Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3424 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3424 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 24208-2017 proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
nonchè contro
COMMISSIONE DISTRETTUALE ESAMINATRICE EX ART. 33 L. 18/02/1989 N. 56 SESSIONE SPECIALE ESAMI DI RAGIONE_SOCIALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONE DI PSICOLOGO;
– intimata –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 6475/2016 e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello n. 6693/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La NOMEssa NOME COGNOME, laureata in filosofia, nel 1993 proponeva domanda di partecipazione alla sessione speciale di esame di stato ai fini dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 33 RAGIONE_SOCIALE L. n. 56/1989 (esercizio almeno biennale dell’attività di psicologo).
La commissione esaminatrice, con delibera del 19.01.1993, rigettava la domanda.
Avverso tale provvedimento la NOME COGNOME ricorreva al T.A.R. RAGIONE_SOCIALE, il quale, con ordinanza collegiale n. 2639/93, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
A seguito di tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE iscriveva con riserva la NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Con sentenza n. 4822 del 30.05.2011 il T.A.R. RAGIONE_SOCIALE dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 10.05.2012, notificata il 13.07.2012, rispondendo alla richiesta di riesame in autotutela presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, confermava la delibera del 19.01.1993, rigettando definitivamente la richiesta di iscrizione.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2012, NOME COGNOME conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento del possesso dei richiesti requisiti ai fini dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva la citata amministrazione eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte attrice e, nel merito, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
Con sentenza n. 6475 del 2016 il Tribunale di Roma respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto dell’ attrice.
La Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 6692/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla COGNOME, ritenendo decorsa la prescrizione decennale nell’anno 2003 , ossia dieci anni dopo la proposizione del ricorso avanti al TAR RAGIONE_SOCIALE (14 ottobre 1993), definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, non seguita da riassunzione avanti al giudice ordinario, con valenza di atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione privo di effetti permanenti ai sensi dell’art. 2945 comma 3 c.c. Aggiungeva la Corte di Appello di Roma che la mancata allegazione dell’istanza con la quale la COGNOME chiedeva alla commissione distrettuale il riesame in sede di autotutela del provvedimento antecedentemente adottato non consentiva di apprezzare in ipotesi la valenza di tale istanza quale nuovo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine prescrizionale e comunque tale istanza non era stata neppure invocata a questi effetti dalla appellante.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello affidandosi a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, con controricorso, chiede di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi e comunque di rigettare il ricorso per intervenuta prescrizione.
Nessuno si è costituito per la Commissione esaminatrice ex art. 33 l. 56/89.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 375 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello in tema d’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (secondo la disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE legge 18 febbraio 1989 n. 56, nella specie in considerazione) non deve essere notificato al Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, atteso che la disciplina predetta non include tale soggetto fra i legittimati all’impugnazione del provvedimento adottato dal commissario nominato per la formazione di detto RAGIONE_SOCIALE e tenuto altresì conto delle funzioni svolte, in sede di giudizio di legittimità, dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 12966/1992).
Ciò precisato, si può passare all’esame de i mezzi di gravame.
2.Con il primo motivo ( ‘ Errata applicazione dei principi generali in materia di prescrizione ‘ ) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del Tribunale, non avrebbe considerato il compimento di atti interruttivi (la proposizione del giudizio avanti il T.A.R. RAGIONE_SOCIALE) che avrebbero determinato la sospensione del decorso del termine
prescrizionale fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice amministrativo.
3.Con il secondo motivo ( ‘Errata valutazione dell’art . 2945 c.c.’ ) la ricorrente deduce il mancato rilievo RAGIONE_SOCIALE prescrizione con effetto permanente ex art. 2945 comma 2 c.c.
4.Il terzo motivo è rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione e sotto altro profilo, per contraddittorietà di parte RAGIONE_SOCIALE sentenza con altra parte RAGIONE_SOCIALE decisione medesima’. Con tale mezzo la ricorrente rileva che la mancata produzione in giudizio dell’istanza di riesame in autotutela, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, è una circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere, essendo la stessa e il suo contenuto espressamente richiamati in sentenza.
5.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento .
6.Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel caso sottoposto al loro esame.
S econdo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 15756/2007, ‘ nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice RAGIONE_SOCIALE riassunzione (o RAGIONE_SOCIALE prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, ‘ incidenter tantum ‘ , da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest’ultimo è operante, ai sensi dell’art. 2945 cod.civ., solo se l’estinzione del giudizio viene evitata ‘ . Il principio è stato affermato da successive decisioni, con la
precisazione che l’ estinzione del processo elimina l’effetto permanente dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2 c.c., sia questa stata o meno dichiarata dal giudice (Cass. n. 21201/2017) e che, come rammenta la Corte distrettuale, ‘al fine di stabilire se l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell’estinzione di tale altro giudizio (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), detta estinzione può essere rilevata anche d’ufficio’ neppure occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata (Cass. n. 20480/2008).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE ha interrotto la prescrizione con ricorso del 14 ottobre 1993 proposto avanti al T.A.R. del RAGIONE_SOCIALE. Gli artt. 11 comma 2° del d. lgs. n. 104/2010 e 59 l. n. 69/2009 stabiliscono che, quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali RAGIONE_SOCIALE domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. L’art. 50 c.p.c., il quale prevede che se la riassunzione non avviene nei termini il giudizio si estingue, è norma pacificamente applicabile anche al giudizio amministrativo (Cons. Stato, n. 416/2010; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 792/09).
Con sentenza depositata il 30 maggio 2011, il T.A.R. del RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La AVV_NOTAIO non ha provveduto alla riassunzione RAGIONE_SOCIALE causa, conservando di conseguenza solo l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescr izione e non potendosi valere anche di quello sospensivo. La citazione
notificata al RAGIONE_SOCIALE il 14 novembre 2012 è dunque avvenuta ampiamente dopo la decorrenza del termine prescrizionale, posto che nel frattempo non risultano intervenuti altri eventi interruttivi.
7.Di nessun pregio a questo riguardo appaiono infatti le considerazioni, oggetto del terzo motivo, sulla pretesa contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, che da un lato menziona l’istanza di riesame in autotutela RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dall’altro mette in evidenza la sua mancata produzione, quando, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente ‘ la mancata produzione è assolutamente irrilevante ai fini del decidere ‘, in quanto la richiesta di autotutela è menzionata dalla stessa ordinanza, posto che tale istanza è stata richiamata proprio per evidenziare che la sua mancata produzione in giudizio impediva di apprezzarne l ‘eventuale valenza di nuovo atto interruttivo del termine prescrizionale.
8.In ragione di quanto esposto, il ricorso contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 6475/2016 va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile quello avverso l ‘ordinan za n. 6693/2017 pronunziata ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma ( ex plurimus , Cass. n. 23334/2019).
-L’esito del giudizio comporta , in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rimborsare le spese in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
10.Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza di primo grado; dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e pone a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori, più spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda