Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9573/2019 R.G. proposto da :
Comune RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta (CL), codice fiscale: CODICE_FISCALE, con sede in INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nato a Caltanissetta (CL) il DATA_NASCITA, c.f.: CODICE_FISCALE, suo legale rappresentante pro tempore a sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale, autorizzato a proporre il presente ricorso con determinazione del Dirigente della Direzione Affari Legali n. 58 del 14 marzo 2019, elettivamente domiciliato in CaltanissettaINDIRIZZO Libertà n. 86, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Caltanissetta, codice fiscale: CODICE_FISCALE, indirizzo di posta elettronica certificata
, numero di fax NUMERO_TELEFONO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale da considerarsi apposta in calce al ricorso a sensi dell’art. 83, comma 3, cpc.
Ricorrente Controricorrente incidentale
contro
RAGIONE_SOCIALE in confisca definitiva , (già RAGIONE_SOCIALE) con sede legale in INDIRIZZO) C.F. 003
NUMERO_DOCUMENTO e, per essa, l’amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa NOME COGNOME, rappresentato e difeso dal profAVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, il quale dichiara di voler ricevere avvisi · e comunicazioni al seguente indirizzo EMAIL.E.C. EMAIL ed al numero di FAX 064871847 domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
Controricorrente Ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 15 depositata il 17 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Caltanissetta -su gravame dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE, attore in primo grado -riformava la decisione del tribunale della medesima città, con la quale era stato dichiarato prescritto il credito dell’imprenditore verso la stazione appaltante (Comune di Caltanissetta) relativo agli interessi maturati per il tardivo pagamento del primo certificato di acconto sul corrispettivo e del primo acconto sulla revisione prezzi.
Secondo la Corte nissena, il dies a quo del termine prescrizionale di tali accessori decorreva, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dai mandati di pagamento, emessi il 29 novembre ed il 12 dicembre 1996, con la conseguenza che la missiva 21 novembre 2006, con cui la RAGIONE_SOCIALE ne aveva chiesto il pagamento, aveva interrotto il termine prescrizionale decennale di tali accessori.
2 .-La Corte d’appello, inoltre, riformava la sentenza di primo grado anche in punto di interessi relativi al secondo certificato di
acconto ed al secondo acconto per revisione prezzi.
Il secondo certificato di acconto era stato emesso il 21 marzo 1997 per lavori eseguiti sino al 13 marzo precedente.
Pertanto, la sospensione dei lavori (a causa della situazione geologica dei luoghi, della necessità di recepire le prescrizioni, impartite in sede di approvazione del progetto, dell’RAGIONE_SOCIALE, della necessità di realizzare gli adeguamenti richiesti dalla Procura della Repubblica, dell’adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi amministrativi competenti) non aveva alcun rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, essendo stata ordinata il 28 aprile 1997 (data erroneamente indicata in sentenza come ‘ 28.4.1986 ‘: ndr), ossia successivamente all’ultimazione della percentuale di lavori eseguiti al 13 marzo e mai contestata dalla Stazione appaltante.
3 .-Da ultimo, la Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado anche in punto di interessi per la ritardata emissione del terzo certificato di pagamento e revisione prezzi.
I lavori relativi a questo certificato erano stati eseguiti dall’appaltatore prima della seconda perizia di variante, con la conseguenza che, non essendovi alcun contratto giustificativo per tali opere, non era dovuto il corrispettivo e, dunque, nemmeno gli interessi se non dopo la stipula e l’approvazione del contratto fondato sulla perizia di variante.
Era, dunque, infondato l’appello nella parte in cui la COGNOME reclamava gli interessi anche per il periodo anteriore a tale contratto, mentre poteva essere accolta la doglianza con la quale l’appaltatore chiedeva il riconoscimento degli interessi legali e di mora, ex art. 35 del d.P.R. n° 1063/1962, a partire dall’emissione del certificato di acconto e relativo certificato di revisione prezzi (29 luglio 2002) fino alla tardiva emissione dei relativi mandati di pagamento (4 settembre 2003).
4 .-Ricorre per cassazione il Comune affidando l’impugnazione a tre mezzi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE in confisca definitiva, che conclude per la reiezione del gravame e propone ricorso incidentale in base ad un motivo.
Il Comune ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo di ricorso il Comune si duole del rigetto da parte della Corte d’appello dell’eccezione di prescrizione decennale (accolta invece dal tribunale) e lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, dell’art.
4 della legge 10 dicembre 1981 n° 741 e degli artt. 2935 e 2946 cod. civ..
Premesso che il primo certificato di acconto sul corrispettivo ed il primo certificato per revisione prezzi (per lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 1995) erano stati emessi l’11 aprile 1995 (per lire 1.752.083.410 e per lire 277.922.120) e che i mandati di pagamento erano stati emessi il 29 novembre 1996 (per lire 1.678.155.838) ed il 12 dicembre 1996 (per lire 73.927.652 e per lire 277.922.120), la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il credito per interessi matura giorno per giorno dalle date previste dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n° 1063/1962, dunque dall’11 maggio 1995 (trenta giorni dopo l’emissione dei certificati suddetti), e non dalle date dei mandati di pagamento, cosicché gli interessi sarebbero prescritti dall’11 maggio 1995 a tutto il 21 novembre 1996, ossia sino a dieci anni prima della missiva interruttiva della prescrizione.
6 .- Il motivo è parzialmente fondato.
Invero, il certificato di pagamento relativo al primo acconto sul
corrispettivo e il certificato di pagamento relativo alla revisione prezzi vennero emessi l’11 aprile 1995 per lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 1995.
I predetti certificati vennero, dunque, tempestivamente emessi, conformemente al disposto dell’art. 33 del d.P.R. n° 1063/1962, ossia ‘ non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto l’importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni ‘ dalla constatazione dell’avanzamento lavori.
Venne, invece, ritardato il rilascio dei mandati di pagamento, che, infatti, vennero emessi il 29 novembre 1996 per euro 728.315,26, il 12 dicembre 1996 per euro 32.084,37, quanto al primo acconto sul corrispettivo, e, ancora, il 12 dicembre 1996 per euro 120.617,48, quanto alla revisione prezzi, ossia ben oltre il termine previsto dall’art. 35, secondo comma, del d.P.R. 1063/1962 (trenta giorni dall’emissione del certificato di acconto).
Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli interessi non potesse essere fatto valere anteriormente al ‘ pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo ‘, come prevede l’art. 4, primo comma, della legge n° 741/1981.
Sennonché, lo stesso art. 4 sopra menzionato dimostra che gli interessi maturano anche prima del momento in cui è dovuta la rata immediatamente successiva o la rata di saldo (Cass., sez. 1, 23 maggio 2006, n° 12140).
Inoltre, come è già stato stabilito da questa Corte (Cass., sez. 1, 15 luglio 2011, n° 15698), l’interpretazione della norma adottata dalla Corte nissena non solo non è imposta dal dato letterale dell’art. 4 della legge n° 741/1981, ma è altresì contraria alla ratio di essa -avente dichiarate finalità acceleratorie delle procedure per l’esecuzione delle opere pubbliche -e in particolare del citato art. 4, manifestamente ispirato a favor per l’appaltatore, il cui diritto agli interessi di mora viene riconosciuto anche in mancanza di
‘ apposite domande e riserve ‘.
Questa premessa porta alla constatazione che l’appaltatore possa agire in giudizio e, dunque, far valere il diritto agli interessi (art. 2935 cod. civ.), anche prima della successiva rata di acconto o finale.
Il giorno dal quale tale diritto può essere fatto valere è identificabile con lo spirare del trentesimo giorno previsto dall’art. 35, secondo comma, del d.P.R. n° 1063/1962 per l’emissione del titolo di spesa (ossia trenta giorni dopo il rilascio del certificato di acconto).
Ne deriva, pertanto, che il termine prescrizionale comincia a decorrere da tale dies a quo .
In conclusione, gli interessi maturati tra il 10 giugno 1995 (trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di pagamento) ed il 21 novembre 1996 (data di dieci anni anteriore a quella in cui l’impresa ha fatto richiesta di pagamento degli interessi) sono prescritti, in quanto maturati ‘ giorno per giorno ‘, ex art. 820, terzo comma, cod. civ.
Sembrano, per contro, fuori fuoco le decisioni di questa Corte citate dal controricorrente alla pagina 20 del suo controricorso, fatta eccezione per Cass. n° 12140/2006 (sopra citata), che nondimeno conferma l’indirizzo secondo il quale, negli appalti pubblici, gli interessi sui ritardati pagamenti possono essere fatti valere anche prima del successivo pagamento in acconto o a saldo.
7 .- Col secondo motivo il Comune deduce omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., relativamente al ritardato pagamento della seconda parte del secondo certificato di acconto del corrispettivo e del secondo certificato per revisione prezzi.
Il secondo certificato di acconto, relativo ai lavori eseguiti al 13 marzo 1997, venne tempestivamente emesso il 21 marzo 1997 per complessive lire 695.871.540 e venne anche tempestivamente
pagato, ma solo in parte, con mandato del 17 aprile 1997 per lire 592.992.000, nei limiti delle somme disponibili per il Comune, così residuando lire 102.879.540.
Quest’ultimo importo (la ‘ seconda parte del secondo certificato di acconto ‘ pari, dunque, a lire 102.879.540, corrispondenti ad euro 53.132,85), come pure quello relativo al certificato della seconda revisione prezzi, del pari emesso il 21 marzo 1997, vennero pagati con mandati del 22 marzo 2004 (per euro 116.411,50), dopo l’integrazione dei fondi.
Tuttavia, secondo il ricorrente, i certificati comprendevano lavori non previsti nel contratto d’appalto originario del 6 agosto 1992 e nel primo atto di sottomissione del 9 dicembre 1994.
Tali opere, anche se contabilizzate, erano state regolarizzate solo con l’atto di sottomissione del 27 giugno 2002, dopo l’approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva approvata con decreto del Prefetto del 18 dicembre 2001.
Pertanto, avendo l’Impresa eseguito ‘ liberamente ‘ lavori non previsti dal progetto, non poteva configurarsi alcuna valida obbligazione prima della loro regolarizzazione amministrativa (compresa la copertura di spesa) e non sussisteva l’obbligo di emettere il mandato di pagamento, in relazione sia al residuo del secondo certificato di acconto sia al secondo certificato per revisione prezzi del 21 marzo 1997, prima della sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 27 giugno 2002.
Tali circostanze erano state dimostrate in causa mediante la produzione del processo verbale di sospensione dei lavori del 28 aprile 1997 (doc. n° 13 del fascicolo di primo grado), del registro di contabilità (doc. n° 16 del fascicolo di primo grado) e dello stato di avanzamento n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 1997, redatto il 21 marzo 1997 (doc. n° 3 del fascicolo relativo alla memoria ex art. 183, sesto comma, n° 2) ed erano state oggetto di specifica eccezione alle pagine 51, 56 e 57 della comparsa di
risposta d’appello.
La Corte territoriale avrebbe completamente pretermesso l’esame di tali decisive eccezioni ed avrebbe quindi omesso di considerare che non vi poteva essere inadempimento della PA o, almeno, che l’inadempimento poteva essere predicato solo dopo la sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 27 giugno 2002 e sino all’emissione dei mandati del 22 marzo 2004.
8 .- Il mezzo è inammissibile.
Va premesso che l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e possieda carattere decisivo.
Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito ( ex multis : Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n° 13023).
Del pari non sussumibile nel disposto dell’art. 360, primo comma, n° 5, è l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. Su, 27 dicembre 2019, n° 34476).
Ora, la Corte territoriale non ha pretermesso l’esame di un ‘ fatto storico ‘ (nel senso di Cass. Su, 7 aprile 2014, n° 8053) decisivo, ma ha tenuto ben presente che parte dei lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 1997 non erano compresi nel contratto originario e che, pur previsti nel secondo certificato di acconto, vennero ‘ regolarizzati ‘ solo con la seconda perizia di variante e suppletiva approvata dalla Prefettura di Caltanissetta con decreto n° 3262 del 18 dicembre 2001 (sentenza pagine 5-6, nella parte in cui
riassume il contenuto della decisione di primo grado).
La Corte, infatti, è partita dalla constatazione che il tribunale avesse inutilmente affrontato il tema della riconducibilità causale delle sospensioni a carenze progettuali ed organizzative della PA, mentre avrebbe dovuto considerare che le sospensioni dei lavori vennero ordinate il 24 aprile ‘ 1986 ‘ ( recte : 1997), ossia dopo l’esecuzione dei lavori a tutto il 13 marzo 1997.
