Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12494 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 12494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16203-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 639/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2525/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
del 20/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava per intervenuta prescrizione la domanda proposta da
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2025
CC
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NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna del RAGIONE_SOCIALE a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese dall’istante, in qualità di detenuto, presso i vari istituti penitenziari cui era stat o astretto nel periodo compreso tra l’agosto 2015 e l’agosto 2021, in conformità al disposto dell’art. 22 l. n. 354/1975, avendo viceversa percepito un trattamento economico inferiore fermo ai livelli del 1993, in assenza dell’adeguamento degli importi ivi sancito ai 2/3 del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo in vigore;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’operatività RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato, non rilevando l’eventuale perdurante condizione di detenut o e, pertanto, estinto ogni credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dato dalla notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE intervenuta il 9.11.2020, e così, mancando l’allegazione di altri atti interruttivi, estinto il credito maturato fino al 2016 con corrispondente riduzione RAGIONE_SOCIALE condanna del RAGIONE_SOCIALE;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 2, c.c. 115, 112 e 132 n. 4 c.p.c., 15 e 20 l. n. 354/1975, 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015, 2246 e 2729 c.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità rispetto a quanto allegato e provato
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circa lo svolgimento ininterrotto per le cause dalla legge previste di prestazioni di lavoro anche oltre la data di deposito del ricorso fondando la pronunzia su una motivazione da ritenersi meramente apparente;
che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie non dedotta e provata dal RAGIONE_SOCIALE, sul quale incombeva l’onere, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 32521/2024);
che va, dunque, accolto, il ricorso, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.721,18 oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo con attribuzione delle spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma a titolo di sorte di euro 2.721,18, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna altresì il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori di legge, delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di
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legge; delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratori antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione