Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35836 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 36397/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME di Valgiurata, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti quali eredi di NOME e la prima anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrenti –
avverso la sentenza, n. cron. 907/2019, della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata in data 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
22/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato il 18 gennaio 2011, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter Banca o Credem) avanti al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, chiedendo dichiararsi: i ) in via principale, la nullità di un’operazione di investimento in obbligazioni Argentina per assenza del contratto di negoziazione e per violazione della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria; ii ) in via subordinata, l’annullamento della operazione predetta per vizio del consenso e/o per conflitto di interessi; iii ) in via ulteriormente subordinata, la risoluzione della stessa per inadempimento della Banca. Domandarono, in ogni caso, la condanna della convenuta alla restituzione e/o al risarcimento delle somme investite, oltre interessi, rivalutazione danno morale ed esistenziale.
1.1. A fondamento di tali istanze, contestarono la validità di un ordine di acquisto di obbligazioni Argentina 9% MG05 EUR , impartito il 19 maggio 2000 per un valore nominale pari ad € 20.000,00, assumendo che la Banca aveva operato in violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.) e della relativa disciplina secondaria di attuazione contenuta nel Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, e successive modificazioni ed integrazioni. Affermarono, inoltre, che erano stati indotti a concludere gli acquisti dalla Banca, la quale, però, aveva omesso di fornirgli le necessarie informazioni al riguardo.
1.2. Costituitasi Credem, che contestò interamente le avverse pretese eccependo, tra l’altro, la prescrizione delle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento del danno, l’adito tribunale, con sentenza del 10/13 febbraio 2014, n. 194, respinse tutte le richieste del COGNOME e della COGNOME condannandoli pure alla refusione delle spese di lite.
2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale condizionato, promossi contro questa decisione, rispettivamente, dagli originari attori e dalla Banca, l’adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 aprile 2019, n. 907, resa nel contraddittorio con Credem, così dispose: « Accoglie l’appello proposto da COGNOME NOME e NOME COGNOME. Dichiara risolto l’ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina (99988746 Argent 9% 24 MG05EUR), per un valore nominale di €. 20.000,00, effettuato in d ata 19.05.2000 presso la banca appellata, con tutte le conseguenze di legge; condanna RAGIONE_SOCIALE, , alla restituzione, in favore degli appellanti, della somma € 18.432,73, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data della presente sentenza; condanna gli appellanti a restituire alla Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. le obbligazioni Argentina ».
2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte: i ) rimarcò che il modulo dell’adeguatezza degli investimenti, prodotto dalla convenuta in primo grado, non risultava regolarmente compilato quanto alla voce esperienza/conoscenza in materia di investimenti finanziari (« nonostante tale indicatore sia segnato alle relative voci b.1 e b.2 non è riportata alcuna annotazione »); ii ) descrisse il contenuto della normativa di cui agli artt. 21 del T.U.F e 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998; iii ) precisò che la Banca intermediaria avrebbe avuto « l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, anche di fronte all’eventuale rifiuto del cliente di fornire informazioni in ordine alla propria situazione finanziaria, non essendo, in ogni caso, l’intermediario esonerato dall’ob bligo di informazione e di verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione »; iv ) opinò che, « nel caso di specie, la banca, per l’attività svolta era, o avre bbe dovuto esserlo, consapevole che i bond argentini non erano equiparabili ai comuni titoli di Stato e aveva a sua disposizione elementi sufficienti di giudizio per orientare il cliente. Infatti, con notiziario del 3.7.2000, precedente all’acquisto dei bond argentini da parte degli appellanti, la Consob aveva precisato che le obbligazioni emesse dal governo argentino erano adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi speciali »; v )
