Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30244 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29607-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli
Oggetto
Lettori lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici Trattamento retributivo
R.G.N. 29607/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1089/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 1246/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. la Corte d’appello di Milano, adita con appello principale da NOME COGNOME e con impugnazione incidentale dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha confermato le sentenze, parziale e definitiva, n. 2106/2014 e n.841/2015 con le quali il Tribunale della stessa sede aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal COGNOME e, accertata l’unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso fra le parti dall’anno accademico 1986/1987 al 29 agosto 2002, aveva ricono sciuto il diritto dell’originario ricorrente a percepire un trattamento economico commisurato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, secondo il parametro indicato dal d.l. n. 2/2004, ed aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle diffe renze retributive, quantificate, in ragione dell’eccepita prescrizione quinquennale, in € 13.670,78;
la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha: a) ritenuto infondata la pretesa del COGNOME di vedere regolato il rapporto sulla base della disciplina dettata dall’art. 28 del d.P.R. n. 382/1982 per i lettori di lingua straniera anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 120/199 5 ed all’assunzione con la qualifica di collaboratore esperto linguistico;
b) escluso che il passaggio dal rapporto di lettorato a quello disciplinato dalla decretazione di urgenza avesse comportato un illegittimo demansionamento del COGNOME;
c) respinto la domanda, reiterata in appello, di accertamento del diritto a percepire la retribuzione spettante al professore associato o al ricercatore confermato a tempo pieno, perché il ricorrente, che si era limitato ad elencare nell’atto introduttivo le prestazioni rese, indicandole con definizioni del tutto generiche, non aveva fornito la prova delle mansioni superiori asseritamente svolte né aveva con precisione indicato l’impegno orario richiestogli dall’RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto non necessarie l’esibizione delle buste paga e la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto il CTU aveva recepito i conteggi elaborati dallo stesso COGNOME COGNOME detratto dall’ammontare delle somme dovute i compensi che quest’ulti mo aveva indicato;
applicato a ritroso il termine quinquennale di prescrizione a partire dal 29 agosto 2002, data delle dimissioni rassegnate dal collaboratore linguistico, atteso che dal 1° novembre 1995 il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato ed il rapporto era stato assistito dalla garanzia della cosiddetta stabilità reale;
per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad otto motivi, poi illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato procura.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla Corte distrettuale di non avere
pronunciato sulla domanda di «nullità e/o annullamento, invalidità e/o inefficacia dei contratti CEL», diffusamente argomentata nel ricorso in appello;
la seconda critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. e formulata in via subordinata rispetto al primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 1325, 1418 e 1419 cod. civ., dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1 e 2 della legge n. 230/1962, dell’art. 4 della legge n. 236/1995;
il ricorrente sostiene che il legislatore non poteva disporre un nuovo inquadramento per i lettori titolari di un valido rapporto sorto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e convertito a tempo indeterminato in ragione dell ‘ illegittima apposizione del termine; sostiene che il Tribunale e la Corte d’appello, una volta accertata l’unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dalla data della prima assunzione, avrebbero dovuto dichiarare la nullità dei contratti CEL per mancanza di causa;
la terza critica, formulata sempre ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla Corte distrettuale di avere violato l’art. 2103 cod. civ.;
il ricorrente sostiene che il passaggio dalla qualifica di lettore a quella di collaboratore esperto linguistico aveva determinato una mortificazione della professionalità dell’ex lettore, in precedenza appartenente al personale docente e, successivamente, equiparato a quello tecnico ed amministrativo;
deduce che a tal fine non ha alcun rilievo la circostanza fattuale dell’espletamento delle medesime mansioni nelle due fasi del rapporto, perché la lesione della professionalità si verifica anche con l’attribuzione di una qualifica formalmente inferiore a quella in precedenza posseduta;
il capo della sentenza impugnata che ha escluso il diritto dell’appellante a percepire il trattamento retributivo previsto per il professore associato o per il ricercatore confermato a tempo pieno è censurato con il quarto motivo, che denuncia, ex art.
360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.;
il ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che le puntuali allegazioni contenute nel ricorso di primo grado non erano state oggetto di specifica contestazione ed inoltre trovavano riscontro nella corposa produzione documentale che, a suo dire, attestava lo svolgimento di attività didattica autonoma ed indipendente;
aggiunge che doveva essere ammessa la prova testimoniale, che apoditticamente il giudice del merito aveva ritenuto generica; 5. il quinto motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 63/04 in relazione all’art. 28 d.P.R. 382/1980»;
il ricorrente sostiene, in sintesi, che la legge n. 63/2004 ha previsto solo un trattamento minimo da garantire agli ex lettori, facendo salvi i trattamenti più favorevoli, e non impedisce al giudice di determinare una diversa e maggiore retribuzione ex art. 36 Cost., commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato;
a tal fine, secondo il ricorrente, non è necessario che le mansioni svolte dal lettore siano in tutto coincidenti con quelle del professore associato o del ricercatore confermato a tempo pieno, categorie che vengono in rilievo solo come parametro di riferimento, essendo sufficiente che risulti lo svolgimento di qualche attività didattica, diversa e superiore rispetto alla mera esercitazione linguistica;
6. la sesta critica, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assume che la Corte distrettuale, nel respingere le richieste di esibizione delle buste paga e di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, è incorsa nella violazione degli artt. 61, 62, 191, 194, 196 e 210 cod. proc. civ.;
il ricorrente premette che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata domandata la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli importi specificamente indicati attraverso il
rinvio alla consulenza tecnica di parte «salva in ogni caso la maggiore o minore somma risultante in causa»;
nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico di parte aveva sollecitato una verifica puntuale dei corrispettivi ricevuti dal ricorrente e precisato che i conteggi allegati al ricorso, in ragione della non disponibilità di tutte le buste paga, erano stati sviluppati utilizzando gli importi risultanti dall’estratto conto contributivo;
era, pertanto, onere del consulente verificare l’effettività e la correttezza dei dati esposti nei conteggi e, comunque, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, considerato che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso che, in pendenza del rapporto di lettorato, erano stati conferiti al COGNOME altri incarichi «del tutto autonomi e distinti dall’attività di lettore prima e di collaboratore esperto linguista poi»;
7. il settimo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 63/2004 e dell’art. 2935 cod. civ.;
il ricorrente rileva che il legislatore, per ottemperare alle numerose sentenze della Corte di Giustizia intervenute in materia, ha riconosciuto con efficacia retroattiva un trattamento retributivo minimo da garantire a tutta la categoria degli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici e, pertanto, il giudice del merito non poteva ritenere maturata la prescrizione rispetto ad un diritto che al momento delle dimissioni del COGNOME, avvenute nel 2002, non era ancora sorto;
aggiunge che, in ogni caso, la prescrizione per i rapporti formalmente a termine, non assistiti da stabilità, la prescrizione può decorrere solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la conversione;
8. infine l’ottava critica, formulata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario;
assume che lo svolgimento di 617 ore di straordinario era stato documentalmente provato attraverso la produzione dei registri delle attività e, comunque, non era stato contestato dalla resistente;
8. il primo motivo di ricorso, che addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla domanda di nullità del contratto stipulato ex d.l. n. 120/1995 è manifestamente infondato;
la Corte territoriale ha espressamente rigettato il motivo di appello con il quale il COGNOME aveva riproposto la tesi secondo cui il rapporto doveva restare regolato dal d.P.R. n. 382/1980 (pag. 9 della motivazione) e, pertanto, ha implicitamente ritenuto la validità del contratto stipulato ai sensi del d.l. n. 120/1995;
il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);
il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che, ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. , è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito;
parimenti infondato è il secondo motivo;
il contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte in merito all’interpretazione dell’art. 26 della legge n. 240/2010 ed all’applicabilità della normativa dettata per i C.E.L. ai lettori che
avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, è stato risolto dalle Sezioni Unite con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995) ed è stato affermato che:
a) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a t empo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le RAGIONE_SOCIALE non espressamente menzionate dal legislatore ( Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);
b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto ( Cass. S.U. n. 24963/2017);
c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);
sviluppando i richiamati principi e alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che qui si richiama ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (si rinvia fra le tante a Cass. n. 16462/2022), questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all’interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza della pronuncia di conversione dei contratti di lettorato a termine in rapporto a tempo indeterminato, ed è stata costantemente esclusa la fondatezza della tesi, qui riproposta dal ricorrente, secondo cui, in caso di conversione accertata giudizialmente, si configurerebbe «una sorta di ruolo ad esaurimento del rapporto di lettorato»;
il ricorso non prospetta argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati nelle pronunce richiamate, sicché non vi è ragione alcuna che possa indurre a rimeditare l’orientamento già espresso;
10. le argomentazioni che sorreggono i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte portano altresì ad escludere che la sola attribuzione della qualifica di collaboratore esperto linguistico in luogo di quella di lettore possa integrare un demansionamento, a prescindere dalla identità o meno della funzione svolta e delle mansioni assegnate;
il ricorso muove dal presupposto erroneo che nel previgente regime al lettore sarebbe stato assegnato un ruolo assimilabile a quello del personale docente;
anche detta prospettazione è stata disattesa da plurimi precedenti di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. 18709/2019; Cass. 13409/2020; Cass. 14108/2023) con i quali, in continuità con un orientamento già espresso da tempo risalente, si è evidenziato che sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di
