Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03639/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’Avv.COGNOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura su foglio separato;
-ricorrenti-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi da ll’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-controricorrenti-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall ‘Avv. NOME COGNOME (pec:
EMAIL), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente-
e di
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 2780/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 13 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 19 dicembre 2007 NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, Sez. Pescia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE (che chiamò in manleva la sua compagnia assicurativa, RAGIONE_SOCIALE), chiedendone, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., la condanna in solido al risarcimento dei danni subìti per effetto dell’aggressione perpetrata nei loro confronti dai sig.ri COGNOME COGNOME e COGNOME, dipendenti della RAGIONE_SOCIALE
Il processo rimase interrotto a causa della morte del difensore di una delle parti e, in seguito alla intempestiva riassunzione, il Tribunale, con sentenza del 23 febbraio 2021, ne dichiarò l’estinzione.
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato il 4 agosto 2021, gli originari attori, sulla premessa che l’estinzione della causa non aveva estinto l’ azione e che dunque essi potevano ancora esercitare giudizialmente il loro diritto soggettivo, adirono nuovamente il Tribunale di Pistoia, chiedendo che fossero acquisiti al nuovo processo il fascicolo relativo al precedente e gli esiti delle prove in esso esperite (con particolare riferimento alla CTU medico-legale espletata) e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Costituitisi questi ultimi e chiamata in causa la compagnia assicurativa della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, con ordinanza ex art.702ter cod. proc. civ. del 4 febbraio 2022, in accoglimento dell’ eccezione preliminare di merito da loro sollevata, rigettò la domanda attorea per intervenuta prescrizione.
Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze, la quale, c on sentenza 13 dicembre 2022, n.2780, ha rigettato il gravame proposto da COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sui rilievi: che, nell’ ipotesi di estinzione del processo, solo l’atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva (istantanea) della prescrizione che ricomincia a decorrere da tale atto, mentre invece non hanno questa efficacia le attività processuali svolte nel processo estinto, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prova formulate dal difensore, salvo che tali atti esprimano al contempo un contenuto anche sostanziale, costituendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore diretto a far valere il suo diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore; che, pertanto, nel caso di specie, non poteva attribuirsi efficacia interruttiva
della prescrizione agli atti endoprocessuali compiuti nel precedente processo prima della declaratoria di estinzione avvenuta con sentenza del 23 febbraio 2021, ovverosia la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 , cod. proc. civ. del 9 marzo 2009, l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova del 9 maggio 2013 e l’istanza di riassunzione (tardivamente) notificata il 5 agosto 2016; che, inoltre, quando pure una simile efficacia fosse stata attribuita agli atti di parte (la memoria difensiva e l’istanza di riassun zione), essa efficacia sicuramente non avrebbe potuto essere riconosciuta altresì all’ordinanza di ammissione delle prove, che costituiva un atto del giudice, con conseguente ineluttabilità del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra il 9 marzo 2009 e il 5 agosto 2016.
Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ricorrono NOME ed NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo; rispondono con un unico controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ulteriori, distinti controricorsi rispondono altresì le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
I ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la ‘ violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2935,
2943 e 2945 c.c. in relazione alla valutazione sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione’ .
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere reputato che soltanto l’atto introduttivo del giudizio estinto fosse idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio.
Ribadiscono che tale efficacia interruttiva avrebbe invece dovuto riconoscersi ad ognuno dei tre atti processuali seguiti alla citazione introduttiva del 19 dicembre 2007.
Sostengono che la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., depositata il 9 marzo 2009, in quanto atto processuale che riportava testualmente il contenuto della citazione rassegnando le medesime conclusioni, esprimeva anche un contenuto sostanziale e costituiva espressione di un contegno inequivoco dei creditori volto a far valere il loro diritto e a costituire in mora i debitori.
Reputano che il medesimo contenuto avesse l’ ordinanza di ammissione dei mezzi di prova emessa il 9 maggio 2013, in quanto diretta ad ammettere la CTU medico-legale sulla persona degli attori in funzione dell’ attuazione della pretesa risarcitoria fondata sugli artt.2043 e 2049 cod. civ..
Con riguardo al ricorso in riassunzione del 5 agosto 2016, osservano, infine, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. n.2417 del 1999), l’istanza di riassunzione del processo interrotto sarebbe atto processuale normalmente idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione, dal momento che essa, esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandone la causa e l’ammontare, sarebbe equipollente ad un atto di costituzione in mora.
Concludono che, pertanto, al momento del deposito del ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., introduttivo del presente processo (4 agosto 2021) il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe ancora maturato.
1.1. L’unico motivo e con esso l’intero ricorso è manifestamente infondato.
1.1.a. Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, mai smentito e recentemente ribadito, dal combinato disposto degli artt. 2943 (primo, secondo e quarto comma) e 2945 (secondo e terzo comma) cod. civ., possono trarsi i seguenti principi: a) la prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l’effetto di costituire in mora il debitore, anche dagli atti (processuali) introduttivi di un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo (o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio), ai quali viene di norma ricondotta anche l’ efficacia sostanziale di cui all’art.1221 cod. civ.; b) l ‘ effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; c) questo principio trova tuttavia una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l ‘ effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l ‘ estinzione del processo; d) in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall ‘ atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali
successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all’estinzione; e) l ‘ estinzione comporta, infatti, ai sensi dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell ‘ effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o ‘istantaneo’) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l ‘ effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o ‘sospensivo’) previsto dal secondo comma del medesimo art.2945; f) i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto (dunque, non solo, ovviamente, gli atti del giudice, ma anche gli atti di parte, come ad es. le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prova formulate dal difensore) non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora; e) tali requisiti non esigono una manifestazione di volontà negoziale (ovverosia, la consapevolezza e volontà di produrre gli effetti della mora), atteso che la costituzione in mora è pur sempre un atto giuridico in senso stretto, ma esigono, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore ( ex aliis , Cass. 09/03/2006, n. 5104; Cass. 08/03/2010, n. 5570; Cass. 19/09/2024, n.25171; Cass. 22/10/2024, n. 27352; Cass. 15/11/2024, n. 29554).
1.1.b. Richiamati tali principi di massima e premesso -sempre in linea generale -che l’ accertamento dei requisiti della costituzione in mora costituisce oggetto di un’ indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di
legittimità se debitamente motivata, con riguardo alla fattispecie in esame non può che reputarsi corretto in iure il giudizio espresso dalla Corte d’ appello, la quale non solo ha escluso che avessero il contenuto sostanziale dell’atto di costituzione in mora la memoria difensiva del 9 marzo 2009 e l’atto di ( tardiva) riassunzione del 5 agosto 2016, ma ha anche osservato che, in ogni caso, l’ intervallo temporale (di oltre sette anni) intercorso tra i due atti processuali sarebbe sato più che sufficiente ad integrare il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio di origine extracontrattuale vantato dagli attori, non potendo in ogni caso ravvisarsi un atto di costituzione in mora nell’ordinanza ammissiva delle prove del 9 maggio 2013, quale atto non proveniente dai creditori.
Il ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME deve pertanto essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e in ragione dell’attività difensiva rispettivamente spiegata.
A i sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida: per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; per la RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; e per la Generali Italia s.p.a. in Euro 3.082,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione