Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28316 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 28316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 15262 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2024, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore
PROCURATORE GENERALE RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-intimati- per la cassazione della sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 269/2024, pubblicata in data 20 giugno 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’AVV_NOTAIO COGNOME , per delega dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:
« 1) art. 2 comma 1 vigente RAGIONE_SOCIALE.F per aver tenuto nello svolgimento dell ‘ attività professionale, comportamenti compromettenti l ‘ immagine della professione forense; 2) art. 4 comma 2 vigente C.D.F. per aver violato la legge penale; 3) art. 9 comma 2 vigente RAGIONE_SOCIALE.F per non avere osservato, pur essendone tenuto, nell ‘ esercizio dell ‘ attività professionale, i doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense; 4) art. 23 comma 1 vigente C.D.F. per aver esercitato attività professionale nella procedura esecutiva immobiliare n. 2169/93 R.G.E. innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE senza che via sia stato conferimento dell ‘ incarico dalle parti assistite, avendo le stesse disconosciuto le firme apposte al mandato, ed essendo stato svolto non nel primario interesse delle stesse; 5) art. 23 comma 2 vigente C.D.F. per non aver accertato l ‘ identità delle persone che gli avrebbero conferito l ‘ incarico, conferimento che in realtà non vi sarebbe stato, visto il disconoscimento delle firme apposte al mandato, effettuato dalle stesse parti rappresentate; 6) art. 30 comma 1 vigente C.D.F. per non aver gestito con diligenza la somma complessiva di euro 10.224,375 ricevuta nell ‘ ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 2169/93
R.G.E. nell ‘ interesse parti assistite, ma nel proprio esclusivo interesse, omettendo di renderne conto alle stesse; 7) art. 30 comma 2 vigente C.D.F. per aver trattenuto oltre il tempo necessario le predette somme ricevute nella procedura immobiliare sopraindicata per conto delle parti assistite, senza il consenso di queste ultime, anzi senza che le stesse ne fossero addirittura a conoscenza, con distrazione in proprio favore; 8) art. 31 comma 1 vigente’ C.D.F. per non aver messo a disposizione delle parti assistite le somme riscosse per conto delle stesse nell ‘ ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 2169/93 R.G.E., pari a complessivi euro 10.224,375, portate da mandati di pagamento emessi in suo favore, in forza di una procura alle liti che, così come accertato giudizialmente, le parti stesse non hanno mai rilasciato al predetto legale; 9) art. 50 comma 1 vigente C.D.F. per aver introdotto nel processo esecutivo di cui in premessa, atti suffragati da una procura alle liti che lo stesso sapeva essere falsa, in quanto mai rilasciatagli dalle parti rappresentate, le cui firme ivi apposte sono state disconosciute dalle stesse; 10) art. 50 comma 2 vigente C.D.F. per aver utilizzato nel suddetto processo atti come provenienti dalle parti assistite, suffragati da una procura alle liti che lo stesso sapeva essere falsa, in quanto mai rilasciatagli dalle parti rappresentate, le cui firme ivi apposte sono state disconosciute dalle stesse. In RAGIONE_SOCIALE nel settembre 2008 ».
Il procedimento disciplinare ha avuto origine dalla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, de ll’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 485, 646, 61 n. 11 c.p., per avere falsificato le firme di NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, sul mandato alle liti relativo alla procedura esecutiva immobiliare nei confronti del fratello NOME COGNOME e per avere, all’esito della procedura in
questione, incassato il pagamento complessivo della somma di € 10 .224.375, appropriandosene.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la responsabilità dell’incolpato , applicando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due anni, stante la gravità dei fatti.
Il RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della suddetta decisione, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare per le condotte contestate ai capi 6, 7 ed 8 del capo di incolpazione, nonché ai capi 1 e 3, per la sola parte della violazione dei principi generali posta in essere attraverso le condotte contestate ai capi 6, 7 ed 8. Ha altresì dichiarato la prescrizione in relazione al capo ‘2’ dell’incolpazione per le condotte che si riferiscono alla violazione della legge penale di cui all’art. 646 c .p. e ha dichiarato il non luogo a provvedimento disciplinare per insussistenza della violazione di cui all’art. 4 , comma 2, del codice deontologico, per le condotte riferite alla violazione dell’art. 485 c .p. Ha, invece, confermato la decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell’AVV_NOTAIO in relazione ai capi 4, 5, 9 e 10 dell’incolpazione e, per la parte relativa a questi ultimi, anche ai capi 1 e 3. P er l’effetto, ha irrogato all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno .
Ricorre il NOME, sulla base di tre motivi, proponendo contestualmente istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.
Il RAGIONE_SOCIALE dell’ordine intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
L’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, con i quali si denunzia, rispettivamente, « violazione e falsa
applicazione, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3, del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38, 44 e 51 e della Legge 247 del 2012 artt. 54 », nonché « violazione e falsa applicazione, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3, del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38, 44 e 51 e della Legge 247 del 2012 art. 56 », deve ritenersi logicamente pregiudiziale, in quanto l’ accoglimento di tali motivi (connessi, sia logicamente che giuridicamente e, quindi, congiuntamente scrutinabili) comporterebbe la prescrizione in ordine a tutte le condotte disciplinari per cui è stata irrogata sanzione, anche a prescindere dalla fondatezza delle censure formulate con il primo motivo.
Secondo il ricorrente, « ai fini della prescrizione il regime interruttivo da considerare è quello vigente al momento in cui il diritto può essere esercitato »; ciò comporterebbe, a suo avviso, « che, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, nello specifico si rende applicabile il comma 3 dell’art. 56 che limita gli effetti interruttivi degli atti ivi indicati a max ¼ del tempo previsto per la prescrizione », termine nella specie integralmente decorso al momento della decisione impugnata. Nella specie, inoltre, sarebbe quanto meno applicabile l’art. 54 della nuova legge professionale (legge n. 247 del 2012), in base al quale il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente a oggetto i medesimi fatti, essendo tale legge entrata in vigore nel febbraio 2013 (quindi, prima dell’avvio del procedimento stesso) ed avendo la disposizione in questione ‘natura processuale’.
A suo avviso, « l’applicabilità dell’art. 54 comporta che ai fini del decorso della prescrizione, non essendo più operante lo spostamento del momento dal quale l’azione disciplinare può essere esercitata al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, si deve obbligatoriamente computare -diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il tempo
trascorso dal compimento dell’illecito »; di conseguenza la prescrizione dovrebbe ritenersi integralmente maturata al momento dell’avvio del lo stesso procedimento disciplinare, avvenuto con la comunicazione del C.O.A., in data 30 gennaio 2014. I motivi in esame sono infondati.
1.1 In base al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, « il regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall ‘ art. 56 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell ‘ entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il principio di retroattività della ‘ lex mitior ‘ concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione » (Cass., Sez. U, sentenza n. 20650 del 17/07/2023, Rv. 668367 -01; Sez. U, sentenza n. 23746 del 28/10/2020, Rv. 659288 -01). In particolare, « in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall ‘ art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell ‘ azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo ‘ jus superveniens ‘ , ove più favorevole all ‘ incolpato, restando limitata l ‘ operatività del principio di retroattività della ‘ lex mitior ‘ alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il
momento di riferimento per l ‘ individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione » (Cass., Sez. U, sentenza n. 20383 del 16/07/2021, Rv. 661851 -01).
Nella specie, le condotte per le quali è stata dichiarata la responsabilità del COGNOME, secondo quanto accertato nella decisione impugnata, si sono esaurite, al più tardi, al momento della definizione del processo esecutivo nel quale questi si era costituito per i COGNOME, cioè nel settembre 2008. Tale accertamento non è oggetto di specifiche censure nella presente sede.
Di conseguenza, poiché le condotte per le quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui si controverte sono state poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge professionale n. 247 del 2012, ai fini della prescrizione si applica integralmente il previgente regime.
1.2 Da quanto sin qui esposto discendono, ulteriormente, due conseguenze.
Innanzitutto, deve ritenersi correttamente esclusa dal RAGIONE_SOCIALE l’applicabilità dell’art. 56, comma 3, della legge n. 247 del 2012. In secondo luogo, devono ritenersi applicabili i principi di diritto, più volte enunciati da questa Corte, in tema di decorrenza della prescrizione solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale , nell’ipotesi di procedimento disciplinare promosso, come nella specie, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del R.D.L. n. 1578 del 1933 (disposizione tuttora in vigore e operante nel caso di specie).
In tale caso, l ‘ azione disciplinare è collegata alla pronuncia penale (salvo che a quella di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l ‘ imputato non lo ha commesso), ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima
che se ne sia verificato il presupposto (cfr., ex multis : Cass., Sez. U, sentenza n. 14985 del 15/07/2005, Rv. 585398 -01; Sez. U, sentenza n. 24093 del 10/11/2006, Rv. 592842 -01; Sez. U, sentenza n. 10071 del 09/05/2011, Rv. 617009 -01; Sez. U, sentenza n. 11367 del 31/05/2016, Rv. 639926 -01; Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020, Rv. 656708 -01).
In siffatta ipotesi, pertanto, il principio di autonomia della valutazione dei fatti in sede disciplinare e in sede penale di cui all’art. 54 della legge n. 247 del 2012, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non può affatto comportare una diversa decorrenza, in AVV_NOTAIO, del termine di prescrizione (salvo quanto sarà chiarito -in prosieguo, con riguardo all’esame del primo motivo del ricorso -in ordine alla avvenuta integrale decorrenza di tale termine prima ancora dell’esercizio dell’azione penale).
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3, del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38, 44 e 51 ».
Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della prescrizione dell’azione disciplinare (in relazione ai capi di incolpazione per i quali è stata dichiarata la sua responsabilità), ha ritenuto irrilevante il tempo trascorso tra la data della commissione dell’illecito e il momento dell’esercizio dell’azione penale .
Il motivo è fondato.
Come già chiarito, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che le condotte di cui ai capi 4, 5, 9 e 10 dell’incolpazione (le uniche per le quali è stata dichiarata la responsabilità del COGNOME, unitamente ai correlativi aspetti richiamati nei capi 1 e 3) avevano avuto carattere istantaneo o, al più, prolungato e si erano comunque esaurite, al più tardi, al momento della definizione del processo esecutivo nel quale il COGNOME si era costituito per i COGNOME, cioè nel settembre 2008.
Ritenuta, quindi, l’applicabilità del regime della prescrizione vigente all’epoca del fatto, regolato, in particolare e tra l’altro, dagli artt. 44 e 51 del R.D.L. m. 1578 del 1933, lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha dato espressamente atto che « la consumazione di tali illeciti, per le ragioni dette, si deve ritenere esaurita al settembre 2008 ma, in relazione agli stessi e per i medesimi fatti che ne costituiscono presupposto, è stato emesso nel novembre 2013 … … il decreto di citazione a giudizi o ne ll’ambito del procedimento penale … ». Ha, quindi, correttamente concluso per l’esclusione della prescrizione, sulla base del principio di diritto secondo il quale « l’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella prevista dal precedente art. 38 … … nasce come azione specifica nei confronti dell’AVV_NOTAIO che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza penale di proscioglimento ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale » (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14985 del 15/07/2005, Rv. 585398 -01 e successive conformi).
P eraltro, in base all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, « in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l’azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell’iniziativa disciplinare, previsto dall’art. 51 del r.d.l . n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l ‘ imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente
maturato al momento dell ‘ esercizio dell ‘ azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un ‘ imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell ‘ inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell’illecito » (Cass., Sez. U, sentenza n. 22516 del 07/11/2016, Rv. 641532 -01; conf.: Sez. U, sentenza n. 28386 del 14/12/2020, Rv. 660140 -02; Sez. U, sentenza n. 26990 del 14/09/2022, in motivazione).
Nella decisione impugnata, il RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto adeguatamente conto di tali ultimi principi di diritto, in quanto non ha in alcun modo considerato, ai fini della dedotta prescrizione, il tempo trascorso tra la data della commissione dell’illecito (che ha affermato doversi individuare nel settembre 2008) ed il momento dell’esercizio dell’azione penale , che ha indicato essere avvenuto nel novembre 2013, senza dare conto della formulazione di un’imputazione per il medesimo fatto eventualmente anteriore a tale data.
In sede di rinvio il RAGIONE_SOCIALE dovrà, dunque, valutare nuovamente la fattispecie, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
Sono rigettati il secondo e il terzo motivo del ricorso; è accolto il primo motivo.
La decisione impugnata è cassata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, con conseguente assorbimento della connessa istanza cautelare di sospensione.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso, accoglie il primo motivo e cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili