Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 450 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20907/2018 R.G. proposto da:
ISTITUTO PER COGNOME NOME COGNOME, in persona del commissario straordinario NOME COGNOME COGNOME elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME vedova COGNOME quale unica erede di COGNOME NOME, elett.te domiciliata in CATANIA, INDIRIZZO presso lo Studio Legale RAGIONE_SOCIALE,
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato,
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.1076/2018 depositata il 14.5.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, deceduto a Catania il 23.6.1988, con testamento olografo del 12.4.1986 disponeva di parte dei suoi beni in favore della erede NOME, e con testamento olografo del 28.11.1986 nominava erede dei restanti suoi beni mobili ed immobili l’Istituto per Ciechi NOME COGNOME, con sede in Catania, INDIRIZZO (d’ora in poi per brevità Istituto Ciechi), e questi due testamenti, su concorde richiesta di NOME e dell’Istituto Ciechi, venivano pubblicati l’8.7.1988 dal notaio COGNOME.
L’Istituto RAGIONE_SOCIALE il 6.10.1988 deliberava di accettare l’eredità con beneficio d’inventario (come imposto per le persone giuridiche dall’art. 473 cod. civ.), ed ai sensi dell’art. 17 cod. civ., nel testo all’epoca vigente, richiedeva all’Autorità Governativa l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità, che ne costituiva condizione di efficacia, ma prima della redazione dell’inventario dei beni (avvenuta con la redazione del verbale del notaio COGNOME del 31.5.2016), apprendeva dal notaio NOME Vigneri che il 19.7.1988 il medesimo aveva provveduto, su richiesta di COGNOME Luigi, alla pubblicazione del testamento olografo del 4.6.1988, scritto su un libro del filosofo Cartesio e con data corretta,
attribuito a Cunsolo NOME, nel quale era indicato ‘ mio fratello NOME è il mio erede universale’, testamento poi registrato e trascritto presso la Conservatoria.
L’Istituto RAGIONE_SOCIALE denunciava alla Procura della Repubblica la redazione del testamento olografo ritenuto falso del 4.6.1988 di COGNOME NOME, ed il 9.11.1988 conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Catania COGNOME Luigi per fare dichiarare nullo il suddetto testamento per difetto di autografia, e valido, invece, il precedente testamento olografo di COGNOME NOME del 28.11.1986 in suo favore, altrimenti revocato per incompatibilità dal successivo testamento impugnato, e per ottenere la condanna di COGNOME NOME alla consegna degli immobili e dei beni mobili con quest’ultimo lasciati all’Istituto RAGIONE_SOCIALE, a dare conto dei frutti percepiti, ed a restituire le somme che aveva prelevato dal deposito di Cunsolo Alessio presso la Cassa di Risparmio.
Nel giudizio civile così introdotto si costituiva COGNOME NOME, che chiedeva in via preliminare la sospensione per pregiudizialità penale, che veniva però respinta in quanto l’azione penale nei suoi confronti non risultava ancora esercitata, e nel merito il rigetto delle domande dell’Istituto Ciechi.
Il Tribunale di Catania, sezione stralcio, con la sentenza non definitiva n.275/2004, valutate autonomamente le consulenze grafologiche espletate in sede penale ed in sede civile, dichiarava non autografo e pertanto nullo il testamento olografo di COGNOME NOME del 4.6.1988 a favore di COGNOME NOME, e pertanto valido il precedente testamento olografo di COGNOME NOME del 28.11.1986 a favore dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE, pubblicato dal notaio COGNOME l’8.7.1988, e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l’individuazione dei beni e la consegna dei beni mobili e per il rendiconto.
Tale sentenza veniva immediatamente appellata da COGNOME NOME, e confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1203 del 14.10.2008.
L’RAGIONE_SOCIALE promuoveva altresì un ulteriore giudizio nei confronti di COGNOME NOME davanti al Tribunale civile di Catania, che il 28.4.2008, con la sentenza n. 2149/2008, condannava COGNOME NOME al rilascio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE di una serie di beni immobili ricompresi nel patrimonio di COGNOME NOME, ed al pagamento della somma di € 244.688,83, e tale sentenza, appellata da COGNOME NOME, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 224/2010.
