Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26022 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26022 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4074/2019 R.G. proposto da:
proposto da
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE, ora così denominata a seguito di modifica dei patti sociali per atto 12 settembre 2018 rep. n. 40427 n. 27129 del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME notaio in RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO in persona dei soci amministratori legali rappresentanti pro-tempore dott. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) con firma congiunta del socio Sig. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) ai sensi dei n. 8 e 6 dei patti sociali di cui sopra, rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), indirizzo p.e.c. EMAIL) nonché, anche disgiuntamente, dall’ AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Roma (cod. fisc. CODICE_FISCALE, indirizzo p.e.c. EMAIL
EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale a margine del ricorso, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico all’indirizzo di Pec EMAIL oppure all’ indirizzo di Pec EMAIL, comunicato ai sensi della l. 2/2009 o ai numeri di fax P_IVA, NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso – come da procura speciale rilasciata in atti del pct dagli dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e
ed al telefax
NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1168 depositata il 18 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-La RAGIONE_SOCIALE è proprietaria di un’area di mq 138.946 nel territorio comunale di RAGIONE_SOCIALE, ai confini nord-ovest della città.
Con Piano regolatore generale comunale del 6 ottobre 1959 una parte dell’area pari a mq 102 mila venne destinata a servizi pubblici e impianti di pubblica utilità, nonché a verde agricolo, per
poi essere qualificata, con la variante al Prg n° 17 del 1976, ad area per parchi pubblici urbani e territoriali.
Un’ulteriore parte dell’area di circa mq 37 mila venne destinata con variante n° 2426 del 9 maggio 1989 a viabilità.
Successivamente, la variante generale al Prgc approvata dalla Regione Piemonte in data 21 aprile 1995, ha attribuito a parte dei lotti (mq 102 mila circa) la destinazione ad ” aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali ” e, ai lotti residui (mq. 37.000 circa), quella di ” aree per la viabilità VI in progetto ‘.
2 .- COGNOME NOME -premesso che detti vincoli avevano carattere espropriativo (e non conformativo) e che essa proprietaria aveva invano invitato il RAGIONE_SOCIALE a corrisponderle un indennizzo ed a risarcire il danno da inerzia nella pianificazione urbanistica, dapprima con istanza del 28 luglio 2008 e poi con istanza del 1° aprile 2011 -conveniva davanti al tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE di quella città onde ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo da reiterazione dei vincoli, nonché il risarcimento del danno da omessa riprogrammazione territoriale.
3 .- Nel contraddittorio delle parti, il primo giudice -istruita la causa con c.t.u. -dichiarava la prescrizione dei diritti azionati.
La Corte d’appello confermava la decisione con la sentenza indicata in intestazione e -risolte alcune questioni pregiudiziali qui non più rilevanti -nel merito osservava che, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, il diritto all’indennizzo derivante da reiterazione dei vincoli di natura espropriativa insorgeva al momento stesso del provvedimento di rinnovazione, con conseguente corretta dichiarazione di prescrizione del diritto, pronunciata dal primo giudice, maturata a far tempo dalla variante approvata il 21 aprile 1995, mentre il primo atto interruttivo era tardivamente intervenuto il 28 luglio 2008.
Per contro, non aveva alcun rilievo la data di nuova scadenza del vincolo (20 aprile 2000), come pure irrilevante era l’intervento di
Corte cost. 179/1999, dato che l’illegittimità costituzionale delle norme non prevedenti un indennizzo in caso di reiterazione dei vincoli costituiva un impedimento (non giuridico, ma) di mero fatto all’esercizio del diritto stesso.
Del pari prescritto era il diritto al risarcimento da inerzia nella programmazione urbanistica, dato che le missive inviate dalla RAGIONE_SOCIALE avevano ad oggetto solo la richiesta di indennizzo per la reiterazione dei vincoli e, in ogni modo, l’appellante non aveva contestato l’applicabilità a tale diritto del termine prescrizionale quinquennale, donde il compimento della prescrizione già anteriormente alla data di invio della prima missiva del 2008.
4 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e resiste il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il quale conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.Il primo motivo, articolato in tre profili, è rubricato come segue: ‘ Sulla asserita prescrizione del diritto all’indennità per reiterazione di vincoli espropriativi (domanda sub A): violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; errata individuazione del dies a quo della prescrizione; errata individuazione e travisamento dei principi giurisprudenziali in materia il tutto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. ‘.
Col profilo sub 1 la ricorrente lamenta l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, facendo presente che il termine prescrizionale decorre, ex art. 2395 cod. civ., solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il diritto all’indennizzo, nel caso di specie, poteva essere esercitato solo dopo la scadenza del vincolo reiterato con delibera del (20 o) 21 aprile 1995 e dunque dal (20 o) 21
aprile 2000, con la conseguenza che la missiva del 28 luglio 2008 aveva interrotto la decorrenza del termine.
Secondariamente, il diritto ad ottenere un indennizzo per la reiterazione dei vincoli sarebbe sorto solo a seguito di Corte cost. n° 179/1999: ragione per cui il diritto poteva essere fatto valere, a tutto concedere, solo dopo tale sentenza.
Col profilo sub 2 la ricorrente deduce che la reiterazione, non essendo stata seguita da alcuna ulteriore attuazione, avrebbe integrato un illecito permanente cessato con la definitiva perdita di efficacia dei vincoli, avvenuta -per l’appunto il (20 o) 21) aprile 2000.
Col profilo sub 3 la COGNOME si duole dell’errata valutazione d ei documenti prodotti, in particolare delle missive inviate al RAGIONE_SOCIALE nel luglio 2008 e nel marzo 2011 e delle risposte date da quest’ultimo, che , ad avviso della ricorrente, contenevano la richiesta di pagamento di un’indennità non solo per la reiterazione dei vincoli, ma anche per l’inerzia nella ripianificazione del territorio.
6 .- Il motivo è in parte infondato ed in altra parte inammissibile.
Il precedente di Cass. 4879/2011, da disattendere -a dire della ricorrente -in quanto isolato ed in contrasto con altra anteriore pronuncia -ha trovato, in realtà, continu ità nell’orientamento espresso da Cass. 13390/2022, che il Collegio condivide.
Con quest’ultima pronuncia si è affermato che l’azione volta ad ottenere l’indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di attività lecita della P.A. e non di un illecito, con decorrenza dalla reiterazione medesima di ciascun vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno (principio che è stato affermato sia con riferimento ai vincoli apposti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n° 327 del 2001, sia a quelli successivi: ex multis , Cass. 12468/2018 e, da ultimo, Cass. 11767/2024).
Non rileva che l’azione non fosse esercitabile prima della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n° 179, trattandosi di mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, privo di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione.
Infatti, la distinzione che fa la ricorrente alle pagine 24-27 del ricorso -per predicare l’insussistenza di una disposizione invocabile a sostegno della pretesa indennitaria al momento della reiterazione del vincolo (anno 1995) e, dunque, l’inconferenza della giurisprudenza citata dalla corte d’appello non ha fondamento, poiché nulla impediva alla RAGIONE_SOCIALE di invocare in un ipotetico giudizio l’incostituzionalità del sistema e di ottenere la declaratoria poi emessa da Corte cost. n° 179/1999.
Tale conclusione rende, di conseguenza , infondata anche l’altra prospettazione della RAGIONE_SOCIALE, a mente della quale il diritto all’indennizzo avrebbe potuto essere azionato solo dopo l’entrata in vigore del Dpr n° 327/2001, col quale -per la prima volta (art. 39) -lo si è riconosciuto.
Infatti, come già sopra rammentato, derivando il diritto all’indennizzo per reiterazione del vincolo da atto lecito e non da attività illegittima, è erronea la qualificazione prospettata in ricorso di illecito permanente, con riguardo alla pretesa di indennizzo.
Le censure sono, infine, inammissibili sia nella parte in cui evocano (profilo sub 2) il vizio motivazionale -che non può più essere denunciato sub specie del vizio di motivazione insufficiente, ossia secondo il paradigma previgente del 360, primo comma, n° 5 (l’appello è stato introdotto nel 2016; cfr. Cass. SU 8053/2014) sia nella parte in cui denunciano l’omissione della motivazione per ‘ travisamento di principi giurisprudenziali ‘, poiché, in base alla stessa prospettazione di parte ricorrente, la motivazione non è stata affatto omessa e la doglianza, come formulata, non è riconducibile ad alcuna tipologia di vizio sindacabile con il ricorso per cassazione.
In conclusione, dato che il vincolo è stato reiterato il 20 aprile 1995 (data di approvazione del Piano regolatore generale) e che la prima missiva al RAGIONE_SOCIALE è stata spedita nel 2008, oltre il termine decennale, la prescrizione del diritto all’indennizzo è stata correttamente pronunciata dal giudice di merito, in applicazione dei suesposti principi.
Quanto, infine, alle censure sulla prescrizione del danno da inerzia nella ripianificazione urbanistica, esse appaiono inammissibili sotto più profili.
Anzitutto, non si confrontano con una delle rationes decidendi espresse nella sentenza impugnata (pag. 18), secondo la quale, anche predicando l’efficacia interruttiva della missiva del 2008, essa non avrebbe in ogni caso validamente bloccato il decorso del termine (questa volta) quinquennale di prescrizione poiché era già ampiamente decorso, ‘ avuto riguardo alla data di scadenza del vincolo ed alla conseguente inerzia nella ripianificazione (2000) ‘.
Secondariamente, e per quanto occorra, l’interpretazione del contenuto degli atti interruttivi non è efficacemente criticato, sia perché le doglianze difettano di autosufficienza, sia perché si tratta di attività di valutazione dei fatti di causa totalmente riservata al giudice di merito (Cass. 15140/2021).
Si passa, pertanto, all’esame del secondo mezzo.
7 .- Il secondo motivo (pag. 41 ricorso) è così rubricato: ‘ Sulle istanze istruttorie formulate in primo grado in sede di osservazioni alla c.t.u., ribadite nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato all’udienza di precisazione delle conclusioni: violazione degli art. 61, 192 e 116 c.p.c. Riproposizione di tali istanze in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. ‘.
8 .- La doglianza, avente ad oggetto domande non esaminate nel merito a causa dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, è assorbita a seguito della reiezione del primo mezzo.
-In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite -si rimanda al dispositivo che segue.
Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024, nella camera di