Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1491-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 295/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/07/2020 R.G.N. 555/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 1^ luglio 2020, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda proposta
R.G.N. 1491/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
da NOME COGNOME, nei confronti della Regione Calabria, avente ad oggetto la condanna della Regione al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver l’COGNOME aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 7 l. Regione Calabria n. 8/2005) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non avere l’accordo risolutivo alcuna valenza novativa ma meramente ricognitiva avendo già la legge disciplinato le condizioni e predeterminato i criteri di computo dell’indenni tà strettamente correlata al trattamento retributivo in essere al momento della risoluzione del rapporto;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, circa l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato operando nella specie la prescrizione ordinaria decennale in ragione del carattere novativo dell’accordo di risoluzione;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2935, 2944 e 2946 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver pretermesso la valutazione di quanto allegato e provato circa l’intervento di
atti interruttivi della prescrizione decennale e comunque la mancata considerazione degli stessi;
-che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione di documenti prodotti in atti idonei a porsi quali atti interruttivi della prescrizione quinquennale;
-che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati atteso che correttamente la Corte territoriale ha dato rilievo al dato per cui nella specie l’erogazione dell’incenti vo finalizzato ad ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto trova la propria fonte, non nell’accordo transattivo delle parti, implicante la novazione del rapporto e delle obbligazioni che originariamente lo connotavano, ma nella legge regionale, che in vista della predetta finalità sancisce il diritto dei lavoratori interessati alla corresponsione di una somma destinata ad integrare il trattamento di fine rapporto loro spettante, così che a quella somma va riconosciuta, secondo l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 17736/2007), natura retributiva, risultando pertanto, non diversamente dal trattamento di fine rapporto, legata alla prestazione lavorativa, così da essere a quello accomunata nella dicitura ‘inde nnità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro’ contemplata dall’art. 2948, n. 5, c.c., ai fini dell’applicazione della prescrizione quinquennale;
-che parimenti infondato si rivela il terzo motivo, desumendosi dalla motivazione resa dalla Corte territoriale, che evidentemente mostra di dare esclusivo, rilievo ai fini dell’effetto interruttivo del termine prescrizionale, alla notifica dell’atto introd uttivo del giudizio, la ritenuta inidoneità al predetto fine degli atti prodotti;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023