Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5520 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi -Prescrizione -Termine -Art. 4, co. 43, l. n. 183 del 2011 -Applicabilità -Presupposti – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24109/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege ; -ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3512/2023, depositata il 16 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
c on ricorso proposto ai sensi dell’allora vigente art. 702 -bis c.p.c. e notificato in data 19 settembre 2018, NOME COGNOME adì il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE;
espose a fondamento di aver frequentato la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia vascolare in anni accademici anteriori al 1991 senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992;
chiese, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna dell’A mministrazione convenuta in via alternativa a titolo di risarcimento;
la RAGIONE_SOCIALE resistette eccependo, tra l’altro e preliminarmente, l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012 );
con ordinanza del 12 dicembre 2018 il Tribunale, respinta tale eccezione, accolse la domanda, condannando la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente di euro 28.992,00 oltre interessi legali a decorrere dal 24 gennaio 2009 ed oltre al pagamento delle spese di lite;
interpose appello la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamentando, in particolare, per quanto ancora interessa, con un primo motivo, che il Tribunale avesse ritenuto inapplicabile il più breve
termine di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011;
con sentenza n. 3512/2023, resa pubblica il 16 maggio 2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando in toto la decisione di primo grado e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese del grado;
ha infatti ritenuto che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, in forza dell’art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011, valga soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, non trattandosi di norma interpretativa, come tale sottratta al principio di irretroattività, con la conseguenza che, per i fatti anteriori, opera la prescrizione decennale;
avverso la sentenza d’appello la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui resiste l’intimata depositando controricorso ;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 43, della L. 12 novembre 2011, n., 183 e dell’art. 252 disp. att. cod. civ », per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 4, co. 43 della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato;
rileva di contro che, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla norma richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, con la conseguenza che, non avendo la controparte provveduto a interrompere detta prescrizione nel quinquennio successivo, la pretesa dalla stessa avanzata doveva ritenersi definitivamente estinta al momento dell’esercizio dell’azione risarcitoria oggetto dell’odierno esame;
il motivo è fondato;
questa Corte ha già ripetutamente chiarito ─ con diverse pronunce alle cui ampie motivazioni è sufficiente fare rimando, ai sensi del primo comma dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ─ che, in ossequio al disposto dell’art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale (Cass. n. 35571 del 20/12/2023, Rv. 669779; v. anche Cass. n. 6912 del 14/03/2024, Rv. 670435 e, da ultimo, Cass. n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257);
nel caso di specie, risulta accertato che l’odierna controricorrente ha, in un primo momento e correttamente, interrotto la prescrizione decennale con la lettera di diffida indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in data 20 gennaio 2009, con la conseguenza che, da tale momento, il termine prescrizionale decennale ha ripreso a
decorrere ex novo ;
successivamente, tuttavia, l’art. 4 co. 43 l. n. 183 del 2011 ha determinato una riduzione del termine prescrizionale per il risarcimento del danno da dieci a cinque anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, ovvero dal 1° gennaio 2012;
alla luce dell’esposto principio appare allora evidente che, non avendo l’odierna resistente nei cinque anni successivi a tale data posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, il vantato diritto deve ritenersi prescritto anteriormente all’introduzione del presente giudizio intervenuta in data 19 settembre 2018;
in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la pronuncia del rigetto della domanda proposta dalla odierna controricorrente, essendo il relativo diritto estinto per prescrizione;
ritiene il Collegio che la sostanziale novità delle questioni trattate (rispetto all’epoca di introduzione del presente giudizio) costituisca un grave motivo per compensare integralmente sia le spese del giudizio di legittimità, sia le spese dei gradi di merito, sulle quali questa Corte è tenuta a provvedere per effetto della decisione della causa nel merito;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME .
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME