Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19994 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 19994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15728/2022 R.G. proposto da
REGIONE CALABRIA , in persona del Presidente della Giunta pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in REGGIO CALABRIA,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Incentivo ex art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005 -Base di calcolo -Tredicesima mensilità -Domanda di accertamento -Prescrizione – Decorrenza
R.G.N. 15728/2022
Ud. 04/06/2024 CC
CRISAFI, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
COGNOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello Reggio Calabria n. 519/2021 depositata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 519/2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Reggio Calabria – nella regolare costituzione degli appellati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e nella contumacia di NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) e di NOME COGNOME – ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla REGIONE CALABRIA, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 915/2019, pubblicata in data 21 giugno 2014.
Il Tribunale di Reggio Calabria, adito dagli appellati, aveva accolto la domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto a vedere computato nella base di calcolo d ell’incentivo all’esodo – dovuto ai lavoratori per aver aderito all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005 -anche il rateo di tredicesima mensilità ed aveva conseguentemente condannato la
REGIONE CALABRIA alla corresponsione delle differenze ritenute dovute.
La Corte d’appello ha solo parzialmente accolto l’appello, respingendo unicamente domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendo il loro credito prescritto, mentre ha disatteso il gravame proposto nei confronti degli altri appellati.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato la fondatezza della pretesa dei ricorrenti a vedere computato il rateo di tredicesima nell’incentivo , in quanto voce stipendiale che contribuisce alla determinazione della retribuzione lorda sulla cui base calcolare l’incentivo medesimo, ma dopo aver ritenuto la natura retributiva dell’indennità in questione, ha affermato la conseguente applicabilità al relativo credito del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5), c.c., decorrente dalla c onclusione dell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto.
Recependo le argomentazioni degli appellati, tuttavia, la Corte territoriale ha rilevato che il versamento dell’incentivo non era avvenuto in un’unica soluzione, ed è quindi pervenuta alla conclusione per cui la prescrizione nella specie decorreva dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto nell’accordo.
Individuate, quindi, le specifiche date di tale ultimo pagamento in relazione ai singoli appellati – date tutte anteriori di più di cinque anni rispetto all’introduzione del giudizio nel 2016 – la Corte ha proceduto alla verifica della sussistenza di singoli atti interruttivi, pervenendo alla conclusione per cui tutti gli appellati, ad eccezione dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME – la cui domanda è stata pertanto respinta per intervenuta prescrizione – avevano efficacemente interrotto il decorso della prescrizione prima del suo maturarsi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora REGIONE CALABRIA nei confronti dei soli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Resistono con controricorso i soli NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c.
La ricorrente censura la decisione della Corte reggina nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che la prescrizione della pretesa degli odierni controricorrenti decorresse dalla data dell’ultimo pagamento previsto nell’accordo di risoluzione del rapport o, osservando che ad essere in contestazione non era la debenza in sé dell’incentivo, bensì lo specifico profilo dell’inserimento della voce di tredicesima nella base di calcolo.
Argomenta, conseguentemente, che il dies a quo della prescrizione del diritto dei ricorrenti veniva a decorrere dalla stessa conclusione degli accordi di risoluzione, potendosi far valere già da tale momento la pretesa al computo della tredicesima nella base di calcolo.
Preliminarmente, questa Corte deve rilevare la irritualità della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME, e COGNOME.
REGIONE CALABRIA, infatti, dopo avere indicato in ricorso questi ultimi come domiciliati -come gli altri odierni controricorrenti -presso il ‘loro procuratore e difensore nel giudizio di primo e secondo grado’ AVV_NOTAIO, ha proceduto alla notifica del ricorso medesimo nei confronti di quest’ultimo anche per quanto riguarda la posizione, appunto, di NOME COGNOME, e COGNOME.
L’esame della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, tuttavia, evidenzia che questi ultimi, nel giudizio di gravame, non erano costituiti con l’AVV_NOTAIO, bensì contumaci, con conseguente evidente nullità della notifica del ricorso in quanto non effettuata direttamente nei confronti della parte.
Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Il ricorso è infondato.
Giova premettere, per chiarezza, che nella presente sede non risulta più in discussione il profilo -all’origine del contendere del diritto degli odierni controricorrenti ed intimati a vedere compresa nella base di calcolo per la determinazione dell’incentivo all’esodo la tredicesima mensilità.
Il profilo sollevato con il presente ricorso, invece, investe unicamente il profilo della individuazione del momento in cui deve ritenersi inizi a decorrere il termine di prescrizione del l’accertamento del relativo diritto.
Al riguardo, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha svolto una premessa di fondo, affermando che detto termine di prescrizione doveva ritenersi decorrente ‘dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti di adesione all’esodo’ , in ciò conformandosi -non perfettamente, peraltro – al precedente di questa Corte che, in relazione alla tematica generale del termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita, ha affermato che tale termine decorre dalla cessazione del rapporto, momento a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22390 del 25/07/2023).
Dopo questa premessa, la Corte territoriale, rilevato che la somma oggetto dell’incentivo era destinata ad essere corrisposta non in unica soluzione, ma con una serie di pagamenti rateali, ha concluso che, pur non costituendo detti pagamenti rateali una forma di riconoscimento del debito, la modalità concreta di corresponsione veniva a comportare lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione dalla data dell’ultimo pagamento, concludendo, quindi, nei termini già evidenziati nella parte in fatto di questa decisione.
L’infondatezza del motivo discende, allora, dalla considerazione per cui, essendo il versamento dell’indennità frazionato in più ratei e non risultando da alcuna delle deduzioni delle parti che sin dal momento della conclusione dell’accordo di incentivo all’esodo l’ammontare dell’in centivo medesimo fosse stato specificamente determinato e comunicato agli odierni controricorrenti, non risulta possibile affermare che questi ultimi erano in grado di azionare la propria pretesa sin dal momento della cessazione del rapporto.
Non ignora questa Corte di avere in passato affermato che il diritto all’indennità costituisce un’obbligazione unica e non frazionabile, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione non rileva il fatto che solo successivamente, con la elaborazione dei conteggi di liquidazione, il dipendente venga a conoscenza dell’esatto ammontare della buonuscita (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11995 del 28/06/2004), ma osserva, al riguardo, che l’interesse del dipendente ad agire per la corretta determinazion e dell’incentivo può sorgere solo nel momento in cui tale determinazione venga concretamente in contestazione, e non nel momento, anche di molto anteriore, in cui la quantificazione non risulti ancora specificamente determinata.
Se, quindi, ben può affermarsi che la prescrizione viene a decorrere dalla cessazione del rapporto qualora sin da tale momento l’indennità alternativamente – risulti specificamente determinata oppure venga corrisposta in unica soluzione -potendo il lavoratore in tali casi immediatamente verificare i criteri della sua determinazione e quindi agire per contestarla -per contro, qualora, come nel caso in esame, tale determinazione immediata non risulti effettuata e la corresponsione avvenga in più soluzioni, si deve ritenere che solamente al momento del versamento dell’ultimo rateo il lavoratore abbia la possibilità di verificare la contestazione del proprio diritto a
vedere computata anche la tredicesima mensilità come base di calcolo, sorgendo, a questo punto, l’interesse ad agire per la corretta determinazione.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione delle medesime in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione