Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5020  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16371-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliata  in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME  COGNOME  NOME,  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 26/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte di Appello di Ancona confermava entrambe le decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Ancona e accoglieva in parte la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo solo dall’1.1.2008 essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato in conseguenza della nullità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto provata la natura subordinata del rapporto soltanto dalla predetta data dell’1.1.2008 per essere, con riferimento ai rapporti anteriori al 30.6.1998, passata in giudicato, in mancanza di impugnazione in sede di gravame, la pronunzia del primo giudice circa il difetto di giurisdizione e per essere, con riferimento ai rapporti di collaborazione intercorsi tra il 1998 ed il 2008, generiche le allegazioni e le prove con riguardo, in particolare, all’orario di
lavoro  osservato,  che  non  consente  di  ritenere  lo  stabile incardinamento dell’istante nell’azienda RAGIONE_SOCIALE;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE  affidando  l’impugnazione  a  cinque  motivi,  cui resiste, con controricorso, la dott.ssa COGNOME;
-che l’RAGIONE_SOCIALE ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale circa l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del contratto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibile, a detta dell’RAGIONE_SOCIALE, anche ai contratti di prestazione d’opera e di collaborazione continuativa e coordinata in relazione ai quali è contestata la qualificazione del rapporto;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imputa  alla  Corte  territoriale, da  un  lato, il travisamento  della  domanda  introduttiva  proposta  dalla dott.ssa COGNOME, negando che fosse volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate; dall’altro, di aver e pronunziato
eccedendo i limiti della domanda con l’accertare, in difetto di specifico petitum ,  la  nullità  dei  contratti  di  collaborazione intercorsi tra le parti;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 409 e 414 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE  lamenta  l’incongruità  dell’iter  logico -giuridico se guito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento della ricorrenza nella specie della subordinazione,  non avendo  verificato  la  sussistenza  di  un  vincolo  di  controllo costante ed intenso, tale da eccedere il mero coordinamento;
-che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione, ancora ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione subordinata del rapporto, di ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assenza di direttive aziendali, il carattere non esclusivo del rapporto, il mancato assoggettamento al potere disciplinare, il mancato riconoscimento di istituti contrattuali propri del dirigente medico di ruolo;
-che con il quinto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. sostenendo la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di  prescrizione  dei  crediti  azionati  dalla  dott.NOME  COGNOME, stante  l’insussistenza  di  condizioni  di  soggezione  ostative
all’esercizio del proprio diritto a far valere la pretesa circa la natura subordinata del rapporto e, perciò, idonee ad escludere il decorso della prescrizione in corso di rapporto;
-che, in relazione alla censura da ultimo prospettata, involgente la questione dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, censura che si assume fondata alla luce dell’orientamento accolto da Cass. n. 35676/2021 secondo cui quel termine deve farsi decorrere dalla data di scadenza di ciascun rapporto a termine intercorso tra le parti, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere la questione suddetta, alla data di svolgimento dell’adunanza camerale, ancora sub iudice innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte cui è stata rimessa con ordinanza n. 6051 del 28.2.2023. 
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.12.2023.