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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20776/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione durante la specializzazione tra il 1982 e il 1994. Il caso verteva sulla questione della prescrizione del diritto. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui il termine decennale di prescrizione per queste richieste di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Poiché i ricorrenti non hanno interrotto la prescrizione entro il 2009, il loro diritto è stato considerato estinto.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prescrizione Medici Specializzandi: la Cassazione Conferma il Termine Decennale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione che da anni interessa migliaia di medici: la prescrizione per le richieste di risarcimento dovute alla mancata remunerazione durante le scuole di specializzazione frequentate prima del 1994. La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni a partire dal 27 ottobre 1999, chiudendo di fatto le porte a molte azioni legali tardive. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti di Causa: la Lunga Battaglia dei Medici

Un gruppo di medici, che aveva frequentato corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1994, aveva avviato un’azione legale contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La loro richiesta era duplice: ottenere il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per l’attività a tempo pieno svolta durante la specializzazione, oppure un risarcimento per il danno subito a causa del ritardo dello Stato italiano nell’attuare le direttive europee in materia.

Il percorso giudiziario è stato complesso. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado. I medici, non arrendendosi, hanno quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La Questione della Prescrizione per i Medici Specializzandi

Il fulcro del ricorso in Cassazione era la violazione di diverse normative, tra cui le direttive europee e gli articoli del codice civile sulla decorrenza della prescrizione. I ricorrenti sostenevano che, poiché lo Stato non aveva mai dato piena attuazione alla normativa europea, il loro diritto non poteva considerarsi prescritto. Secondo la loro tesi, il termine di prescrizione non sarebbe mai realmente iniziato a decorrere.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai granitico e avallato anche dalle Sezioni Unite.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio giuridico consolidato relativo al momento esatto in cui il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su una ricostruzione storica e giuridica precisa. Il punto di svolta è individuato nella Legge n. 370 del 19 ottobre 1999. L’articolo 11 di questa legge, pur colmando solo parzialmente la lacuna normativa, ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a specifici beneficiari di sentenze amministrative.

Secondo la Cassazione, da quel momento – e in particolare dalla data di entrata in vigore della legge, il 27 ottobre 1999 – tutti gli altri medici esclusi hanno acquisito la “ragionevole certezza” che lo Stato non avrebbe più adottato ulteriori provvedimenti per sanare la loro posizione. È da questa data, quindi, che il loro diritto al risarcimento poteva essere concretamente esercitato e, di conseguenza, è da questa data che il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere.

La Corte ha specificato che questo principio, già affermato in numerose sentenze a partire dal 2011 e confermato dalle Sezioni Unite nel 2022, non lascia spazio a interpretazioni diverse. I ricorrenti, non avendo dimostrato di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo (cioè tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009), hanno visto il loro diritto estinguersi.

Le Conclusioni

L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici prevalgono. Per i medici specializzandi che rientrano nel periodo 1983-1991 e che non hanno agito legalmente entro ottobre 2009, le possibilità di ottenere un risarcimento sono ormai precluse. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di agire tempestivamente per la tutela dei propri diritti, poiché il decorso del tempo, in assenza di azioni interruttive, può rendere una pretesa, anche se originariamente fondata, non più esigibile in sede giudiziaria.

Da quale data inizia a decorrere la prescrizione per le richieste di risarcimento dei medici specializzandi del periodo 1983-1991?
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999.

Perché il ricorso dei medici è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme all’orientamento costante della Corte di Cassazione e i ricorrenti non hanno offerto elementi per mutare tale orientamento. Il diritto vantato era considerato prescritto.

Qual è il ruolo della Legge n. 370/1999 in questa vicenda?
La Legge n. 370/1999 è considerata il momento spartiacque. Pur avendo risolto la questione solo per una limitata categoria di medici, ha generato negli altri la “ragionevole certezza” che lo Stato non sarebbe più intervenuto. Questo ha reso il loro diritto al risarcimento esigibile e ha fatto partire il conto alla rovescia per la prescrizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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