collaboratori esperti linguistici per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», oltre a porsi nella linea di continuità di cui si è già detto, evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all’insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche;
le pronunce più recenti hanno, pertanto, ribadito quanto già affermato da Cass. n. 17319/2013 e da Cass. n. 2710/2012, secondo cui «non si comprende come si possa parlare di dequalificazione rispetto ad una qualifica attribuita per legge e rispetto alla impossibilità giuridica, espressamente sancita, di assegnare funzioni di docenza ai collaboratori ex lettori»;
il terzo motivo va, pertanto, rigettato;
11. inammissibile è la quarta censura che, attraverso la denuncia solo formale di un error in procedendo , in realtà sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed un giudizio di merito non consentito alla Corte di Cassazione; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una censura relativa all’errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
è stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);
12. sulla base delle considerazioni già espresse in ordine al terzo motivo, deve essere rigettata anche la quinta censura, in relazione alla quale si aggiunge che nel mutato contesto normativo non possono essere invocate, quanto al parametro retributivo, le pronunce rese da questa Corte nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980;
il criterio fissato dal d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 63/2004, è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione (Corte di Giustizia 18.7.2006 in causa c-119/04 punti 36 e 37 della decisione) e risulta di miglior favore rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, che, sulla base del rinvio contenuto nella decretazione d’urgenza, è intervenuta a disciplinare compiutamente, già con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996, il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti
linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale;
in questo quadro normativo e contrattuale il giudice, una volta escluso lo svolgimento di fatto di mansioni qualitativamente diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza, non può sostituire la propria valutazione a quella espressa dal legislatore e dalle parti collettive e ritenere non adeguato il trattamento retributivo, commisurandolo ad un diverso parametro;
l’orientamento invocato dal ricorrente si è formato nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, che consentiva al consiglio di amministrazione delle RAGIONE_SOCIALE di stabilire il corrispettivo, fissandone solo il limite massimo (art. 28, commi 3 e 4) non quello minimo, dando spazio, in tal modo, al giudizio di adeguatezza e di proporzionalità della retribuzione unilateralmente fissata dal datore;
al contrario la disciplina successiva ha, dapprima, rimesso alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, la determinazione del trattamento retributivo (estendendo al rapporto instaurato con i C.E.L., seppure qualificato di diritto privato, il medesimo sistema delle fonti su cui si fonda la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti di impiego pubblico contrattualizzato) e, poi, è intervenuta a fissare direttamente i criteri per la ricostruzione della carriera, a fini retributivi, degli ex lettori, divenuti collaboratori esperti linguistici, sicché del tutto priva di fondamento è l’invocazione dell’art. 36 Cost.;
il sesto motivo presenta profili di inammissibilità ed è infondato quanto alle censure mosse all’operato del consulente tecnico d’ufficio;
è stato già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da
ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa» ( Cass. 27412/2021 e negli stessi termini Cass. n. 9020/2019);
correttamente, poi, la Corte territoriale ha escluso che il consulente tecnico d’ufficio fosse tenuto ad accertare autonomamente la retribuzione percepita dal COGNOME nel corso del rapporto di lettorato, disattendendo il dato da quest’ultimo dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attraverso il rinvio alla consulenza di parte depositata;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui «in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio» ( Cass. S.U. n. 3086/2022);
ne hanno tratto la conseguenza che « l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile
d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.»;
sulla base dei richiamati principi non merita alcuna censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l’ausiliare, una volta verificata l’inidoneità della documentazione prodotta dalle parti, potesse e dovesse autonomamente acquisire i docum enti attestanti l’ammontare della retribuzione percepita dal COGNOME, superando la specifica indicazione della stessa contenuta nella consulenza di parte che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda di adeguamento retributivo;
14. le ragioni indicate al punto 8 inducono a ritenere infondato anche l’ottavo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda, reiterata in appello, di pagamento delle ore di lavoro straordinario;
la Corte territoriale, infatti, ha dato atto del motivo proposto ed ha rilevato che il Tribunale aveva rigettato anche detta domanda per carenza di allegazioni in ordine ai necessari presupposti fattuali (pagg. 5 e 7 della motivazione);
pertanto, la valutazione espressa alle pagine 13 e 14 sull’inidoneità delle allegazioni del ricorso e della documentazione depositata è chiaramente riferibile a tutte le domande, reiterate in appello, fondate sulla qualità e quantità delle prestazioni rese, domande sulle quali, quindi, il giudice d’appello non ha omesso la pronuncia;
né il ricorrente può sollecitare in questa sede una diversa lettura delle risultanze processuali, trattandosi di tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito;
merita, invece, accoglimento il settimo motivo;
va ribadito il principio, enunciato da Cass. n. 13175/2018 e da successive pronunce conformi, secondo cui «in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle RAGIONE_SOCIALE, disciplinato dall’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato
autenticamente dall’art. 26 della l. n. 240 del 2010, il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall’entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte di giustizia UE che avevano in precedenza accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti non avevano tuttavia indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l’esatto ammontare della retribuzione da riconoscere»;
la sentenza impugnata, pertanto, ha errato nell’assumere quale dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione il 29 agosto 2002, ossia le dimissioni del COGNOME, perché a quella data il diritto del quale si discute non poteva essere ancora esercitato (cfr. anche in motivazione Cass. n. 16449/2022);
16. in via conclusiva deve essere accolto il solo settimo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio enunciato al punto 15 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;
in ragione dell’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso, non ricorrono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione
Così deciso nella Adunanza camerale del 3/10/2023
Il Presidente
NOME COGNOME