere  generale  vengano  tratte  le necessitate implicazioni con riguardo alla fattispecie in esame, deve
allora escludersi che sia viziata da error in procedendo la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la comparsa di costituzione depositata dalla difesa erariale in data 24 marzo 2014 e per avere reputato tempestiva l’ eccezione di prescrizione con essa sollevata: ciò, peraltro -ed in tal senso va corretta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza medesima, il cui dispositivo è conforme a diritto -, non già in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanza che la predetta comparsa sia stata depositata nel termine di almeno venti giorni antecedenti l’udienza del 14 ottobre 2014, fissata per i provvedimenti istruttori, bensì in ragione RAGIONE_SOCIALE diversa circostanza che essa è stata depositata prima che fosse decorso il termine di settanta giorni (arg. ex artt. 163bis e 167 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis ) dall’udienza di comparizione del 14 gennaio 2014, giorno in cui la difesa erariale, in difetto di precedente notifica, aveva presumibilmente preso atto RAGIONE_SOCIALE comparsa di intervento depositata il 9 gennaio precedente, chiedendo la concessione dei termini per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ. .
I primi due motivi del ricorso vanno dunque rigettati.
Con  il  terzo  motivo  viene  denunciata  « violazione  e/o  falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto – art. 13 RAGIONE_SOCIALE Direttiva  n.  82/76/CEE;  artt.  5  e  189  del  Trattato  Istitutivo  RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea; art. 10 RAGIONE_SOCIALE versione consolidata del Trattato; art. 117, comma 1, Costituzione ».
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha individuato il termine iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) alla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non  sarebbe  stato  ancora  possibile  azionare  il  predetto  diritto,  non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento
RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto soltanto con i DPCM del novembre 2007 e, precisamente, a far tempo dal 20 ottobre 2007, data in cui sarebbe cessato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di attuare la normativa comunitaria
3.1. Il terzo motivo è inammissibile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art.11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( ex multis , tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022).
Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine
RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
3.2. Né assume rilevanza , in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquilia na; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di  rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata.
Giova ricordare,  al  riguardo,  che  la  questione  RAGIONE_SOCIALE  giurisdizione non  incide  affatto  sulla  consapevolezza  RAGIONE_SOCIALE  cristallizzazione  RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione  esperibile  mentre  la  più  ampia  durata  decennale RAGIONE_SOCIALE stessa,  quale  ricostruita,  fa  sì  che  la  sua  determinazione  non  abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che, come si è già evidenziato, è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
3.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore -dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39
del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
In  altre  parole,  non  è  individuabile  alcun  momento  in  cui  si  è stabilita  una  remunerazione  adeguata  da  valutarsi  come  la  sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
3.4. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, atteso che questa Corte ha già rilevato -in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALE decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere
un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
3.5. Quanto alla compatibilità RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei diritti umani – in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione – giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine RAGIONE_SOCIALE presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia e in particolare il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto (Canete COGNOME c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente  essere  informate  di  una  decisione  giudiziaria  che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALE proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine,  i  presupposti  processuali  di  cui  all’art.  13, comma  1quater , del d.P.R. 30 maggio  2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna  i  ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare  alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.  115,  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME