Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3612 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23430-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E RAGIONE_SOCIALE ODONTOIATRI RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI COSENZA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
contro
ricorrente –
nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI;
– intimati-
avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, n. 101/2019 depositata il 15/07/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il DottNOME NOME COGNOME, odontoiatra iscritto al RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato la decisione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE relativo RAGIONE_SOCIALE, emessa in data 13 dicembre 2016, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disci plinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per la durata di mesi quattro:
per avere rivolto alla collega AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, in più occasioni ed in modo ripetuto, anche in documenti ufficiali, e sempre con amp ia risonanza pubblica, l’accusa di avere commissionato ed utilizzato, senza autorizzazione, e sin dal 2007, un timbro riproducente la propria firma quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
per avere accusato sempre la AVV_NOTAIONOME COGNOME (con esposto del 19 luglio 2010, inviato al RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, ai componenti la RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, ed anche di recente, nel
maggio del 2015, durante una deposizione RAGIONE_SOCIALE collega COGNOME innanzi all’autorità giudiziaria), di avere apposto con un timbro/firma la propria firma falsa (apocrifa) sul documento inviato all’RAGIONE_SOCIALE, in occasione RAGIONE_SOCIALE trasmissione del nominativo del delegato che avrebbe dovuto partecipare all’assemblea nazionale del 30/5/2009; inoltre , nello stesso esposto del 19/7/2010 e nell’audizione del 13/7/2010 te nutasi dinanzi al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e durante la detta audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, di avere accusato la COGNOME di avere falsificato il verbale RAGIONE_SOCIALE‘assemblea RAGIONE_SOCIALE provinciale del 26/5/2009, affermando che l’ assemblea non si sarebbe tenuta e che il delegato avrebbe votato al RAGIONE_SOCIALE senza che nessuno gli avesse dato il mandato;
-per avere accusato nell’ esposto ai RAGIONE_SOCIALE Nazionali RAGIONE_SOCIALE del 10/2/2014 la collega COGNOME di avere falsificato il verbale del RAGIONE_SOCIALE del 5/2/2007, afferma ndo che l’ultimo rigo ‘il AVV_NOTAIO COGNOME chiede alla AVV_NOTAIOssa COGNOME una stretta collaborazione nella gestione RAGIONE_SOCIALE sezione provinciale data l ‘ esp erienza’, sarebbe falso, in quanto oggetto di una successiva aggiunta rispetto al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del verbale.
Per quanto rileva in questa sede la RAGIONE_SOCIALE, nell’applicare l a detta sanzione, riteneva che le prove raccolte avessero permesso di confermare che la AVV_NOTAIOssa COGNOME avesse fatto uso del timbro riproducente la firma del AVV_NOTAIO COGNOME sulla base di un preventivo consenso RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente, che solo a distanza di anni si era doluto di tale condotta.
Aggiungeva che si era palesata l’in fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse rivolte dal AVV_NOTAIO COGNOME quanto alle modalità di tenuta RAGIONE_SOCIALE‘assemblea RAGIONE_SOCIALE sezione locale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In merito alla prescrizione, la decisione
RAGIONE_SOCIALE CAO escludeva che fosse maturata, in quanto le accuse erano state reiterate in diverse occasioni, così che, in caso di reiterazione, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento in cui la condotta era cessata, e quindi a far data dall’11 maggio 2015.
Era altresì emersa l’assoluta in f ondatezza RAGIONE_SOCIALE‘accusa del COGNOME in ordine all ‘aggiunta in un secondo momento RAGIONE_SOCIALE‘invito alla collaborazione alla AVV_NOTAIOssa COGNOME di cui al verbale del 5 febbraio 2007, essendo stata smentita dalle dichiarazioni rese da altri colleghi, come pure era emerso che non fosse veritiera l’accusa alla COGNOME di avere rifiutato di mettere a disposizione l’originale del document o sulla scorta del quale sarebbe stato poi confezionato il timbro recante la firma del COGNOME. Ciò permetteva quindi di ricondurre le condotte contestate alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del codice deontol ogico, palesandosi quindi congrua la sanzione irrogata, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE recidiva, per essere stato il ricorrente già sanzionato per la violazione RAGIONE_SOCIALE medesima norma deontologica.
La RAGIONE_SOCIALE con la decisione n. 101 del 15 luglio 2020 ha rigettato il ricorso del dottCOGNOME.
Dopo avere respinto l’istanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza, in quanto non risultava in atti una richiesta di audizione personale del ricorrente, che comunque aveva nominato un difensore, rigettava l ‘eccezione di prescrizione quinquennale.
A tal fine osservava che il termine decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, ma dalla data in cui l’ente procede nte ha avuto conoscenza dei fatti e, che al fine di determinare se sia intervenuta la prescrizione, occorre individuare il momento RAGIONE_SOCIALE‘ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento
censurato, che, se risale a meno di cinque anni prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura del procedimento dis ciplinare, impedisce la prescrizione.
Inoltre, nel caso in cui l’azione disciplinare scaturisca da un esposto nei suoi confronti, è dalla data RAGIONE_SOCIALE‘ultimo esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare la prescrizione.
Nel merito rilevava che gli esposti presentati dalla AVV_NOTAIO COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME non afferivano alle funzioni s volte da questi nell’RAGIONE_SOCIALE, ma concernevano espressioni calunniose e diffamatorie rivolte alla collega, e che si connotano come idonee a determinare la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 58 ed 1 del codice deontologico, che impongono al sanitario di attenersi ai doveri di solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco nei rapporti di colleganza.
Inoltre, la misura RAGIONE_SOCIALE sanzione era congrua, essendosi tenuto conto di due circostanze aggravanti, quali il rifiuto del ricorrente di aderire ad una proposta di composizione bonaria RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa COGNOME, e la recidiva disciplinare, essendo stato il AVV_NOTAIO COGNOME già condannato nel 2011 alla sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per la durata di due mesi, e sempre per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 citato.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del DPR n. 221/1950, in quanto, come
emerge dalla narrazione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, le vicende sono relative a rapporti di natura istituzionale interni all’RAGIONE_SOCIALE e non già all’esercizio RAGIONE_SOCIALE pr ofessione sanitaria.
Conseguentemente si tratta di fatti che andavano devoluti, come peraltro avvenuto, al giudizio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE detta associazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 1 del codice deontologico di categoria prevede che: Il Codice di deontologia medica – di seguito indicato con il termine ‘Codice’ – identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e RAGIONE_SOCIALE‘odontoiatra -di seguito indicati con il termine ‘medico’ -iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela RAGIONE_SOCIALE salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità RAGIONE_SOCIALE professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro RAGIONE_SOCIALE professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.
Il successivo art. 58, che è appunto oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare, prevede che: Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto RAGIONE_SOCIALEe competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché RAGIONE_SOCIALEe correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e
salvaguarda il migliore interesse RAGIONE_SOCIALE persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro RAGIONE_SOCIALEe spese. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
L’art. 38 del DPR n. 221/1950 prevede poi che la rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALEe condotte dei sanitari non sia limitata solo alle condotte strettamente inerenti al l’ esercizio RAGIONE_SOCIALE professione sanitaria, ma si estende anche a tutte quelle condotte che siano disdicevoli al decoro professionale, anche per attività extra professionale.
Poste tali premesse, si rileva che le vicende che hanno portato all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare appaiono c omunque correlate ad attività connesse strettamente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, vertendosi in materia di comp ortamenti tenu ti all’interno di un’associazione di categoria, ancorché organizzata su base volontaria, ma comunque avente finalità istituzionali correlate all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione sanitaria.
La partecipazione all’associazione in qualità di iscritti di soggetti accomunati dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE medesima professione rende evidente come i doveri di colleganza e correttezza si estendano anche all’interno di tale associazione, e che quindi non sia censurabile l ‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, laddove la rilevanza e la gravità RAGIONE_SOCIALEe accuse (involgenti anche profili penalisticamente rilevanti) possano avere inciso sul decoro RAGIONE_SOCIALE professione.
Né può influire sulla rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALE condotta la circostanza che la medesima possa avere rilievo anche sul piano dei rapporti interni RAGIONE_SOCIALE‘associazione, con la conseguente competenza del RAGIONE_SOCIALE, essendo l’intervento di tale organo limitato alla sorte dei rapporti endoassociativi, ma senza
che sia esclusa anche l ‘ ulteriore rilevanza sul piano RAGIONE_SOCIALE sua valutazione disciplinare per la categoria professionale di appartenenza, atteso il rilievo pubblicistico che assumono per gli ordini professionali, le violazioni disciplinari.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. quanto alla lesione del diritto di difesa.
Assume il ricorrente che la decisione impugnata ha inopinatamente disatteso la richiesta di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza, senza tenere conto che in realtà con istanza del 25/11/2019 aveva fatto richiesta di partecipazione personale all’udienza di discussione del ricorso disciplinare dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima ha , poi, disatteso la richiesta, reputando insussistente il legittimo impedimento addotto dal ricorrente per motivi di salute, assumendo a fondamento del diniego la circostanza che non vi fosse stata richiesta di audizione personale. Risulta, perciò, trascurato il disposto di cui all’art. 59 del DPR n. 221/1950, che per i procedimenti disciplinari dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE prevede che il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente, ma senza che sia prescritta una determinata forma per la formulazione di tale richiesta.
Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto di essere sentito, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio, pena la violazione del diritto di difesa del sanzionato.
Il motivo è inammissibile per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 , co. 1, n. 6, c.p.c.
In punto di diritto si rileva che effettivamente l’art. 59 citato prevede che nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il
sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla commissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che l’art. 59 d.P.R. n. 221 del 1950, prevedente che il sanitario interessato può richiedere alla RAGIONE_SOCIALE di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62 (che dispone che all’interessato va dato avviso RAGIONE_SOCIALE‘adunanza RAGIONE_SOCIALE commissione), e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la RAGIONE_SOCIALE deve disporre l’audizione, rientrando nei poteri discrezionali di tale organo sentire o meno l’interessato solo nell’ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta (cfr. Cass. n. 5885/2000).
Tuttavia, in violazione del citato precetto di cui al n. 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c., il ricorrente riferisce di avere avanzato una richiesta di audizione con istanza del 25/11/2019, ma omette di riprodurne, per quanto rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE censura, il contenuto specifico e soprattutto omette di specificare ove tale documento sia eventualmente stato prodotto in sede di merito ed ove sia attualmente reperibile all’interno RAGIONE_SOCIALE produzione di parte o del fascicolo d’ufficio (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 34469/2019, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora
senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; conf. Cass. n. 18625/2021).
L’omessa offerta di tali indicazioni rende quindi il motivo inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del DPR n. 221/1950, quanto alla corretta applicazione del termine di prescrizione.
Si deduce che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare inizia a decorrere , non dalla data del fatto, bensì dalla data in cui l’ente procedente ne abbia avuto conoscenza; che in caso di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotta occorre individuare il momento RAGIONE_SOCIALE‘ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato; che in caso di avvio di un procedimento a carico di un sanitario che tragga origine da un esposto nei suoi confronti, occorre fare riferimento alla data RAGIONE_SOCIALE‘ultimo esposto al fine di acce rtare se si sia verificata la prescrizione.
Assume il COGNOME che trattasi di affermazioni erronee in punto di diritto, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che la prescrizione decorre sempre dalla data di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
Poiché nella fattispecie le condotte addebitate al ricorrente risalgono nel caso di condotta più recente agli anni 2009-2010, essendo stata esercitata l’ azione disciplinare nel 2016, la prescrizione risulta essere maturata.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha statuito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine
quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, decorre dalla commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ma è interrotto dall’eventuale avvio di procedimento penale a carico RAGIONE_SOCIALE‘incolpato (Cass. n. 23131/2019, che ha altresì ribadito che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE fase giurisdizionale davanti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si produce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2945, comma 2, c.c., l’effetto permanente RAGIONE_SOCIALE‘interruzione).
E’ stata quindi ribadita la regola secondo cui il termine in esame -ove il fatto non abbia rilevanza penale ovvero, in ogni caso, non sia stata avviata l’azione penale -decorre dalla data di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito e non da quella di conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo disciplinare (Cass. n. 9860/2014; conf. Cass. n. 3706/2012, che ha anche chiarito che la convocazione del medico davanti al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 39 del d.P.R. citato, non produce effetto interruttivo, essendo ancora attività preliminare all’apertura del procedimento, e volta all’acquisizione-verifica RAGIONE_SOCIALE elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al RAGIONE_SOCIALE la proposta di promovimento RAGIONE_SOCIALE‘azione).
Inoltre, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, decorre dalla commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ma è interrotto dall’eventuale avvio di procedimento penale a carico RAGIONE_SOCIALE‘incolpato. In tale ultima ipotesi, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale (Cass. n. 10517/2019).
Alla luce di tali principi, ai quali la Corte intende assicurare continuità, risulta palese l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata che, pur avendo richiamato la regola secondo cui la prescrizione, in caso di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotta, decorre solo dal momento di cessazione definitiva RAGIONE_SOCIALE stessa, ha tuttavia risolto la questione RAGIONE_SOCIALE eccepita prescrizione facendo riferimento alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘esposto, atto che per essere provenien te dalla parte e per essere finalizzato all’apertura del procedimento disciplinare, non può av ere idoneità a determinare l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione né può costituire un equipollente RAGIONE_SOCIALE commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, trattandosi piuttosto di atto vo lto a mettere a conoscenza di eventuali illeciti gli organi deputati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione dis ciplinare.
Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame alla RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che dovrà quale giudice di rinvio rivalutare le condotte poste in essere dal ricorrente, ai fini del riscontro RAGIONE_SOCIALE eccepita prescrizione quinquennale, valutando anche gli esposti successivamente avanzati dal COGNOME al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in data 10/2/2014, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel procedimento penale scaturito dai fatti di causa, nonché l ‘ incidenza RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione di un procedimento penale, che avrebbe coinvolto lo stesso ricorrente, come riferito a pag. 14 del ricorso.
5. L’accoglim ent o del terzo motivo determina poi l’assorbimento del quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE esercenti le professioni sanitarie e RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c., quanto all’accertam ento RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente per l’illecito oggetto di contestazione.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quarto motivo;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024