SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6372 2025 – N. R.G. 00003051 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 3051 dell’anno 2021, vertente
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ), presso il cui studio sito in Napoli, al INDIRIZZO, elettivamente domicilia P. C.F.
– APPELLANTE / APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: , presso il cui studio sito in Napoli, alla INDIRIZZO, elettivamente domicilia P. C.F.
– APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l’udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 -ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 16 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Napoli, la agiva nei confronti della deducendo:
di aver acceso, sul finire degli anni settanta, il conto corrente di corrispondenza n. 13232 presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-che, all’esito di vari passaggi societari, tale rapporto giuridico veniva trasferito, dapprima, alla e, in seguito a cessione di ramo d’azienda bancaria ex art. 58 t.u.b., alla (già RAGIONE_SOCIALE), con efficacia dall’1.07.2007;
che, in seguito a tali vicende, il suddetto c/c veniva infine rubricato sotto il n. 00549/56671422, senza subire soluzione di continuità o vicende novative;
di aver estinto il c/c in data 15.09.2016;
di aver richiesto, in pari data, alla in via stragiudiziale copia degli estratti conto relativi al c/c in esame, mai trasmessi in corso di rapporto;
che, nonostante i numerosi solleciti, la banca aveva consegnato solo gli estratti infra-decennali;
che, con citazione notificata il 16.09.2016, aveva introdotto un primo giudizio contro il suddetto istituto di credito (n.r.g. 27538/2016), volto all’accertamento del saldo del medesimo c/c e alla condanna della banca al pagamento del saldo attivo ricalcolato;
che, in detto giudizio, il Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c., aveva ordinato alla banca di esibire gli estratti conto, ordinari e scalari, dall’apertura del c/c all’1.09.2006;
-che l’istituto di credito non aveva ottemperato a tale ordine.
Tanto premesso, chiedeva all’adito giudice di:
« I. accertare e dichiarare che la ha diritto alla consegna della copia dei seguenti estratti tutti inerenti al c/c di corrispondenza originariamente rubricato 13232, poi rubricato 13232/1, poi rubricato 132321-18, poi rubricato 566714-22 e da ultimo codificato 00549/56671422: dall’apertura all’1.9.2006;
condannare la a consegnare alla copia dei documenti indicati al capo I che precede;
III. ex art. 614 bis cod. proc. civ., condannare la
a pagare alla per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della consegna, euro 500,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l’On.le Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia;
IV. condannare la alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori previdenziali ed accessori tributari come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario ».
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la , insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. In particolare, eccepiva:
-l’incompetenza per territorio del tribunale adito;
-la litispendenza rispetto al preveniente giudizio recante n.r.g. 27538/2016;
-di non essere tenuta alla consegna della documentazione ultradecennale, ai sensi dell’art. 119, co. 4, t.u.b.;
di non essere comunque in possesso della documentazione richiesta, in quanto anteriore all’1.07.2007, data in cui è divenuta efficace la cessione del ramo d’azienda bancaria con cui la ha trasferito ad essa banca i diritti e gli obblighi inerenti al rapporto di c/c in esame;
in ogni caso, la prescrizione del preteso diritto alla consegna della documentazione ultradecennale.
Espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c., n.r.g. 4091/2021, repert. n. 7943/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, così provvedeva:
« Ordina alla di provvedere alla immediata consegna, in favore della degli estratti conto inerenti il c/c di
corrispondenza originariamente identificato al n. NUMERO_DOCUMENTO e da ultimo con il n. NUMERO_DOCUMENTO dall’apertura del rapporto al giorno 1.9.2006.
Fissa in € 50,00 la somma di denaro dovuta dalla resistente in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento.
Condanna la al pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge ».
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 1° luglio 2021, la ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza, convenendo in giudizio per l’udienza del 10 dicembre 2021 la , e formulando le seguenti conclusioni:
« IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA
disporre inaudita altera parte e/o previa fissazione dell’udienza di discussione la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento gravato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in parte narrativa ed, in particolare, attesa l’impossibilità all’ottemperanza spontanea e/o coattiva;
NEL MERITO
accogliere il presente appello per i motivi gradatamente esposto, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, seconda civile, rg 4091/2021 cron 8743/2021 rep 7943/2021 in data 15.6.2021, respingendo per l’effetto e nel merito la domanda proposta dalla in prime cure con il ricorso depositato il 16.2.2021;
condannare parte appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio, con ogni maggiorazione di legge ».
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell’impugnazione, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, e formulando a questa Corte le seguenti istanze: « in via preliminare
respingere l’avversa istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado siccome infondata; nel merito
respingere tutti i motivi dell’appello principale, perché inammissibili e/o infondati, in fatto e in diritto;
in via condizionata all’accoglimento del motivo dell’appello principale che individua nel co.4 dell’art. 119 T.u.b. il diritto della correntista alla consegna degli estratti conto,
accertare e dichiarare che la ha diritto ex artt. 1856 e 1713 cod. civ. alla consegna della copia dei seguenti estratti conto tutti inerenti al c/c di corrispondenza originariamente rubricato 13232, poi rubricato 13232/1, poi rubricato 132321-18, poi rubricato 566714-22 e da ultimo codificato 00549/56671422: estratti ordinari e scalari dall’apertura al 1.9.2006;
per l’effetto, condannare la a consegnare alla copia dei documenti indicati al capo III che precede;
ex art. 614 Bis cod. proc. civ., condannare la
a pagare alla per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della consegna, euro 50,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l’On.le Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia;
VI. condannare l’appellante principale alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone ».
Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2021, la Corte ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando contestualmente l’udienza del 9 marzo 2023 per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
In data 11 luglio 2025, sciogliendo la riserva all’esito della celebrazione dell’udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 -ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
3. L’appello principale
3.1.1. Con il primo motivo di appello, l’impugnante censura la sentenza di primo grado asserendo che il tribunale avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di litispendenza formulata rispetto al preveniente giudizio recante n.r.g. 27538/2016 e pendente tra le stesse parti.
In particolare, non sarebbe condivisibile l’interpretazione data dal tribunale, secondo cui si tratterebbe di « giudizi aventi diverso oggetto: uno relativo all’accertamento del saldo contabile del rapporto, l’altro relativo all’accertamento dell’autonomo diritto alla consegna dei documenti ». Secondo la tesi dell’impugnante, infatti, la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata nel primo giudizio avrebbe determinato la definitiva consumazione del diritto alla consegna, il quale non potrebbe pertanto essere duplicato e riattivato in altro procedimento.
3.1.2. Con il secondo motivo di appello, la lamenta che il primo giudice l’avrebbe erroneamente condannata a consegnare alla correntista gli estratti conto dall’apertura all’1.09.2006, violando gli artt. 119, co. 4, t.u.b. e 2220 c.c.
Invero, le norme citate -che circoscrivono l’obbligo di consegna entro un limite temporale di dieci anni anche a tutela dell’interesse della banca, che sarebbe altrimenti tenuta a conservare sine die la documentazione inerente ai rapporti con i clienti -troverebbero applicazione anche agli estratti conto, sicché la correntista non avrebbe diritto agli estratti richiesti, in quanto ultradecennali. Un così ampio diritto alla consegna della documentazione bancaria, e un correlativo obbligo in capo alla banca, non potrebbero ricavarsi né dall’art. 119, co. 1 e 2, t.u.b. i quali, diversamente dal co. 4, non attribuirebbero al cliente un diritto soggettivo ‘perfetto’ autonomamente azionabile, né dalla clausola generale di buona fede ex art. 1375 c.c., posto che la buona fede non potrebbe fondare la nascita di obblighi contra legem .
3.1.3. Con il terzo motivo di appello, l’impugnante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto alla consegna vantato dalla correntista, ritenendo che il relativo termine debba farsi decorrere dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Secondo la banca, in mancanza di una norma ad hoc che fissi espressamente il dies a quo della prescrizione dalla chiusura del conto, l’ordinario termine decennale dovrebbe piuttosto decorrere dalle singole scadenze di volta in volta previste per la trasmissione periodica. Ne conseguirebbe l’intervenuta prescrizione del diritto alla consegna degli estratti conto oggetto del presente giudizio, in quanto tutti anteriori al decennio dalla richiesta formulata dalla correntista.
3.1.4. Con il quarto motivo di appello, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dalla correntista ai sensi dell’art. 614 -bis c.p.c., fissando in euro 50,00 la somma dovuta da essa banca per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna alla consegna della documentazione richiesta.
La misura coercitiva fissata sarebbe infatti manifestamente iniqua, in quanto la prestazione alla cui esecuzione mira sarebbe oggettivamente ineseguibile, atteso che la banca avrebbe dimostrato di non essere in possesso degli estratti conto richiesti (dall’apertura all’1.09.2006), non essendo -a suo dire -tenuta alla conservazione della documentazione ultradecennale, ed essendo divenuta titolare del rapporto per cui è causa solo dall’1.07.2007.
3.2. L’appello proposto dalla banca è fondato e dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.2.1. Deve preliminarmente osservarsi che l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al Collegio impone di esaminare in via prioritaria il primo e il terzo motivo di appello concernenti, rispettivamente, la questione pregiudiziale di rito relativa alla litispendenza e la questione preliminare di merito avente a oggetto la prescrizione del diritto alla consegna vantato dalla correntista.
Ciò posto, va innanzitutto rigettata l’eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Come correttamente rilevato sul punto dal primo giudice, « infondata è l’eccezione di litispendenza con il giudizio n. 25738/2016 r.g. in quanto trattasi di giudizi aventi diverso oggetto: uno relativo all’accertamento del saldo contabile del rapporto, l’altro relativo all’accertamento dell’autonomo diritto alla consegna dei documenti.
Inoltre, la circostanza che analoga richiesta sia stata avanzata in quel giudizio ex art. 210 cpc, non preclude in alcun modo alla correntista di agire separatamente in via ordinaria per ottenere l’accertamento con autorità di giudicato del proprio diritto e la conseguente condanna ». In merito a quest’ultimo profilo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l’art. 119 t.u.b. « pone una disposizione di natura sostanziale disposizione, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio ha, dunque, natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale’ (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641), sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione » (Cass. n. 8914/2025); per contro, diversa è la natura dello strumento configurato dall’art. 210 c.p.c., che consente di far valere il citato diritto per il tramite dell’intervento del giudice a mezzo dell’ actio ad exibendum , la quale in questo caso costituisce proiezione sul piano processuale dell’esercizio senza successo della norma sostanziale (Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n. 9082/2023). Ne consegue che dal ricorso a tale residuale mezzo istruttorio non può farsi discendere alcuna preclusione relativa alla possibilità di far valere in un separato giudizio l’autonomo diritto sostanziale configurato dall’art. 119 t.u.b.
3.2.2. Risulta invece meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello. In primis , se è vero che gli estratti conto devono intendersi ricompresi nell’ambito della ‘documentazione’ menzionata dall’art. 119, co. 4, t.u.b., con conseguente applicabilità anche ad essi del limite temporale di dieci anni stabilito da detta norma (si veda, per tutte, Cass. n. 35039/2022, secondo cui « il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione
relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993 riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti »), occorre tuttavia precisare che, nel caso di specie, la non ha lamentato l’inadempimento della banca all’obbligo di cui all’art. 119, co. 4, t.u.b., consistente nel riconsegnare, su richiesta del cliente, copia della documentazione bancaria già inviata, ma ha piuttosto allegato che gli estratti conto per cui è causa non le sono stati mai trasmessi in corso di rapporto, alle relative scadenze.
Ebbene, « non vi è dubbio che in siffatta ipotesi di omesso invio degli estratti conto, l’obbligazione della banca di consegnare i medesimi rimanga in vita e possa essere azionata, ai sensi del secondo comma, e non del quarto comma, dell’art. 119 », anche al fine di ottenere estratti conto riferibili ad un arco temporale più ampio del decennio (Cass. n. 8914/2025).
Cionondimeno, va rilevato che la possibilità di agire per l’adempimento dell’originaria obbligazione di consegna degli estratti conto, prevista dal secondo comma dell’art. 119 t.u.b., incontra pur sempre il limite della prescrizione estintiva, posto che « trovano difatti applicazione, da un lato, l’art. 2946 c.c. (salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, tutti i diritti, incluso quello di ottenere copia degli estratti conto, si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni), e, dall’altro, l’art. 2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto di ottenere copia degli estratti conto può essere fatto valere, e cioè dalla scadenza di volta in volta applicabile) ». Invero, la banca, « in applicazione del secondo comma dell’art. 119 dello stesso testo unico, deve inviare gli estratti conto secondo la cadenza temporale dovuta nel rapporto di conto corrente, con la conseguenza che l’inadempimento dell’obbligazione -da adempiersi presso il cliente creditore della prestazione -si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto », sicché il dies a quo del termine decennale di prescrizione non può che decorrere, in base
ai principi generali, dalle singole scadenze previste per l’invio periodico degli estratti conto, anziché dalla chiusura del rapporto di c/c.
In applicazione di tali principi, nel caso in esame, emerge in maniera chiara che il diritto della alla consegna degli estratti conto ( ex art. 119, co. 2, t.u.b.) dall’apertura del rapporto all’1.09.2006 sia prescritto, atteso che esso è stato esercitato soltanto al momento della richiesta stragiudiziale trasmessa alla banca in data 15.09.2016 -dunque, ben oltre il termine ordinario decennale, maturato in data 1.09.2016 per l’ultimo degli estratti conto de quibus -, e che non risultano posti in essere precedenti atti interruttivi ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.
4. L’appello incidentale condizionato
Con l’appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, la censura la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di considerare che il diritto alla consegna degli estratti conto richiesti (dall’apertura all’1.09.2006) spetterebbe in ogni caso ai sensi dell’art. 1713 c.c., cui l’art. 1856 c.c. rinvia.
Invero, sulla banca, quale mandataria del cliente, graverebbe comunque l’obbligo di rendiconto, da adempiersi mediante la consegna degli estratti conto riferibili all’intero rapporto. Né, d’altra parte, potrebbe invocarsi, in senso contrario, la prescrizione del diritto della correntista alla consegna degli estratti conto ex artt. 1713 e 1856 c.c., atteso che tale diritto investirebbe l’intero corso della relazione commerciale, sicché, anche alla luce del carattere unitario del rapporto giuridico di mandato, il dies a quo del termine decennale di prescrizione coinciderebbe con la chiusura del conto corrente.
Ritiene il Collegio che l’appello incidentale sia infondato e vada, pertanto, rigettato.
Nello specifico, è pur vero che nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario il correntista ha diritto al rendiconto nei confronti della bancamandataria, in forza del combinato disposto degli artt. 1713 e 1856 c.c.; tuttavia, non vi è ragione di dubitare che « l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguito
altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22 » (cfr., anche per tale aspetto, Cass. n. 8914/2025).
maggio 1997, n. 4598) Ne consegue che il diritto alla consegna degli estratti conto, anche se ricondotto al diritto del cliente di ottenere il rendiconto periodico da parte dell’istituto di credito, si prescrive in ogni caso nel termine di dieci anni decorrenti dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere, e dunque (non dalla chiusura del c/c, ma) dalle scadenze di volta in volta considerate, sicché, per quanto sin qui esposto, il diritto azionato risulta comunque estinto per prescrizione.
5. Conclusioni. Il regime RAGIONE_SOCIALE spese.
5.1. Per quanto esposto, in accoglimento dell’appello principale e reietto l’appello incidentale, l’ordinanza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti
di
Rimane assorbito nella decisione il secondo motivo dell’appello principale.
5.2. L’accoglimento dell’appello principale importa la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio, atteso che, in base al disposto dell’art. 336 c.p.c., la riforma totale o parziale -della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Nel procedere ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, va tenuto presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale, non risultando possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d’appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame.
La piena soccombenza della comporta che le spese dei due gradi di giudizio vadano poste interamente a suo carico e si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, dello scaglione di riferimento.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, oltrechè della natura dell’affare, RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e dell’opera prestata.
Visto l’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M .
La Corte di appello di Napoli -Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla avverso l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c., n.r.g. 4091/2021, repert. n. 7943/2021, del Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento n. 3051 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, pubblicata il 15 giugno 2021, così provvede:
1) accoglie l’appello principale, rigetta l’appello incidentale e, per l’effetto,
in riforma dell’impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta dalla
condanna la in persona del legale rappresentante p.t. , a rifondere alla le spese del doppio grado di giudizio, che liquida:
per il primo grado, in euro 7,616,00 per compensi;
per il presente grado, in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
visto l’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 13 novembre 2025
Il COGNOME Estensore Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME) (dott.ssa NOME COGNOME)