riferì che, « Nella fattispecie, è emerso che: a) i clienti non erano investitori ad alto rischio, anzi, come ammesso dalla stessa banca e come risulta dai documenti in atti, gli appellanti acquistavano solo titoli senza rischio (titoli di Stato-Bot e CCT); b) la banca non acquisiva, né approfondiva, le informazioni circa la propensione all’investimento da parte dei clienti, nonostante non risultava regolarmente compilato, con riferimento alla voce esperienza/conoscenza in materia di investimenti finanziari, il modulo della adeguatezza degli investimenti; c) non vi è alcuna prova che siano stati forniti i dovuti chiarimenti circa l’altissimo profilo di rischio dell’investimento, il quale, poi, ha avuto un esito infausto (es. rating ) »; vi ) considerò ‘ evidente ‘ la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del T.U.F. e 28 del Regolamento Consob n. 11522/98, « essendo stata disattesa la regola secondo cui, nella prestazione di servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportar si ‘con diligenza, correttezza e trasparenza’ e devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati ( suitability rule ) »; vii ) affermò che, « Nel caso che ci occupa, di fronte alle contestazioni degli appellanti, nessuna prova ha fornito la banca in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi informativi e sulla puntuale adozione di un comportamento improntato a diligenza, correttezza e trasparenza. Va pertanto risolto il contratto di acquisto dei titoli per vizio del consenso ex art. 1429 c.c.. La declaratoria di risoluzione di contratto di acquisto dei titoli per cui è causa comporta -per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c. l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta. La banca, pertanto, va condannata alla restituzione delle somme di € 20.000,00 in favore degli appellant i. Da tale somma vanno però detratte le cedole incassate per € 1.567,27 (come evidenziato dall’appellata e non contestato dagli appellanti), pertanto la banca appellata va condannata alla restituzione della somma di € 18.432,73, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Gli appellanti, a loro volta, vanno condannati a restituire alla Banca appellata le obbligazioni argentine. Va esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale rimasto sfornito di prova »; viii ) disattese, infine, l’appello incidental e condizionato di Credem, ritenendo
applicabile, nella specie, il termine di prescrizione decennale (vertendosi in fattispecie di responsabilità contrattuale) decorrente dal 23 dicembre 2001 (data in cui l’Argentina dichiarò pubblicamente in proprio default e, quindi, l’impossibilità di onorare i propri debiti) ed interrotto dagli originari attori con nota ricevuta dalla Banca il 20 settembre 2010.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, corredato da analoga memoria, COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti ‘ nella qualità di eredi di COGNOME NOME e la prima anche in proprio ‘ .
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
I) « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1453 c.c. in relazione alla pronuncia di risoluzione dell’ordine di acquisto dei titoli a fronte dell’accertamento del vizio del consenso ». Si ascrive alla corte distrettuale di avere errato nella individuazione del rimedio civilistico da applicare alla fattispecie, avendo pronunciato la risoluzione ‘ del contratto di acquisto dei titoli ‘ a fronte di un presunto vizio del consenso ai sensi dell’art. 1429 cod. civ.. È noto, invece, che il presupposto per la dichiarazione di risoluzione di un contratto è il suo inadempimento da parte di uno dei contraenti, mentr e l’accertamento di un vizio del consenso implicherebbe una declaratoria di annullamento del contratto medesimo. Si assume che, nella specie, la sentenza impugnata ha « individuato il vizio del consenso nell’omessa prova, da parte della Banca, di aver effettivamente rispettato i propri obblighi informativi, anziché ravvisare in ciò, al più, un inadempimento. Certo è, in ogni caso, che la sentenza non contiene alcun accertamento in tema di vizio del consenso e che, comunque, in nessun caso ciò potrebbe fondare una pronuncia di risoluzione » ( cfr . pag. 8-9 del ricorso);
II) « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1453 c.c. in punto di risolvibilità degli ordini di borsa », contestandosi la risolubilità del singolo ordine di borsa ritenuta dalla corte territoriale. Secondo la ricorrente, invece, è possibile risolvere solo il contratto quadro,
ma non i singoli ordini di borsa, meramente esecutivi di quest’ultimo ed attuativi del mandato in esso contenuto;
III) « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1453 c.c. in punto di idoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini », insistendosi nella inidoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a comportare la risoluzione dell’ordine di borsa;
IV) « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell’art. 21, comma 1, del TUF e 28 comma 1, comma 2, del Regolamento Consob n. 11577/98, in relazione al mancato assolvimento degli obblighi informativi in occasione dell’operazione di acquisto delle Obbligazioni Argentina», sostanzialmente imputandosi alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto violati gli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria al momento dell’operazione di investimento per cui è causa;
V) « Violazione e falsa applicazione , ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 in relazione all’adeguatezza dell’operazione di acquisto delle Obbligazioni Argentina», insistendosi sull’adeguatezza dell’operazione predetta rispetto al profilo di rischio degli originari attori/appellanti;
VI) « Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ». Si contesta alla corte di appello di avere omesso l’esame del fatto storico, documentato in atti, asseritamente decisivo e discusso tra le parti, concernente la segnalazione di non adeguatezza che la Banca ha effettuato in occasione dell’investimento per cui è causa e la contestuale autorizzazione dei clienti, nonostante detto avvertimento ricevuto, a procedere comunque con l’esecuzione dell’ordine stesso. Assume la ricorrente che quella circostanza fattuale, evidenziata nel corso del primo grado di giudizio e ribadita, poi, in sede di gravame, sarebbe stata determinante e decisiva per l’esito del giudizio, in quanto avrebbe consentito al giudicante di escludere la violazione, da parte della Banca, degli obblighi
sulla stessa incombenti ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98;
VII) « Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell’art. 2935 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione avversaria nella data di default dei titoli per cui è causa ». Si ascrive alla corte palermitana di avere errato nell’applicazione dell’art. 2935 cod. civ. secondo cui ‘ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui diritto può essere fatto valere ‘. La stessa, invero, dopo aver trattato l’ordine di inv estimento oggetto di causa alla stregua di un contratto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, sbagliando, inoltre, nella individuazione del dies a quo . Infatti, ha ritenuto che la decorrenza del termine prescrizionale dell’azione avversaria coincidesse con il 23 dicembre 2001, ossia con la data di default della Repubblica Argentina, senza all’evidenza considerare quanto disposto dall’art. 2935 cod. civ. e che, secondo l’unanime giurisprudenza, ciò che impedisce il decorso della prescrizione è solo l’impossibilità giuridica di far valere un diritto. Nel caso di specie, ricorda la ricorrente, « i clienti lamentano presunte violazioni degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza in occasione degli ordini di acquisto delle Obbligazioni Argentina , assumendo in sostanza di non essere stati correttamente informati sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei titoli. È evidente quindi che le eventuali violazioni della Banca, che l’esponente contesta, ove ritenute sussist enti, si sarebbero tutte pacificamente verificate in occasione dell’operazione di acquisto dei titoli, momento in cui la Banca avrebbe violato gli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Ciò premesso, diventa quindi del tutto irrilevante il default del titolo perché il danno, e più in generale il pregiudizio, rappresentato dall’aver eseguito un’operazione di investimento senza aver ricevuto adeguate informazioni si verifica al momento dell’investimento, non certo al momento dell’insolvenza dell’emitt ente. Anche perché, volendo seguire la tesi della Corte di Appello di Palermo, dovremmo ritenere che, in caso di operazioni eseguite in assenza di informazioni da parte dell’intermediario, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino
all’eventuale default dell’emittente (evento peraltro eccezionale), che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall’operazione, con buona pace della certezza dei rapporti giuridici » ( cfr . pag. 29 -30 del ricorso).
RITENUTO CHE
La questione posta dal settimo motivo di ricorso (avente carattere potenzialmente preliminare rispetto alle altre censure) -concernente la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione dell’investitore volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’in termediario -rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la sua particolare rilevanza, tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 28310 del 2023; Cass. n. 20459 del 2023; Cass. n. 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile