Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30146 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 26638/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, NOME, NOME, NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di
– controricorrenti Roma 7 aprile 2022 n. 2325;
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In data non precisata né nella sentenza impugnata, né nel ricorso, né nel controricorso, gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed 1993;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Dichiarata l’incompetenza ratione loci del giudice adìto, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 3398 del 2019 dichiarò prescritto il diritto degli attori.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 7 aprile 2022 n. 2325 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto da tutti i ricorrenti, ad eccezione di quello proposto da NOME COGNOME che fu dichiarato inammissibile per genericità.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalle persone indicate in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi.
Le Amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. .
5. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo di ricorso.
Col primo motivo di ricorso si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.
Sostiene che la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando fossero divenute ‘certe’ l’esistenza del danno e la sua ascrivibilità a negligenza del legislatore italiano, certezza che non maturò ‘ prima del 2011’ (così il ricorso, p. 14).
L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni dei ricorrenti.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai c orsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – ,
Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, r isalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che:
(a) lo RAGIONE_SOCIALE inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo RAGIONE_SOCIALE con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso:
(b) l’accertamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddetta violazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).
N ella vicenda oggi in esame l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto .
Come accennato, gli odierni ricorrenti frequentarono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano.
1.3. Infatti la (in allora) Comunità Economica Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per ‘ agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico ‘, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.
La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una ‘formazione specializzata’. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla
Direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982.
L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un ‘Allegato’, contenente le ‘ caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti ‘.
L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale ‘ forma oggetto di una adeguata remunerazione ‘. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal RAGIONE_SOCIALE il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi ‘ entro e non oltre il 31 dicembre 1982 ‘. Pertanto:
(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982;
(b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 RAGIONE_SOCIALEo stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;
(c) che lo RAGIONE_SOCIALE italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi . E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente
dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo RAGIONE_SOCIALE italiano.
1.4. Né può condividersi la fragilissima tesi, pure sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione.
Troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sul giudice muniti di giurisdizione, non sono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o – nel caso di dubbi sulla giurisdizione l’istituto RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii .
1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura dei diritti coinvolti, tenne conto RAGIONE_SOCIALEe difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazione di obblighi comunitari da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano, nelle quali il dies a quo del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione venne ravvisato sic et simpliciter nella scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva (ad es., in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘tassa sulle società’ di cui all’art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259).
1.6. L’istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis alla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 ,
comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
1.7. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 c.p.c..
Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 13.6.2025 n. 91.
Tale norma recita:
‘ 1. È istituito presso il RAGIONE_SOCIALE un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE e un rappresentante del RAGIONE_SOCIALE. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuato dal medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ‘ .
1.8. E’ arduo comprendere -come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 – in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione.
In primo luogo essa non è retroattiva.
In secondo luogo non si occupa di prescrizione.
In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività ‘ricognitiva’.
In quarto luogo la legge prevede che dai lavori RAGIONE_SOCIALEa commissione non debbano derivare ‘nuovi oneri per la finanza pubblica’. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.
Quanto all’ordinanza di questa Corte n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul consolidato orientamento appena richiamato, come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione del solo NOME COGNOME.
Con esso è dedotta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..
L’illustrazione del motivo è così riassumibile:
-) il Tribunale rigettò la domanda di NOME COGNOME sul presupposto che la domanda da questi proposta, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘anno di iscrizione alla scuola di specializzazione (1993) e del soggetto giuridico contro cui fu proposta (la competente RAGIONE_SOCIALE) e doveva ritenersi domanda di adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa bo rsa di studio previsto dal d. lgs. 257/91; poiché la suddetta borsa di studio andava pagata con cadenza trimestrale, il relativo credito era soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2948, n. 4, c.c.; per queste ragioni il Tribunale dichiarò prescritto il diritto;
-) NOME COGNOME impugnò la sentenza di primo grado sostenendo di avere formulato due domande in via subordinata l’una all’altra: ovvero non solo la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a titolo contrattuale, ma anche la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE a titolo extracontrattuale;
-) il suo appello, pertanto, era ben chiaro, sicché erroneamente la corte d’appello lo dichiarò inammissibile.
2.1. Il motivo è fondato.
La censura formulata in grado di appello da NOME COGNOME, per come riprodotta alle pp. 21-22, nota 2, del ricorso per cassazione è ben chiara: ivi si sostiene che l’appellante aveva comunque diritto a ricevere una somma di denaro: vuoi a titolo di remunerazione ( rectius , borsa di studio), se a lui si fosse ritenuto applicabile il d. lgs. 257/91; vuoi a titolo di risarcimento, se quel decreto si fosse ritenuto a lui inapplicabile.
La censura soddisfa i princìpi in base ai quali va giudicata l’ammissibilità d’un gravame (come stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte: Cass. Sez. U., 16/11/2017, n. 27199), sicché non poteva reputarsi inammissibile.
2.2. La ritenuta fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori attività istruttoria, la causa può essere decisa nel merito rigettando il gravame proposto da NOME COGNOME.
2.3. Come accennato, NOME COGNOME ha allegato di essersi iscritto alla scuola di specializzazione in ‘ chirurgia d’urgenza e pronto soccorso’ (p. 2 del ricorso per cassazione).
Anche a voler prescindere dalla circostanza che l’equipollenza tra la specializzazione in ‘ chirurgia d’urgenza e pronto soccorso ‘ e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in cinquantuno casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17.6.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30.5.2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147;
Cass. 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217), è decisivo il rilievo che le attività svolte dai medici iscritti a scuole di specializzazione nel 1993 erano già soggette ratione temporis alla disciplina del d. lgs. n. 257 del 1991, istitutivo di un peculiare rapporto contrattuale di formazione-lavoro.
Da ciò la duplice conseguenza che:
-) nessuna pretesa può da essi essere fatta valere nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, il quale con riferimento alla loro posizione aveva dato attuazione alla Direttiva 82/76;
-) la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio costituì non una violazione di obblighi comunitari da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ma una violazione di obblighi di legge da parte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, contro le quali andava perciò proposta l’azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista (così, ex multis, Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13283).
Correttamente, pertanto, il Tribunale qualificò la domanda.
Quanto poi al termine di prescrizione applicabile, la scelta di applicazione del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. non è stata oggetto di impugnazione.
3. Sulle spese.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Uno degli attori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (NOME COGNOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
3.1. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori nel giudizio di merito domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘ (cfr. ricorso per cassazione, p. 23, nota 4, terzultimo e penultimo capoverso), e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (quella conseguita da NOME COGNOME) si concluse nel 1987, al valore RAGIONE_SOCIALEa domand a (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 95.437,33 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1987 pari a 2,719);
euro 129.437,23 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 95.437,33 di rivalutazione, più euro 129.437,23 di interessi, ovvero euro 280.393,66.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.
3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 15 dicembre 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 4.111, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e dunque del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 470%), ovvero euro 23.432,7, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.
3.3. Con riferimento, infine, alla posizione di NOME COGNOME, la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito impone di provvedere anche sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, avuto riguardo all’esito finale di questo.
Le spese del primo e del secondo grado possono dunque regolarsi nell’identico modo già ritenuto rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d’appello. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno invece compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa parziale fondatezza del ricorso.
4. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.
E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti , ad eccezione di NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.
Infatti al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.
Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombenti in centinaia di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.
Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per come proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso per come proposto da COGNOME NOME;
(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da COGNOME NOME;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 23.432,7, oltre spese prenotate a debito;
(-) conferma la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, così come disposta dal Tribunale e dalla Corte d’appello;
(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, in solido, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.716,35 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)