Contro entrambe le sentenze della Corte d’Appello di Catania venivano proposti separati ricorsi alla Suprema Corte da COGNOME NOME, poi riuniti, e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13402 del 30.6.2015, rigettava entrambi i ricorsi.
A seguito di questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE aveva potuto completare la redazione dell’inventario (verbale redatto dal notaio COGNOME il 31.5.2016) ed era stato immesso nel possesso dei beni ereditari di Cunsolo Alessio.
Nel frattempo, in sede penale, il Tribunale di Catania, nel processo in cui l’RAGIONE_SOCIALE si era costituito parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di falso materiale in testamento olografo (art. 491 cod. pen.) ascritta a COGNOME NOME in relazione al testamento attribuito a COGNOME NOME del 4.6.1988, con la sentenza dibattimentale n.912/1996 dell’11.6.1996, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato dell’art. 491 cod. pen. estinto per intervenuta amnistia, pur riconoscendo COGNOME NOME come responsabile del fatto materiale della falsificazione della data di quel testamento, e dichiarava nel dispositivo la falsità del testamento del 4.6.1988 ai sensi dell’art. 537 c.p.p., ma senza ordinarne la cancellazione, o la distruzione.
La suddetta sentenza penale veniva confermata l’8.10.1997 dalla Corte d’Appello di Catania, che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile, e definitivamente il 14.10.1998 dalla Corte di Cassazione.
Mentre ancora era pendente il giudizio civile di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo di COGNOME NOME del 4.6.1988, COGNOME NOME notificava l’11.10.2013 il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Catania all’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare la prescrizione decennale del diritto dell’Istituto di accettare l’eredità di COGNOME NOME, la cui successione si era aperta il 23.6.1988.
Nel relativo procedimento sommario l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto della domanda di controparte, sostenendo di essere un chiamato ulteriore all’eredità di COGNOME NOME, che non poteva accettare tale eredità, in quanto a seguito della pubblicazione del sopravvenuto ed incompatibile testamento olografo attribuito al de cuius del 4.6.1988, col quale unico erede di COGNOME NOME era stato istituito il fratello COGNOME NOME, era venuta meno la delazione in suo favore, e solo col passaggio in giudicato dell’accertamento della nullità del testamento olografo del 4.6.1988 avrebbe riacquistato il diritto di accettare l’eredità in base all’anteriore testamento olografo in suo favore del 28.11.1986, ed invocava l’applicazione dell’art. 480 comma 3° cod. civ., secondo il quale il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Il Tribunale di Catania con l’ordinanza del 27.1.2015 respingeva la domanda di COGNOME NOME di accertamento della prescrizione del diritto dell’Istituto Ciechi di accettare l’eredità di COGNOME NOME, in quanto a quell’epoca non era ancora intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione del 30.6.2015 n. 13402 che avrebbe reso
definitivo l’accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo di Cunsolo Alessio del 4.6.1988 e la conseguente nullità dello stesso del giudice civile, per cui l’accettazione dell’eredità di COGNOME NOME da parte di COGNOME NOME aveva sospeso il corso della prescrizione del diritto di accettare l’eredità dell’RAGIONE_SOCIALE, iniziata con l’apertura della successione di COGNOME NOME, fino al definitivo accertamento del giudice civile sul difetto di autenticità e conseguente nullità del testamento del 4.6.1988 di Cunsolo NOME a favore di Cunsolo Luigi.
Impugnata l’ordinanza da COGNOME NOME, contrastato dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1076/2018 del 22.3/14.5.2018, accoglieva l’appello, ed in riforma della decisione di primo grado, dichiarava prescritto il diritto dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME e condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Avverso tale ultima sentenza, notificata il 14.5.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a Cunsolo Luigi il 2/6.7.2018, l’Istituto RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sette motivi, cui resiste NOME NOME, vedova ed unica erede di Cunsolo Luigi, deceduto il 7.5.2017, con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 18.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’Appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, abbia ritenuto prescritto il diritto dell’Istituto Ciechi di accettare l’eredità relitta da COGNOME NOME, facendo decorrere il termine decennale dell’art. 480 comma 1° cod. civ., anziché dall’apertura della successione di COGNOME NOME (23.6.1988), come era stato allegato da COGNOME NOME, unico beneficiario del successivo testamento olografo di COGNOME NOME del 4.6.1988 (pubblicato dal notaio COGNOME il 19.7.1988) che aveva implicitamente revocato il testamento olografo del 28.11.1986 a favore dell’Istituto Ciechi ed il precedente testamento olografo sempre di Cunsolo Alessio del 12.4.1986 che aveva istituito erede per altri beni COGNOME NOME (pubblicati entrambi dal notaio COGNOME l’8.7.1988), dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione penale (14.10.1998), che aveva confermato la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta amnistia nei confronti dell’imputato COGNOME NOME per il reato di falso materiale in testamento olografo (art. 491 cod. pen.) del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato ai sensi dell’art. 537 c.p.p. la falsità del testamento olografo del 4.6.1988, alterato nella data, pur senza disporne la cancellazione, in tal modo determinando la caducazione della delazione ereditaria a favore di COGNOME NOME e la nuova decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità di COGNOME NOME per l’Istituto Ciechi, ritenendo applicabile analogicamente l’art. 480 comma 3° cod. civ.
Col secondo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2938 cod. civ.
Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello, pur essendo quella della prescrizione un’eccezione in senso stretto riservata alla parte interessata, abbia rilevato d’ufficio la prescrizione, in contrasto con la previsione dell’art. 2938 cod. civ., facendola decorrere dal
passaggio in giudicato del 14.10.1998 della sentenza penale che aveva accertato la falsità del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME del 4.6.1988, anziché come da quest’ultimo richiesto, dall’apertura della successione di COGNOME NOME (23.6.1988).
Col terzo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., per omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto della domanda e delle argomentazioni addotte da COGNOME NOME nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.5.2013 al Tribunale di Catania, col quale aveva chiesto di accertare la prescrizione del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME dall’apertura della successione del 23.6.1988, in tal modo consentendo a COGNOME NOME, col terzo motivo di appello, di proporre domande nuove, in violazione del divieto sancito dall’art. 345 c.p.c.
I primi tre motivi, tra loro interconnessi, in quanto fondati sull’individuazione dei fatti allegati in primo grado dalle parti a sostegno dell’invocata prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità di Cunsolo Alessio, e sulla valutazione circa la corrispondenza ad essi della decisione adottata dall’impugnata sentenza, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Anzitutto, va evidenziato che se è vero che nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. COGNOME NOME aveva chiesto di accertare la prescrizione ai sensi dell’art. 480 comma 1° cod. civ. del diritto dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità relitta da COGNOME NOME dall’apertura della sua successione, avvenuta con la morte del predetto in data 23.6.1988, è anche vero che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado l’Istituto RAGIONE_SOCIALE ha tempestivamente eccepito che in quanto ‘chiamato non delato’, assimilabile al chiamato ulteriore
previsto dall’art. 480 comma 3° cod. civ., il suddetto termine di prescrizione decennale non poteva essere fatto decorrere nel tempo che era stato necessario per fare dichiarare nullo con sentenza passata in giudicato il testamento olografo a favore di COGNOME NOME del 4.6.1988, ed alla pagina 4 aveva dedotto che il giudicato penale con la dichiarazione di falsità di tale ultimo testamento di COGNOME NOME ex art. 537 c.p.p. si era avuto il 14.10.1998 (come emergente dalla prodotta sentenza del Tribunale penale di Catania, confermata in secondo grado ed in Cassazione).
Premesso che il fatto costitutivo della prescrizione è rappresentato dall’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale, o finale di esso, trattandosi di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27.7.2016 n. 15631; Cass. 16.5.2016 n. 9993; Cass. 20.1.2014 n. 1064; Cass. n. 4238/2011 richiamata anche nell’impugnata sentenza), va considerato che i fatti storici posti a base della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità che è stata dichiarata in secondo grado, in riforma dell’ordinanza ex art. 702 ter comma 5° c.p.c. del Tribunale di Catania, erano stati già allegati dalle parti attraverso il ricorso nel quale si era lamentata l’inerzia dell’RAGIONE_SOCIALE nell’accettare l’eredità di COGNOME NOME, ed attraverso la controeccezione dell’RAGIONE_SOCIALE di sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, che aveva dichiarato la falsità del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME del 4.6.1988.
Ne deriva che correttamente la Corte d’Appello di Catania ha escluso che col terzo motivo di appello COGNOME NOME avesse fatto valere circostanze nuove non dedotte in primo grado, avendo solo prospettato argomentazioni giuridiche ed invocato conseguenze di fatti già dedotti, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 345 c.p.c. (divieto di domande nuove in appello) da parte
dell’appellante, della violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) e della violazione dell’art. 2938 cod. civ. (divieto di rilievo officioso della prescrizione ad opera del giudice) da parte della sentenza impugnata. Quest’ultima non ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo accolto il terzo motivo di appello, col quale si era chiesto di trarre le conseguenze giuridiche della dedotta inerzia nell’accettazione dell’eredità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, pur tenendo conto dell’eccepito ostacolo al corso della prescrizione derivante per i chiamati ulteriori, quale l’RAGIONE_SOCIALE, dall’accettazione dell’eredità da parte di un precedente chiamato, quale COGNOME NOME, poi venuto meno con l’accertamento con efficacia di giudicato della falsità del testamento olografo di Cunsolo Alessio del 4.6.1988, che aveva implicitamente revocato il testamento olografo di COGNOME NOME a favore dell’RAGIONE_SOCIALE del 28.11.1986 facendo temporaneamente venir meno la delazione a favore di quest’ultimo.
Vanno ora esaminati congiuntamente il quarto ed il quinto motivo dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE, inerenti all’attribuzione, o meno, dell’efficacia di giudicato nel giudizio civile, alla sentenza penale di non doversi procedere per il reato di falsità materiale in testamento olografo dell’art. 491 cod. pen. per amnistia, che abbia accertato la falsità del testamento olografo oggetto d’imputazione.
Col quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, laddove la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della diversità esistente tra il giudizio instaurato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Cunsolo Luigi, che risultava erede a tutti gli effetti con accettazione dell’eredità trascritta, per l’accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo di Cunsolo Alessio del 4.6.1988 e conseguente nullità, e per la petizione ereditaria, ed il
giudizio penale volto ad individuare l’autore del reato di falsità materiale ex art. 491 cod. pen. di quel testamento.
Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell’autonomia esistente tra i suddetti giudizi, che aveva indotto il giudice civile del giudizio di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo a favore di COGNOME NOME a respingere l’istanza di sospensione per pregiudizialità penale, ed a compiere un’autonoma valutazione circa il difetto di autenticità del suddetto testamento, anche se utilizzando le consulenze tecniche grafologiche espletate in sede penale, ed aggiunge che secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (Cass. 15.6.2015 n. 12307) per contestare l’autenticità di un testamento olografo dev’essere proposta domanda di accertamento negativo di tale autenticità con onere probatorio a carico dell’attore, e non querela di falso. Pertanto, sostiene che la Corte d’Appello, in virtù dell’autonomia del giudizio di accertamento negativo dell’autenticità rispetto al giudizio penale, avrebbe dovuto respingere la domanda di COGNOME Luigi di accertamento della prescrizione del diritto di accettare l’eredità dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto nel 2013 quel giudizio civile non era stato ancora definito con sentenza passata in giudicato (la sentenza conclusiva della Corte di Cassazione è intervenuta infatti il 30.6.2015).
Col quinto motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 537 c.p.p.
Si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza abbia attribuito efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 537 c.p.p. alla sentenza penale del Tribunale di Catania dell’11.6.1996 di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per amnistia, benché quella sentenza non avesse disposto la cancellazione del testamento olografo di COGNOME NOME a favore dell’imputato ex art. 491 cod. pen. COGNOME NOME prevista dall’art. 537 c.p.p. in
ipotesi di condanna dell’imputato, a conferma della ritenuta autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile.
L’esistenza del giudicato tra le parti della sentenza n. 13402/2015 della Corte di Cassazione circa l’efficacia vincolante della sentenza del Tribunale penale di Catania n. 912/1996 che ha dichiarato la falsità materiale del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME Luigi del 14.6.1988 nel giudizio civile promosso dall’RAGIONE_SOCIALE contro COGNOME Luigi per fare accertare il difetto di autenticità e la conseguente nullità del medesimo testamento, rende inammissibile il quarto motivo di parte ricorrente, che peraltro pretende inammissibilmente di individuare il fatto storico discusso e decisivo ma non esaminato, nella diversità del giudizio di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo rispetto al giudizio penale relativo all’imputazione di falso materiale mossa per lo stesso testamento a COGNOME NOME, che certamente non è un fatto storico e che è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte d’Appello di Catania.
Il suddetto giudicato rende inammissibile anche il quinto motivo del ricorso, volto a valorizzare la mancanza di un ordine di cancellazione (ritenuta evidentemente superflua in quanto l’unico beneficiario dell’atto dichiarato falso era COGNOME NOME), in contrasto con tale giudicato, ed ancora una volta a sostegno dell’infondata tesi dell’autonomia del giudizio di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo di COGNOME NOME, rispetto al giudizio penale conclusosi in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte civile, con la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Cunsolo Luigi per essere il reato dell’art. 491 cod. pen. estinto per amnistia, ma anche con l’accertamento della falsità materiale di quel testamento.
Vanno infine esaminati congiuntamente il sesto e settimo motivo del ricorso principale dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE, sul computo del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità da parte dei
chiamati non delati, perché destinati a succedere solo in caso di caducazione del prevalente titolo successorio dei primi chiamati che abbiano accettato l’eredità e sulla motivazione addotta a supporto della riconosciuta maturazione della prescrizione.
Col sesto motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 480 comma 3° cod. civ.
Col settimo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per contraddittorietà della motivazione.
Col sesto e settimo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE si duole che l’impugnata sentenza dopo avere affermato, a pagina 5 penultimo capoverso, che il diritto di accettare l’eredità di COGNOME NOME da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe tornato pieno ed operante col passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione del 30.6.2015, che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la nullità del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME del 4.6.1988 per difetto di autenticità nell’ambito del giudizio di accertamento negativo promosso dall’Istituto RAGIONE_SOCIALE con contestuale petizione ereditaria, abbia poi contraddittoriamente ritenuto maturata la prescrizione del diritto di accettazione alla data del 14.10.2008, ossia una volta decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale del Tribunale di Catania definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione il 14.10.1998, che aveva dichiarato non doversi procedere per amnistia per il reato di falsità materiale dell’art. 491 cod. pen. nei confronti di COGNOME NOME, dichiarando nel dispositivo la falsità del testamento olografo di Cunsolo Alessio del 4.6.1988, il tutto previa applicazione analogica dell’art. 480 comma 3° cod. civ., dettato per le sole eccezionali ipotesi di pluralità di designati a succedere in ordine successivo in base allo stesso titolo, o di chiamati all’eredità sotto
condizione, alla diversa ipotesi di chiamata all’eredità fondata su un distinto titolo testamentario, e destinata a diventare attuale solo in caso di caducazione del distinto e successivo titolo testamentario del primo chiamato, altrimenti prevalente.
Va premesso che l’ordinanza ex art. 702 ter comma 5° c.p.c. del Tribunale di Catania, aveva correttamente ritenuto che il termine di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità di COGNOME NOME da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, comunque decorrente dall’apertura della successione di quest’ultimo in base all’art. 480 comma 1° cod. civ., non potesse correre per i chiamati ulteriori, quale l’RAGIONE_SOCIALE, nel tempo in cui il diritto di accettazione dell’eredità sulla base del testamento olografo del 28.11.1986 non poteva essere dallo stesso esercitato a causa dell’esistenza di un titolo prevalente, rappresentato dal successivo testamento olografo del 4.6.1988 a favore di COGNOME NOME, pubblicato il 19.7.1988, che aveva implicitamente revocato per incompatibilità quel precedente testamento, ma aveva poi erroneamente ritenuto che il termine decennale di accettazione dell’eredità non potesse ancora considerarsi decorso il 30.5.2013 (data d’introduzione del giudizio sommario di accertamento della prescrizione da parte di COGNOME Luigi) perché, sull’erroneo presupposto che il giudicato penale sulla falsità del testamento olografo del 4.6.1988 a favore di COGNOME Luigi già intervenuto il 14.10.1998 non facesse stato nel giudizio civile, aveva fatto riferimento alla mancata definizione, alla data del 30.5.2013, con efficacia di giudicato, del giudizio promosso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Cunsolo RAGIONE_SOCIALE per fare accertare la nullità del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di Cunsolo NOME del 4.6.1988 per difetto di autografia (procedimento n. 4778/1988 RG sfociato nella sentenza non definitiva del Tribunale di Catania sezione stralcio n. 275/2004, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1203 del 14.10.2008 e
poi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13402 del 30.6.2015).
La Corte d’Appello di Catania, dopo avere correttamente rilevato che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla maturazione della prescrizione invocata da COGNOME NOME rispetto all’accertamento con efficacia di giudicato della falsità del testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME del 4.6.1988 intervenuto il 14.10.1998, ha giustamente sostenuto che il diritto dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME sarebbe tornato pieno ed operante solo col passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la falsità di quel testamento, ma ha inizialmente (vedi pagina 5 penultimo capoverso) ripetuto l’errore del giudice di primo grado, ritenendo che l’accertamento della falsità di tale testamento vi fosse stato solo con la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 30.6.2015 n. 13402, e non già col passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Catania n.912/1996, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di falsità materiale dell’art. 491 cod. pen. estinto per amnistia dichiarando nel contempo la falsità di quel testamento.
In prosieguo, però, esaminando il terzo motivo di appello, l’impugnata sentenza alle pagine 5, 6 e 7 ha corretto il tiro, ed ha giustamente affermato che in base al combinato disposto degli articoli 537 e 654 c.p.p. la sentenza penale del Tribunale di Catania n. 912/1996, passata in giudicato il 14.10.1998, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di falsità materiale relativo al testamento olografo del 4.6.1988 di COGNOME NOME (art. 491 cod. pen.) per intervenuta amnistia, dichiarando nel contempo nel dispositivo quella falsità (anche se non disponendo la cancellazione del testamento suddetto), in un giudizio in cui l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva sporto la denuncia che aveva dato avvio al giudizio penale, si era costituito
parte civile, faceva stato anche nel giudizio civile nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE. Tale valutazione, che è poi quella che ha determinato, nel dispositivo, l’accoglimento dell’appello di COGNOME Luigi e la dichiarazione di prescrizione del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME, in quanto alla data dell’introduzione del giudizio sommario da parte di COGNOME Luigi per l’accertamento della causa estintiva (30.5.2013) erano ormai decorsi oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania summenzionata, risalente al 14.10.1998, e l’accettazione dell’eredità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE è intervenuta solo il 31.5.2016 con la redazione dell’inventario del notaio COGNOME è conforme all’orientamento della Suprema Corte e coperta altresì dal giudicato (in tal senso Cass. n. 10358/1996 e Cass. n.13402/2015, pronunciata tra le parti in causa, che ha riconosciuto l’efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale di proscioglimento di COGNOME NOME per amnistia per il reato dell’art. 491 cod. pen. in quanto ha pronunciato la falsità del documento oggetto di falsificazione nel dispositivo).
Dopo la riforma dell’art. 360 operata dall’art. 54 comma 1° lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, le sentenze non sono più impugnabili per motivazione contraddittoria, e comunque la sentenza impugnata ha alla fine deciso la controversia correttamente, attenendosi al giudicato della sentenza n. 13402/2015 della Corte di Cassazione, che all’esito di due gradi di giudizio, in cui i giudici civili avevano provveduto ad un’autonoma valutazione degli elementi istruttori raccolti (tra i quali soprattutto le consulenze grafologiche espletate in sede penale) per giudicare della non autenticità del testamento in questione non ritenendosi vincolati dal giudicato penale sulla falsità dello stesso, ha invece ritenuto che la sentenza del Tribunale penale di Catania n. 912/1996, pur prosciogliendo COGNOME NOME dall’imputazione dell’art. 491 cod. pen., aveva in sede
dibattimentale e nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte civile, accertato la falsità materiale nella correzione della data del testamento olografo di Cunsolo NOME a favore di Cunsolo Luigi del 4.6.1988 e dichiarato tale falsità nel dispositivo ex art. 537 comma 4° c.p.p. Di conseguenza, tale pronuncia faceva già di per sé stato nel giudizio civile di accertamento negativo dell’autenticità del medesimo testamento, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva promosso contro Cunsolo Luigi. Ne deriva che essendo conforme al diritto il dispositivo della sentenza n. 1076/2018 della Corte d’Appello di Catania è sufficiente correggerne la motivazione nel senso appena precisato.
L’impugnata sentenza ha, poi, ritenuto di potere applicare alla fattispecie in esame (chiamato all’eredità sulla base di testamento olografo implicitamente revocato da un successivo testamento olografo a favore di un terzo del quale è stata successivamente riconosciuta con efficacia di giudicato la falsità) in via analogica, secondo l’art. 12 comma 2° delle disposizioni preliminari al codice civile, l’art. 480 comma 3° cod. civ., in base al quale il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità ‘ non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno’, ritenuto riferibile a tutti i casi in cui un’accettazione astrattamente idonea ad operare l’acquisto dell’eredità sia intervenuta da parte dei precedenti chiamati e successivamente, per ragioni estrinseche all’accettazione stessa (falsità del testamento), sia venuto meno il titolo che legittima i chiamati attuali a conservare l’eredità acquistata (richiamando Cass. n. 10338/1998 e Cass. n.8737/1993).
Ritiene la Corte, di dover condividere l’impostazione della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 29.6.1983 n.191, che apprezzata dalla dottrina più autorevole, prima della modifica normativa apportata all’art. 480 comma 2° cod. civ. dal D. Lgs.
28.12.2013 n. 154 (che fa ora decorrere il termine di accettazione dell’eredità per i figli naturali riconosciuti dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento che sia successivo all’apertura della successione), ha respinto la questione di legittimità costituzionale, che era stata sollevata per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione avverso l’art. 480 comma 3° cod. civ., nella parte in cui non prevedeva l’applicabilità della causa di sospensione, fino al passaggio in giudicato della sentenza determinante il venir meno dell’acquisto ereditario del precedente chiamato, ai figli naturali del defunto che fossero stati riconosciuti tali con sentenza passata in giudicato dopo la scadenza del termine decennale dall’apertura della successione. Si è sottolineato che le disposizioni dell’art. 480 commi 2° e 3° cod. civ. sono disposizioni eccezionali che derogano al principio generale della decorrenza del termine di prescrizione dell’accettazione dell’eredità, qualunque ne sia il titolo (testamentario, o legittimo), dall’apertura della successione, prevedendo che esso invece decorra per i chiamati all’eredità sotto condizione (tra essi anche i chiamati a succedere ex lege di ordine successivo) dal verificarsi della condizione, e per i chiamati ulteriori (ma in base allo stesso titolo dei chiamati precedenti), che sono solo quelli che subentrano in luogo dei rinuncianti secondo il meccanismo della devoluzione ex artt. 522 e 523 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. n. 12575/2000), ove vi sia stata accettazione dei chiamati precedenti e successivamente l’acquisto dell’eredità da parte di questi sia venuto meno, dal momento in cui l’acquisto dei chiamati precedenti venga meno, mentre non sono riferibili alle ipotesi dei chiamati all’eredità non delati, che per effetto dell’accettazione di un chiamato all’eredità precedente che vanta un diverso e prevalente titolo, non hanno ancora, o non hanno più, il diritto di accettare l’eredità se non viene prima rimosso il diverso e prevalente titolo vantato dal precedente chiamato, potendo però fargli fissare dal giudice un
termine di decadenza per l’accettazione dell’eredità ex art. 481 cod. civ. Dalla natura eccezionale dell’art. 480 commi 2° e 3° cod. civ. deriva che non è condivisibile la tesi, seguita dall’impugnata sentenza, della loro applicazione analogica ai chiamati non delati quale l’RAGIONE_SOCIALE, giacché l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile vieta l’applicazione analogica delle norme eccezionali.
Tuttavia, come suggerito dalla Consulta, va effettuata una lettura dell’art. 480 comma 3° cod. civ. in chiave costituzionalmente legittima per evitare che i chiamati non delati (così come nella fattispecie da essa esaminata i figli naturali riconosciuti con sentenza passata in giudicato dopo la scadenza del termine di dieci anni dall’apertura della successione) subiscano una violazione irragionevole dei loro diritti rispetto agli altri chiamati all’eredità, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, e dei loro diritti successori, in violazione dell’art. 42 della Costituzione, considerando che l’art. 480 comma terzo codice civile, pur ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola della decorrenza della prescrizione dall’apertura della successione dettata dal primo comma di tale articolo, è in realtà norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 2935 cod. civ., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
L’Istituto RAGIONE_SOCIALE, se a seguito della pubblicazione del testamento olografo del 28.11.1986 di Cunsolo Alessio effettuata in suo favore l’8.7.1988 dal notaio COGNOME poteva accettare l’eredità di Cunsolo Alessio, tanto che non sapendo ancora del testamento olografo successivo pubblicato a favore di Cunsolo NOME adottò il 6.10.1988 una delibera di accettazione con beneficio d’inventario, (obbligatoria ex art. 473 comma 1° cod. civ.), che non fu però seguita dalla redazione dell’inventario entro tre mesi ai sensi dell’art. 487 cod. civ., né dall’autorizzazione dell’autorità governativa prescritta dall’art. 17 cod. civ. richiesta il 22.5.1989
(trattandosi di eredità devoluta prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della L. n. 127 del 1997, che ha abrogato la necessità di tale condizione di efficacia retroattiva dell’accettazione dell’eredità delle persone giuridiche), ha però perso la possibilità di perfezionare l’accettazione dell’eredità con la pubblicazione in data 19.7.1988 da parte del notaio COGNOME del testamento olografo di Cunsolo NOME a favore di Cunsolo Luigi del 4.6.1988, che implicitamente revocava il precedente testamento del 28.11.1986 a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui dal 19.7.1988 e fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Catania n.912/1996 che ha accertato la falsità materiale del testamento olografo del 4.6.1988 di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME, avvenuto il 14.10.1998, il corso della prescrizione del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME, che aveva iniziato a decorrere dall’apertura della successione di COGNOME NOME del 23.6.1988, è rimasto sospeso in base all’art. 2935 cod. civ., sussistendo un impedimento giuridico per l’attuale ricorrente a perfezionare l’accettazione (vedi sull’applicabilità dell’art. 2935 cod. civ. ai casi, come quello in esame, di sussistenza di impedimenti giuridici e non di mero fatto all’esercizio del diritto Cass. n.21687/2014; Cass. 2.5.1966 n. 2592; Cass. 4.4.1949 n. 779). il pregresso testamento olografo di Cunsolo Alessio a
La prescrizione decennale del diritto dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di COGNOME NOME è, quindi, decorsa dal 23.6.1988 (data di apertura della successione di quest’ultimo) fino alla data della pubblicazione del testamento olografo successivo del predetto a favore di Cunsolo NOME del 19.7.1988, che revocava implicitamente favore dell’RAGIONE_SOCIALE del 28.11.1986, per 27 giorni, è rimasta sospesa dal 19.7.1988 fino all’accertamento con efficacia di giudicato della falsità materiale di tale testamento in sede penale del 14.10.1998, ed è, quindi, maturata nove anni e 338 giorni dopo tale data, e
quindi ben prima che il 31.5.2016 il notaio COGNOME redigesse il verbale d’inventario su incarico dell’RAGIONE_SOCIALE.
In questo senso va quindi corretta in diritto, ex art. 384 ultimo comma c.p.c., la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha comunque giustamente dichiarato prescritto il diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di accettare l’eredità di Cunsolo Alessio.
La reiezione del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato di NOME, vedova ed unica erede di COGNOME NOME
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del legale antistatario di COGNOME NOME, avv. NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso, e condanna l’Istituto per Ciechi NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese ed € 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario di COGNOME Silvia, avv. NOME COGNOME. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2023
Il Presidente
NOME COGNOME