Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al 20568/2021 R.G., proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO ( ), che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3586/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 13 maggio 2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28
novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991.
il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per intervenuta prescrizione.
La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza 13 maggio 2021, n. 3586, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.
Non hanno svolto difese in sede di legittimità le amministrazioni intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, secondo comma, Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda esclusivamente sulla base de ll’orientamento giurisprudenziale di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito individuato il termine iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.
1.3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.111 e 117 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, per essere stata immotivatamente rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea sul quesito ‘ se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ‘.
Al riguardo, i ricorrenti invocano da questa Corte l’autonomo esame RAGIONE_SOCIALEe « richieste di remissione degli atti già formulate nei giudizi di merito ed in questa sede reiterate ».
1.4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. « in relazione alla mancata pronuncia sulle domande svolte e sui motivi di appello ».
In proposito, i ricorrenti evidenziano che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulle domande « di accertamento del diritto azionato all’adeguata remunerazione, ma anche quella relativa al riconoscimento del titolo e del punteggio, oltre al maggior danno ed all’indebito arricchimento pure fatto valere in via subordinata, sempre subito a seguito RAGIONE_SOCIALE mancata adeguata attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa europea »; evidenziano che avevano altresì lamentato « l’illegittima esclusione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti »; osservano che « la sentenza impugnata non risponde in alcun modo alle riferite domande », limitandosi a statuire che « l’infondatezza dei motivi riguardanti la pronunciata prescrizione assorbe l’esame di ogni altra questione relativa al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda ».
1.5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo, del quarto e del quinto motivo.
2.1. Il primo motivo, nel denunciare la violazione del principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, Cost.) – e nel dedurre che, in tal modo, sarebbe stato fatto entrare indebitamente, nel nostro
ordinamento, il contrario principio RAGIONE_SOCIALEo stare decisis -si espone ad una sanzione di manifesta inammissibilità.
Invero, il giudice di appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme di legge -in particolare, l’art.11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 -che hanno consentito, attraverso un’operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale.
La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebita applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEo stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.
2.2. Inammissibile, per diverse ragioni, è altresì il quarto motivo.
Sotto un primo profilo, con specifico riguardo alla doglianza di illegittima esclusione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti, la censura si palesa perplessa e contraddittoria, in quanto, da un lato, lamenta l’omessa pr onuncia sul relativo motivo di appello mentre, dall’altro lato, si duole del mancato accoglimento di tale motivo, ciò che presuppone una statuizione negativa su di esso.
Sotto un secondo profilo , nell’esposizione RAGIONE_SOCIALE doglianza , non viene fornita l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui le specifiche censure erano state portate all ‘at tenzione del giudice di secondo grado; ciò che invece è necessario nell’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di omessa pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c od. proc. civ., al fine di consentire alla Corte di cassazione, giudice del ‘fatto processuale’, la verifica RAGIONE_SOCIALE ritualità e tempestività RAGIONE_SOCIALE censura medesima (tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2021, n. 28072).
In ogni caso, al di là del rilievo RAGIONE_SOCIALEe dette ragioni di inammissibilità, il motivo in esame sarebbe stato anche infondato, atteso che la
sentenza impugnata ha rigettato l’impugnazione dei ricorrenti in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione pre liminare di merito sollevata dalla controparte; accoglimento nel quale è risultato assorbito l’esame del merito in senso proprio.
2.3. Inammissibile, per manifesta infondatezza è, ancora, il quinto motivo.
In proposito va ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92 , secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite ne ll’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto RAGIONE_SOCIALE parte soccombente ad ottenere la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese medesime, in ragione RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni evocate in giudizio.
Vanno, a questo punto, delibati il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione.
Essi sono inammissibili a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
3.1. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art.11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( ex multis , tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022).
Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue
che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
3.2. Né assume rilevanza , in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquilia na; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che, come si è già evidenziato, è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
3.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore -dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno acc ademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di
recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
3.4. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
In proposito, i ricorrenti, sul rilievo che sia stata immotivatamente rigettata dal giudice del merito, ripropongono dinanzi a questa Corte l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. , per investirla RAGIONE_SOCIALE seguente questione: ‘ se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ‘.
L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato -in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALE decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare
ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
3.5. Quanto alla compatibilità RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei diritti umani – in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione – giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine RAGIONE_SOCIALE presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia e in particolare il rispetto del principio
RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALE proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni intimate.
Sussistono, invece, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione