Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17460 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 17460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18404/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA , in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Regione Calabria -Risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005 -Incentivo all’esodo – Base di calcolo – Tredicesima mensilità -Computo -Incentivo -Natura retributiva – Termine di prescrizione – Art. 2948, n. 5), c.c.
R.G.N. 18404/2019
Ud. 04/06/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Catanzaro n. 1459/2018 depositata il 29/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1459/2018, pubblicata in data 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME, ha accolto l’appello proposto dalla REGIONE CALABRIA, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1137/2014, pubblicata in data 11 dicembre 2014 e, in riforma di quest’ultima, ha respinto la domanda proposta dallo stesso NOME COGNOME avente ad oggetto l’accertamento del diritto dello stesso ricorrente a vedere computata nella base di calcolo dell’incentivo all’esodo -dovuto al lavoratore per aver aderito all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005 -anche il rateo di tredicesima mensilità.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato la astratta fondatezza della pretesa del lavoratore a vedere computato il rateo di tredicesima nell’incentivo , in quanto voce stipendiale che contribuisce alla determinazione della retribuzione lorda sulla cui base calcolare l’incentivo.
La Corte d’appello, tuttavia, dopo aver ritenuto la natura retributiva dell’indennità in questione, ha affermato la conseguente applicabilità al relativo credito del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5), c.c.
Pertanto, alla luce del lasso temporale tra la risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta in data 20 dicembre 2005, e l’atto di messa in mora del 28 ottobre 2001, la Corte territoriale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito , respingendo il ricorso del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso la REGIONE CALABRIA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 133, 156, secondo comma, 429 e 437 c.p.c.
Il ricorso deduce la sussistenza di un contrasto insanabile tra un primo ‘ dispositivo di rigetto’ (pag. 4 ricorso) che sarebbe stato letto all’esito della discussione ed un secondo dispositivo che sarebbe stato depositato successivamente e che avrebbe invece accolto il gravame.
Deduce, pertanto la nullità della sentenza impugnata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost – Nullità della sentenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. e della L.R. Calabria n.8/2008 – Nullità dell a sentenza’.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe argomentata ‘in modo del tutto logico ed arbitrario’, avendo
peraltro equivocato l’effettivo contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 271/2011.
Il ricorso censura le argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale ad affermare la natura retributiva dell’indennità di esodo, lamentandone la ‘incongruità logica’ e deducendo quindi il carattere ‘apparente’ della motivazione.
Denuncia ulteriormente, l’omesso esame diretto del contenuto del contratto di risoluzione dal quale si sarebbe dovuto evincere che l’incentivo all’esodo non ha natura retributiva.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost – Nullità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. e della L.R. Calabria n.8/2008’
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente interpretato l’accordo risolutivo , giungendo poi ad un errato inquadramento della domanda la quale, secondo il ricorrente, doveva essere qualificata come domanda di accertamento di inadempimento contrattuale, come tale assoggettata alla prescrizione decennale.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 2948 e 1362 e segg. c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-erroneamente la Corte d’appello avrebbe affermato la natura retributiva dell’incentivo all’esodo, dovendosi invece ritenere che lo stesso, in quanto originato da un’intesa di risoluzione consensuale e quindi da un’intesa transattiva,
abbia natura di obbligazione contrattuale assoggettata al termine di prescrizione decennale;
-in ogni caso, dovendo l’incentivo essere erogato in più rate, la prescrizione della pretesa -anche ove ritenuta in ipotesi quinquennale -sarebbe decorsa dalla scadenza dell’ultimo pagamento.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti, si sostanzia in una mera ricostruzione fattuale assertiva ma risulta radicalmente non rispettoso del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi parte ricorrente a richiamare -senza peraltro riprodurre in seppur minima parte nel corpo del ricorso -mere comunicazioni EMAIL, di per sé assolutamente inidonee a costituire adeguato supporto per la ricostruzione dei fatti.
Risulta, quindi, precluso l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.
Il motivo, in primo luogo, sovrappone inestricabilmente profili di error in procedendo con deduzioni concernenti error in iudicando , già per questo profilo risultando inammissibile, alla luce del principio, da questa Corte enunciato, per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve
decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).
In secondo luogo, si deve ulteriormente osservare:
-quanto alle deduzioni concernenti la motivazione apparente, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio in questione sussiste solo nel caso di anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), dovendosi nella specie escludere la sussistenza nella motivazione della decisione impugnata di una qualunque delle ipotesi di vizio appena richiamate;
-quanto alle deduzioni concernenti l’interpretazione del contratto, che il ricorso appare carente già nel profilo della specifica individuazione del modo e delle considerazioni in virtù dei quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o avrebbe applicato tali canoni sulla base di argomentazioni illogiche od
insufficienti, risolvendosi invece la censura nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), la quale peraltro era tenuta ad individuare non l’unica interpretazione astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
A tale profilo di inammissibilità deve aggiungersi l’ulteriore rilievo della mancanza di trascrizione, nel ricorso per cassazione, dell’accordo negoziale o, quanto meno, delle parti più significative, siccome idonee a sorreggere la censura: in tal modo la parte non rispetta l’onere previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
4. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo.
Quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, è sufficiente il richiamo alle considerazioni già svolte in sede di esame del secondo motivo.
Quanto alla tesi ulteriormente sostenuta dal ricorrente -per cui, essendo dedotto un inadempimento contrattuale, la pretesa doveva ritenersi assoggettata al termine di prescrizione decennale -tale tesi -salvo quanto si osserverà in relazione all’ultimo motivo di ricorso non viene neppure concretamente a misurarsi con la ratio della decisione impugnata.
Quest’ultima , infatti, non ha certo negato la natura di azione di adempimento contrattuale della pretesa azionata dal ricorrente, ma la ha ricondotta nell’alveo del termine di prescrizione stabilito , tra l’altro , per le pretese retributive ex art. 2948, n. 5), c.c. ed è, semmai, l’apodittica tesi del ricorrente – per cui qualunque domanda di adempimento di un rapporto obbligatorio sia soggetta al termine
generale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. a risultare non solo priva di concreto riscontro, ma anche direttamente smentita dagli artt. 2948, 2949,2 950, 2951, 2952 c.c., riferiti ad ipotesi di azioni connesse all’inadempimento di un’obbligazione.
L’ultimo motivo di ricorso è infondato .
Al di là del principio generale reiteratamente enunciato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14821 del 27/06/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13777 del 31/05/2013; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5545 del 26/02/2019) – a mente del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto -questa Corte ha avuto modo, anche recentemente, di operare una ricostruzione della natura dell’incentivo ex art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005 e del termine di prescrizione ad esso applicabile.
In quelle sedi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4151 del 2024 ma anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5188 del 2024) si è avuto modo di osservare, richiamando peraltro altri precedenti, che, poiché nella fattispecie in esame la cessazione dal servizio viene preceduta da un accordo intercorso tra le parti del rapporto di lavoro, trova applicazione il principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 487 del 2021 e le precedenti Cass. Sez. L, Sentenza n. 17736 del 2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6663 del 2002), secondo cui allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla
richiesta, da parte di quest’ultimo, di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro, erogata in esecuzione di quell’accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva.
Da tale inquadramento, discende la riconducibilità dell’indennità in questione alla fase conclusiva del rapporto e la conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 5), c.c., trattandosi -come peraltro lo stesso ricorrente deduce -di un’azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, azione che è appunto assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui alla previsione testé citata (Cass. Sez. L – Sentenza n. 25270 del 09/12/2016).
A tali principi la decisione impugnata risulta pienamente conforme, da ciò derivando l ‘ infondatezza del motivo di ricorso, il quale invece risulta radicalmente inammissibile nelle deduzioni (pagg. 16 segg. ricorso) concernenti la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione medesimo, trattandosi di profilo che non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata e che parte ricorrente non ha dedotto di aver sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in os sequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte: rigetta il ricorso.
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione