Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9269/2018 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, domicilio digitale presso EMAIL,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Lavori socialmente utili -Violazione del programma -Svolgimento di fatto di mansioni subordinate -Applicabilità art. 2126 c.c. -Diritto alla retribuzione -Prescrizione -Decorrenza
R.G.N. 9269/2018
Ud. 04/04/2024 CC
rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente –
avverso la Sentenza di Corte d’appello Roma n. 4838/2017 depositata il 11/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 4838/2017, pubblicata il giorno 11 novembre 2017, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME, ha respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 800/2014, del 24 giugno 2014, la quale aveva accertato il diritto della stessa NOME COGNOME a percepire per il periodo 1996 -2004 le differenze retributive tra quanto corrispostole dalla RAGIONE_SOCIALE per l’attività lavorativa presta ta quale LSU-LPU e quanto la lavoratrice avrebbe dovuto percepire sulla base di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento Cat. C, CCNL applicabile.
NOME COGNOME, infatti, aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa con contenuti del tutto difformi rispetto alla previsione di utilizzo indicata nei progetti giustificativi dell’assunzione, invocando l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
La Corte capitolina, nell’esaminare il gravame, ha ritenuto in primo luogo pacifico e provato il fatto che l’appellata avesse prestato attività quale LSU-LPU ex art. 1 segg., D. Lgs. n. 468/1997, dapprima nel progetto denominato ‘manutenzione strade’ (a rt. 1, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 468/1997) e, successivamente nel progetto ‘assistenza
infanziaadolescenza’ (art. 1, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 468/1997), venendo poi assunta a tempo indeterminato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 1° luglio 2004.
Operata tale premessa, la Corte territoriale:
-ha disatteso l’eccezione di parziale prescrizione sollevata dall’appellante, ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito dalla stabilità reale, in quanto non avente caratteristiche di subordinazione ma finalità essenzialmente assistenziale;
-ha escluso la violazione dell’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001 ed ha per contro affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo dedotta una condotta unitaria dell’Amministrazione protrattasi oltre il 30 giugno 1998;
-ha ritenuto, sulla scorta delle prove disponibili, che l’appellata non solo fosse stata in concreto adibita, per l’intero periodo dedotto in giudizio, a mansioni di tipo impiegatizio nel settore amministrativo, svolgendo attività che esulavano dall’oggetto dei due progetti cui la stessa era formalmente adibita, ma anche avesse svolto dette mansioni per un periodo di tempo del tutto esorbitante rispetto alla durata stabilita dalle previsioni del D. Lgs. n. 468/1997, concludendo, quindi, nel senso dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 2126 c.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001.
Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di valutare in modo unitario la vicenda sottoposta al suo esame, in quanto quest’ultima concerneva il riconoscimento di differenze retributive, e quindi una pretesa non unitaria, ma frazionabile in distinti periodi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’indicazione delle attività che possono essere oggetto dei lavori socialmente utili di cui al D. Lgs. 01/12/1997, n. 468 non può ritenersi tassativa, anche alla luce dell’ampiezza delle locuzioni impiegate dalla l egge, riferibili a mere ‘tipologie’.
Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 468/1997 come se le stesse avessero carattere tassativo, in tal modo giungendo all’erronea conclusione per cui le attività svolte in concreto dall’ odierna controricorrente si ponevano al di fuori dell’ambito dell’attività LSU -LPU.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, D. Lgs. n. 468/1997, e 2126 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte capitolina sarebbe incorsa in una contraddizione, in quanto, da un lato, avrebbe escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma, di converso, avrebbe affermato l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.
1.4. Con il quarto motivo -formulato ‘in via del tutto gradata e subordinata’ -il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la decorrenza della prescrizione, affermando che il rapporto di lavoro non era assistito dalla stabilità reale, pur affermando, poi, che ci si trovava di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato di fatto, cui era applicabile l’art. 2126 c.c.
In via preliminare va precisato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La decisione della Corte capitolina, infatti, si è pienamente conformata al costante orientamento di questa Corte, a mente del quale, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della
fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012, per giungere alle più recenti Cass. Sez. U Sentenza n. 7305 del 22/03/2017; Cass. Sez. U – Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019; Cass. Sez. U – Sentenza n. 25207 del 10/11/2020), rispondendo tale distribuzione della giurisdizione a que ll’esigenza di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale che costituisce la stessa ratio della disposizione appena richiamata.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e sono privi di pregio.
Il secondo motivo, infatti, manca in radice di investire l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale, invero, non si è pronunciata in alcun modo in ordine alla tassatività o meno delle ipotesi di cui al D. Lgs. n. 468/1997, avendo invece evidenziato, sulla base di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato nella presente sede, che l’odierna controricorrente, aveva svolto in fatto compiti che – per le caratteristiche di stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente e di assoggettamento al poter e direttivo del datore di lavoro -risultavano non riconducibili alle caratteristiche dei lavori LSU-LPU, integrando invece i caratteri di un rapporto subordinato.
La Corte d’appello, in tal modo, si è conformata al costante orientamento di questa Corte, che, da un lato, ha chiarito che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato – in quanto, ai sensi dell’art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall’art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione -ma, dall’altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica dell’ente e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione, ossia l’instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Quanto al terzo motivo, anche in questo caso si assiste ad una impropria sovrapposizione di due piani distinti, e cioè, da una parte, la qualificazione formale e, dall’altra parte, le caratteristiche concrete del rapporto.
Se è vero, quindi, che -come anche affermato Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014, invocata dalla ricorrente -l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, nondimeno a rilevare nella specie è l’accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l’instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato, opera -come affermato dalla giurisprudenza
poc’anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014 -il disposto di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative.
5. Fondato è invece il quarto motivo.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di disattendere l’eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l’elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro.
Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U – Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall’altro lato, il rapporto di pubblico impiego.
Quest’ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme
costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall’ordinamento dell’Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro – nel quale, pur in presenza dell’instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell’imp iego – emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l’esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione.
Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L Sentenza n. 35676 del 19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e quindi l’assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto.
A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame.
Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto
stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto.
Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso.
6. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento in relazione al solo quarto motivo, disattesi i primi tre, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale, nel