Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 12596 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale redatta su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, al INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso
Oggetto:
Banca-
Intermediazione finanziaria-
Risarcimento
del danno-
Prescrizione-
Decorrenza-
Compensatio
lucri
cum
damno.
lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di Roma, depositata il 21 aprile 2020, e notificata il successivo 11 maggio; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME, cui sono succeduti la coniuge e i figli, e NOME COGNOME convennero in giudizio Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento del danno scaturente da vari profili d’inadempimento degli obblighi inerenti a rapporti d’intermediazione finanziaria e il Tribunale di Tivoli accolse parzialmente le domande proposte, condannando la banca a risarcire loro il danno, quantificato in euro 769.727,00, e dichiarando la nullità di un deposito amministrato;
l a Corte d’appello di Roma ha in parte accolto sia l’appello principale della banca, ritenendo che il contratto quadro relativo al deposito amministrato non fosse nullo, sia quello incidentale proposto dagli investitori, in quanto, escludendo l’applicabilità nel caso in esame del criterio della compensatio lucri cum damno, ha stabilito che dall’ammontare del risarcimento non dovessero essere decurtati gli importi delle cedole;
a sostegno della decisione, per i profili d’interesse, la corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione del diritto azionato decorresse non già dal conferimento degli ordini di acquisto, bensì dal momento della manifestazione all’esterno di danni percepibili dagli interessati, che, nel caso in esame, coincideva con quello della chiusura dei rapporti contrattuali. Ha poi evidenziato che il contratto quadro relativo al deposito amministrato era sottoscritto sia dalla banca sia dagli investitori;
q uanto all’appello incidentale, ha sottolineato che la mole e la frequenza del ricorso da parte degli investitori a negoziazione di titoli tramite home banking ne evidenziava l’abitualità, nonché il profilo di rischio medio-alto, con notevole tolleranza delle perdite, in considerazione della varietà dei titoli negoziati, dell’entità del portafoglio e della dimestichezza nell’operare , come reso evidente anche dalla circostanza che gli appellanti incidentali operavano frequentemente sul mercato azionario, tanto che le perdite su titoli e fondi azionari ammontavano a circa il decuplo di quelle su titoli e fondi obbligazionari. Ha quindi sottolineato che gli investitori non avevano neanche allegato la perdita effettiva, corrispondente al risultato dato dal rapporto tra perdita, plusvalenze, imposte sulle plusvalenze e credito d’imposta da minusvalenze nei limiti dell’utilizzazione di esso . Ha poi rimarcato che il tribunale aveva esaurientemente spiegato le ragioni dell’adesione alle risultanze della consulenza tecnica e che, in particolare, gli appellanti non avevano provato la mancata corrispondenza delle commissioni applicate a quelle contrattualmente previste. Infine, il giudice d’appello ha posto a fondamento dell’esclusione dell’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno la mancanza di prova dell’incasso delle cedole ;
contro questa sentenza propone ricorso la banca per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui gli investitori replicano con controricorso e ricorso incidentale, pure articolato in quattro motivi e corredato di memoria, contrastato dalla banca con controricorso.
Considerato che:
1.- sulla questione oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale, coi quali la banca lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., là dove la corte territoriale ha escluso che il termine di prescrizione dell’azione
risarcitoria intrapresa decorresse dalle operazioni d’investimento (primo motivo), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente in relazione all’identificazione del momento d’insorgenza del danno con la chiusura del conto (secondo motivo), e che concerne, dunque, la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione proposta, questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza (Cass. n. 35891/23);
è dunque opportuno che anche questo giudizio sia rimesso alla pubblica udienza.
Per questi motivi
la Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.