Da tale premessa il giudice di secondo grado ha fatto discendere la conseguenza che, in assenza di contestazioni in merito alla consistenza ed alla regolarità delle opere compiute, detta sospensione non potesse comprendere anche quella del pagamento dei lavori già regolarmente eseguiti.
Al contrario, la ricorrente lamenta nella sostanza una erronea valutazione delle risultanze istruttorie elencate alle pagine 14 e 15 del ricorso, alle lettere a), b) e c), che, ove correttamente esaminate, avrebbero dovuto condurre -a suo dire -la Corte territoriale a predicare l’insussistenza di una valida obbligazione di pagamento del corrispettivo anteriormente al regolarizzazione della seconda perizia di variante, avvenuta con decreto del Prefetto n° 3262 del 18 dicembre 2001, a seguito della quale il Comune aveva ricevuto l’integrazione del finanziamento per l’appalto ed aveva quindi potuto emettere gli atti di liquidazione n° 301, 302 e 303 del 26 gennaio 2004.
Si tratta, nella sostanza, di una richiesta di rivalutazione di tale materiale istruttorio, inammissibile nella presente sede.
9 .- Col terzo mezzo l’Ente territoriale si duole, ancora, del mancato esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ..
Deduce che la Corte avrebbe erroneamente imputato all’Amministrazione il ritardo tra la data di emissione del terzo certificato di acconto e del terzo certificato relativo alla revisione prezzi (entrambi del 29 luglio 2002) e la data di pagamento (4
settembre 2003), mentre, trattandosi di lavori in variante e suppletivi non previsti nel contratto d’appalto e nel primo atto di sottomissione, eseguiti dall’impresa senza alcuna valida base contrattuale, gli stessi non potevano essere pagati prima dell’approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva e dell’accreditamento delle relative somme: donde la non debenza degli interessi dal 29 luglio 2002 al 4 settembre 2003 (data di emissione dei mandati di pagamento), che, per contro, erano stati riconosciuto dalla Corte nissena in favore dell’appaltatore.
10 .- Anche questo motivo è inammissibile, per le ragioni esposte al precedente paragrafo.
Anche qui, infatti, la ricorrente non deduce una violazione di legge (art. 360, primo comma, n° 3) o una nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n° 4) per motivazione mancante, ma sollecita nella sostanza un riesame dei documenti elencati alle pagine 19-21 del ricorso sub lettere a) – g), che, per quanto già detto, è inammissibile.
Va da ultimo precisato, in relazione ad entrambi i motivi esaminati, che la deduzione della insussistenza di qualunque obbligazione in capo alla PA prima del finanziamento in bilancio comunale delle somme occorrenti per il pagamento dei corrispettivi d’appalto è stata fatta (peraltro senza alcun richiamo a norme di legge) solo al fine di escludere la colpa dell’Amministrazione nel ritardo e non per lamentare la violazione dell’art. 35 del d.lgs. n° 77/1995 (applicabile ratione temporis ), secondo il quale gli Enti locali possono effettuare spese solo ove sussista ‘ l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ‘.
11 .-Si passa ora all’esame dell’ unico motivo di ricorso incidentale , proposto dall’appaltatore, che è manifestamente inammissibile, non solo perché nella rubrica e nel corpo non appare
enunciato alcuno dei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., ma prima ancora perché il motivo è diretto per la gran parte a contrastare il terzo motivo di ricorso del Comune, mentre per la residua frazione (confinata alle righe 3-6 di pagina 29 del controricorso), si limita a chiedere la riforma della sentenza di appello ‘ nella parte in cui non ha riconosciuto alla COGNOME gli interessi di mora dal momento in cui i lavori sono stati eseguiti e contabilizzati prima della approvazione della variante ‘, senza addurre alcuna ragione a sostegno di tale pretesa, se non predicando (pagina 28) la responsabilità della PA che, consapevole della mancanza di approvazione della variante, avrebbe nondimeno chiesto all’appaltatore l’esecuzione delle opere previste in essa (tema che, tuttavia, non ha nulla a che vedere con quello della spettanza degli interessi).
12 .- In conclusione, in accoglimento del solo primo motivo, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello di Caltanissetta, alla quale viene anche demandato di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Va nondimeno dichiarato che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale, nonché l’unico motivo di ricorso incidentale. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024, nella camera di consiglio