Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24268 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 24268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G.. 8025/2024 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE ;
– intimati – avverso la sentenza n. 41/2024 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/02/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore generale , in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; udito l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Il RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto un esposto nel quale la denunciante, a nome COGNOME, esponeva di essersi rivolta all’ AVV_NOTAIO tra il febbraio ed il marzo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2015 per conferirgli il mandato a promuovere una causa contro il di lei datore di lavoro e di aver consegnato al professionista, quale anticipo per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa causa, l’importo di euro 300,00. Nell’esposto era rappresentato che, trascorsi alcuni mesi, la cliente, ricontattato l’ AVV_NOTAIO, era stata rassicurata genericamente sulla trattazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza e sul fatto che la controparte non si era costituita e d era stata informata RAGIONE_SOCIALE‘ opportunità di trovare un accordo. Di seguito, la signora COGNOME, recatasi presso il Tribunale di Chieti, aveva accertato la mancata iscrizione a ruolo del procedimento e chiesto delucidazioni al procuratore, il quale aveva precisato che il giudizio pendeva presso il Tribunale di Roma. Avvedutasi che la causa non era stata introdotta nemmeno avanti a questo ufficio giudiziario, la cliente era tornata a chiedere spiegazioni all’AVV_NOTAIO COGNOME, il quale aveva riferito di aver deciso di non instaurare il procedimento in quanto era preferibile adire l’ufficio di conciliazione. Nell’esposto era infine spiegato che, ottenuta l’autorizzazione all’inoltro RAGIONE_SOCIALEa proposta conciliativa, il professionista, nuovamente interpellato dalla signora COGNOME, aveva a questa riferito di non ricordarsi RAGIONE_SOCIALEa proposta stessa, chiedendo di essere ricontattato successivamente: di talché la cliente
aveva revocato il mandato e chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘acconto, oltre che la consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione a suo tempo trasmessa, senza ricevere alcuna risposta.
Il locale RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina ha disposto il rinvio a giudizio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per due distinti capi di incolpazione: uno relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9 e 25 del codice deontologico, per essere l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME venuto meno, con il suo comportamento, al dovere di adempiere al mandato ricevuto con probità, dignità e decoro RAGIONE_SOCIALE‘immagine RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE; l’altro per avere il detto professionista omesso di restituire i documenti alla cliente nonostante la richiesta da questa inoltrata verbalmente e a mezzo di lettera raccomandata.
In esito al procedimento il RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina ha ritenuto fondati gli addebiti contestati e ha comminato all’AVV_NOTAIO la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per la durata di un anno.
Il professionista ha impugnato la decisione avanti al RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza del 26 febbraio 2024, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sospensione al periodo di mesi sei.
AVV_NOTAIO ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima pronuncia; l’impugnazione consta di tre motivi e con essa è stata formulata istanza di sospensione cautelare RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta.
Il Procuratore generale ha concluso istando per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è lamentata la «prescrizione RAGIONE_SOCIALEe asserite condotte e RAGIONE_SOCIALEa conseguente sanzione disciplinare». Si deduce che la prescrizione, indipendentemente dagli effetti RAGIONE_SOCIALEa sospensione e RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, non può estendersi oltre un quarto rispetto ai sei anni
di cui all’art. 56, comma 1, l. n. 247 del 2012: il termine di sette anni e mezzo, risultante dal cumulo sopraindicato, sarebbe poi decorso a seguito del proposto ricorso per cassazione.
Col secondo mezzo si oppone «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti disciplinari», nonché «violazione del diritto di difesa e di legge, eccesso di potere, omessa od inesistenza di motivazione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5, c.p.c., violazione del principio del contraddittorio». Il motivo è incentrato sull’istanza di rinvio formalizzata dal ricorrente in data 9 ottobre 2023: istanza che -si deduce non sarebbe stata presa in considerazione dal RAGIONE_SOCIALE onde valutare l’esistenza di un impedimento a comparire RAGIONE_SOCIALEo stesso AVV_NOTAIO COGNOME all’udienza del 18 ottobre 2023.
Il terzo motivo prospetta «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5, violazione di legge ed eccesso di potere, vizio, omessa od illogicità di motivazione», oltre che «inesistenza ed irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa decisione per assenza e incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso», nonché «inesistenza ed irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa decisione per assenza e incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso in assenza RAGIONE_SOCIALEa possibilità di difesa del ricorrente». Si deduce la censurabilità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto di difesa e RAGIONE_SOCIALEa conseguente omessa considerazione di elementi e circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa formazione del convincimento del CNF.
-Può accordarsi precedenza di trattazione al secondo e al terzo motivo, che ruotano intorno a una questione processuale. Tali mezzi di censura sono infondati.
2.1. – Secondo la giurisprudenza del le Sezioni Unite, nel giudizio disciplinare dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza in presenza di una situazione di
legittimo impedimento a comparire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 420ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. Sez. U. 3 novembre 2020, n. 24377; Cass. Sez. U. 24 gennaio 2013, n. 1715; in senso conforme, ex plurimis : Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35459; Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35462; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29589).
2.2. – Ciò posto, come dedotto dal ricorrente, lo stesso, ricevuta la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 18 ottobre 2023, ha notiziato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa propria impossibilità di comparire alla stessa, in quanto quel giorno si sarebbe trovato all’estero per motivi familiari, e ha formulato istanza di rinvio. La richiesta è avvenuta con PEC del 9 ottobre 2023, prodotta in questa sede ex art. 366, n. 6, c.p.c. unitamente all’invito a comparire del RAGIONE_SOCIALE del precedente 5 ottobre. Il differimento non è stato disposto e il CNF non ha motivato le ragioni per le quali la proposta istanza non ha avuto seguito.
Il ricorrente non ha dato tuttavia prova del proprio legittimo impedimento. Come si è visto, questo coincide con un impedimento assoluto a comparire e non con una qualsiasi situazione di difficoltà. Ora, lo stesso AVV_NOTAIO COGNOME ha esposto c he l’acquisto dei biglietti aerei ha avuto luogo il 7 settembre 2023 (pag. 9 del ricorso): dopo, quindi, aver ricevuto, in data 5 ottobre, comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazio ne RAGIONE_SOCIALE‘udienza avanti al CNF. Lo sviluppo del ragionamento non appare coerente con le date indicate.
In assenza di risc ontri quanto all’indifferibilità del viaggio all’estero, e nella concorrente evidenza che il fatto da cui si pretende di ricavare l’ineluttabilità RAGIONE_SOCIALE‘impegno l’acquisto dei biglietti, appunto è riferibile alla persona del ricorrente, che lo ha posto in essere quando era a conoscenza che il trasferimento in Albania sarebbe stato incompatibile con la propria presenza all’udienza, deve ritenersi che la
situazione di impossibilità a comparire fatta valere col ricorso non sia corredata di idoneo riscontro.
– Il primo motivo è fondato, ma solo parzialmente
3.1. Il regime di prescrizione applicabile ratione temporis è quello introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012: l’illecito contestato, infatti, è stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione.
Il cit. art. 56, dopo aver previsto, al primo comma, che l’azione disciplinare si prescrive in sei anni, individua i casi in cui il termine suddetto è interrotto, disponendo che da ogni interruzione decorre un nuovo termine RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni e che, se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto.
3.2. – Nel caso in esame il detto termine risulta essersi effettivamente consumato con riguardo alle violazioni di cui agli artt. 9 e 26 del codice deontologico, posto che i fatti contestati col capo di incolpazione si collocano nel periodo intercorrente tra febbraio (o marzo) 2015 e il 5 ottobre 2016 (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). Al riguardo deve rilevarsi che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 28 dicembre 2023, n. 36204), onde il ricorrente, pur non avendola eccepita avanti al CNF, può farla valere nella presente sede.
La stessa conclusione non può valere per l’illecito consistente nella mancata restituzione dei documenti, di cui all’art. 33 del codice deontologico. Per tale illecito, di natura permanente, vale il principio per cui la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare per illecito permanente RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO decorre solo dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2023, n. 8946; Cass. Sez. U. 2 febbraio 2015,
1822). Non essendo stata fornita alcuna indicazione circa il se e il quando, in base agli accertamenti eseguiti, la condotta in questione sarebbe venuta meno, la censura, con riguardo a tale illecito, non può trovare accoglimento.
– In conclusione, il primo motivo va accolto, per quanto di ragione, mentre il secondo e il terzo devono essere respinti. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al RAGIONE_SOCIALE, che giudicherà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione cautelare. L’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata non può infatti aver luogo in quanto il titolo RAGIONE_SOCIALEa sanzione è venuto meno in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo e respinge gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione a detto primo motivo, nella parte in cui è accolto, e rinvia la causa al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dichiara assorbita l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite